Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in KOSOVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE di APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette ie conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n
137/2020.
RITENUTO IN FATTO
L La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23/9/2016 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 13/5/2009, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli.
Con ordinanza del 1/12/2022 il ‘Tribunale di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pert, dichiarava la non esecutività della sentenza della Corte di appello suindicata, sospendendone l’esecuzione e disponendo l’rimediata remissione in libertà dell’imputato; disponeva, altresì, ia rinnovazione della notifica all’COGNOME di entrambe le sentenze di merito.
L’imputato, a mezzo dei difensore, a interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione della legge penale con riferimento
alla dichiarazione di contumacia ed alla impossibilità di partecipare per causa di forza maggiore. Evidenzia la difesa come il ricorrente non abbia potuto partecipare al processo di primo e di secondo grado in quanto espulso immediatamente dopo la scarcerazione avvenuta il 30/4/2008 a seguito della scadenza dei termini di fase di custodia cautelare; che, nonostante l’autorizzazione del Tribunale e il parere positivo emesso dal Questore, l’Ambasciata d’Italia non rilasciava il visto di reingresso; che l’COGNOME è venuto a conoscenza delle due condanne solo in seguito all’arresto avvenuto in forma del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia. Rileva, altresì, che il difensore di fiducia che lo assisteva, l’AVV_NOTAIO, non mise né poteva mettere a conoscenza l’imputato dell’esito del processo a suo carico, attesa l’espulsione coattiva; che per lo stesso motivo non gli inoltrò le notifiche ricevute come domiciliatario, segnatamente né l’avviso dell’udienza preliminare, né il decreto che disponeva il giudizio, né infine Vestratto contumaciale della sentenza.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 159 e 160, comma 2, cod. proc. pen. in tema di irreperibilità. Osserva che in data 23/1/2009 il tribunale aveva emesso decreto di irreperibilità; che detto provvedimento non è stato rinnovato per il giudizio di appello, previo svolgimento di nuove ricerche; che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore di fiducia quale domiciliatario, benché all’atto della scarcerazione l’NOME avesse eletto domicilio presso la propria residenza.
2.2 Con il terzo motivo lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 143 cod. proc. pen. Rileva che dagli atti risulta che il ricorrente non comprende la lingua italiana; che la sentenza di appello, pur essendo intervenuta dopo la novella de(l’art. 143 cod. proc. pen., non è stata tradotta nella lingua conosciuta dall’COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1 Il primo motivo è inammissibile sotto due diversi profili: i) è marifestamente infondato, atteso che – non avendo comunicato l’impedimento al giudice di primo grado né l’imputato, né il difensore di fiducia Tribunale correttamente ha dichiarato la contumacia dall’COGNOME; il) non è consentito, perché non dedotto in appello. Su quest’uttimo punto, va ricordato che la giurisprudenza di iegittimità pacificamente ritiene che non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua
cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266226 – 01; Sezione 2, n. 42408 dei 21/09/2012, COGNOME, Rv. 254037 01).
1,2 Coglie nel segno il secondo motivo.
Risulta, invero, dagli atti che l’odierno ricorrente non ha ricevuto la notifica della citazione in appello, in quanto – pur avendo regolarmente eletto domicilio all’atto della scarcerazione in Castrezzato, alla INDIRIZZO presso la propria residenza – la notifica è stata effettuata al difensore di fiducia, ritenuto erroneamente domiciliatario.
Tanto premesso, rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che, in tema dì notificazione della citazione dell’imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sezioni Unite, n, 119 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229539 01; Sezione 5, n. 27546 del 3/4/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01; Sezione 2, r. 50389 del 27/9/2019, Knaleque, Rv. 277808 – 01; Sezione 5, n. 48916 del 1/10/2018, 0., Rv. 274183 – 01).
1.3 Il terzo motivo è assorbito.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023.