Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46494 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46494 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta in primo grado a NOME COGNOME per il delitto di bancarotta documentale semplice.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con unico motivo violazione di legge processuale.
La sentenza di appello sarebbe affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., perché l’imputato appellante non sarebbe stato posto in grado di partecipare all’udienza.
Il ricorrente precisa che la Corte di appello di Milano ha emesso in data 5 ottobre 2022 il decreto di citazione per il giudizio di appello, espressamente citando l’imputato appellante a comparire personalmente all’udienza del 12 gennaio 2023, indicata quale «pubblica udienza».
Contrariamente a quanto indicato nel decreto, la Corte ha poi inviato al difensore una comunicazione via posta elettronica certificata, in data 4 gennaio 2023, nella quale chiariva che l’udienza si sarebbe tenuta in camera di consiglio, senza presenza delle parti.
La sentenza impugnata, conformemente alle indicazioni riportate nella citata comunicazione del 4 gennaio 2023, ha precisato che la trattazione dell’appello è avvenuta «secondo la previsione di cui all’art. 23 bis D. L. n. 137/2020, convertito nella L. n. 176/2020».
La peculiare situazione si è verificata, ricorda il ricorrente, a causa del rapido succedersi delle norme che hanno regolato la disciplina del giudizio di appello, come segue:
la c.d. «disciplina emergenziale», che è stata applicata anche nel caso di specie e che, regolata dall’art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, avrebbe dovuto trovare applicazione fino al 31 dicembre 2022, alla luce della previsione di cui all’art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;
le norme sulle impugnazioni, ed in particolare sul giudizio di appello, dettate dal codice di procedura penale antecedentemente alle modifiche introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, norme che dovevano tornare ad applicarsi a tutti i giudizi di appello celebrati dal 1 gennaio 2023;
le norme introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 che hanno introdotto un regime ordinariamente «cartolare» per la trattazione del giudizio di appello (fatta sempre salva, come nella disciplina emergenziale pandennica, la facoltà per le parti di chiedere la trattazione orale, sia pure con termini parzialmente difformi),
la cui efficacia è stata differita dapprima al 30 dicembre 2022 e poi al 30 giugno 2023 (ad opera, rispettivamente, del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 e della legge 30 dicembre 2022 n. 199).
Il Procuratore generale, concludendo per iscritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 ha introdotto, all’art. 23, una disciplina per lo svolgimento in forma cartolare del giudizio penale di appello.
La norma è rimasta in vigore dal 9 novembre 2020 al 24 dicembre 2020, quando è stata abrogata dall’articolo 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020 n. 176, che ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge abrogato. La legge n. 176 del 2020 ha convertito, con modificazioni, il decretolegge 28 ottobre 2020 n. 137, il cui articolo 23-bis, introdotto appunto dalla legge di conversione, ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dell’articolo 23 del decreto-legge n. 149/2020.
Per quel che interessa in questa sede, l’art. 16, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 ha previsto che la norma dianzi citata continuasse ad applicarsi fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Quando, in data 5 ottobre 2022, la Corte di appello di Milano ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, del quale qui si discute, per l’udienza del 12 gennaio 2023, la prospettiva era dunque quella della fine del periodo «emergenziale» alla data del 31 dicembre 2022 e del pieno ripristino, a decorrere dal 1 gennaio 2023, della disciplina originariamente prevista dal codice di procedura penale, che non contemplava la possibilità della trattazione del giudizio di appello in forma cartolare.
Per questa ragione, la Corte di appello ha citato l’imputato a comparire all’udienza, fissata per l’appunto in data successiva al termine di efficacia della disciplina emergenziale che prevedeva quale modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello, salva richiesta di trattazione orale avanzata tempestivamente dalle parti, quella in camera di consiglio non partecipata.
Pochi giorni dopo l’emissione da parte della Corte di appello del decreto di citazione a giudizio, è stato pubblicato (sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 – suppl. ordinario n. 38) il d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha
modificato il codice di procedura penale prevedendo quale modalità ordinaria di trattazione dell’appello quella in camera di consiglio non partecipata, ancora una volta con possibilità rimessa all’appellante e, in ogni caso, all’imputato e al suo difensore (non, dunque, a tutte le parti, ma è questione che qui non rileva), di chiedere l’udienza partecipata (art. 598-bis cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 34, comma 1 lett. C, d. Igs. 150/2022).
L’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162 ha differito l’entrata in vigore del d. Igs. n. 150/2022 al 31 dicembre 2022.
Quindi, senza soluzione di continuità, dal giudizio «cartolare emergenziale» si doveva passare, quale modalità ordinaria di trattazione del giudizio di appello, al giudizio «cartolare» ordinario, previsto dall’art. 598-bis cod. proc. pen.
Cambiavano i termini per la richiesta di trattazione orale e cambiava, come si è accennato, la legittimazione a chiederla: questioni, però, estranee all’oggetto del ricorso di cui qui ci si occupa e sulle quali non è opportuno soffermarsi.
Un ulteriore intervento normativo, sopraggiunto il giorno precedente a quello previsto per l’entrata in vigore della riforma (legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha ulteriormente prorogato il regime cartolare ennergenziale, differendo l’entrata in vigore delle norme di nuovo conio al 30 giugno 2023.
Infatti, la predetta legge ha convertito con modificazioni il decreto-legge 30 ottobre 2022 n. 162 apportando, tra l’altro, la seguente modifica all’art. 5duodecies, che a sua volta conteneva una modifica all’art. 94 del d. Igs. n. 150/2022: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all’atto di impugnazione proposto per primo»
Dunque, il 5 ottobre 2022 la Corte di appello ha emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, espressamente facendo riferimento all’unica modalità di trattazione che, in quel momento, appariva possibile a partire dal mese di gennaio 2023, e cioè la modalità di trattazione orale secondo lo schema previsto dall’art. 602 cod. proc. pen. nel testo allora vigente.
Il 17 ottobre 2022 è stata pubblicata la nuova norma che ha previsto quale modalità ordinaria quella della trattazione scritta con possibilità per l’appellante (e per gli altri soggetti previsti) di chiedere la trattazione orale. Il prim provvedimento successivo di differimento dell’efficacia della nuova norma ne ha comunque previsto l’entrata in vigore alla data del 31 dicembre 2022, senza
soluzione di continuità con la disciplina emergenziale pandemica; il secondo provvedimento di differimento ha ulteriormente spostato in avanti la data al 30 giugno 2023, contestualmente però prorogando sino a tale momento l’efficacia della disciplina emergenziale.
In altri termini, e pur con una semplificazione funzionale alla risposta allo specifico motivo di ricorso che è stato prospettato dall’imputato, la modalità di trattazione orale del giudizio di appello non è mai stata, neanche per un giorno a partire dall’entrata in vigore – nel 2020 – della disciplina ennergenziale contro il Covid-19, la modalità ordinaria di svolgimento di tale giudizio.
Le norme emanate dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio di appello nel processo di cui si discute hanno prodotto l’effetto di differire l’efficacia di quella che, al momento dell’emissione di quel decreto, era la disciplina in vigore. Disciplina che era in vigore al momento dell’emissione del decreto e che era ancora in vigore al momento della celebrazione del giudizio.
La questione, dunque, si sposta su un diverso terreno: se possa dirsi produttivo di nullità assoluta il provvedimento rivelatosi (ex post) «errato» della Corte di appello, che ha citato le parti a comparire ad un’udienza, salvo poi determinarsi, nel rispetto della norma vigente, a trattare l’appello in udienza camerale non partecipata, di ciò avvisando il difensore.
Quest’ultimo non ha mai chiesto la trattazione orale e del resto – secondo la sua impostazione – è stata la Corte di appello a manifestare tale adempimento come non necessario (avendo essa Corte citato le parti per un’udienza pubblica). Nemmeno ha eccepito alcunché, una volta ricevuta la comunicazione che l’udienza sarebbe stata celebrata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.
Come infatti risulta dagli atti – che questa Corte può consultare, essendo dedotto un motivo di natura processuale (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ed essendo gli atti rilevanti correttamente evidenziati nel ricorso – il 5 gennaio 2023 la difesa fece pervenire alla Corte di appello le proprie conclusioni scritte, che non prospettavano alcuna eccezione processuale.
Come ricorda correttamente la sentenza impugnata, a pagina 3, «il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento dei motivi di appello».
Non si è verificata alcuna causa di nullità, per l’assorbente ragione secondo la quale il giudizio si è svolto nel rispetto delle norme processuali vigenti, che peraltro sono state sempre le medesime (dal momento dell’emissione della sentenza di primo grado fino al momento della decisione del giudizio di secondo grado), in ragione dei ricordati differimenti della disciplina emergenziale pandemica.
Dunque, non ha avuto luogo alcuna violazione di legge.
Sin dalla pubblicazione del testo del d. Igs. n. 150/2022, in data 17 ottobre 2022, le parti processuali sono state in grado di sapere che la trattazione del giudizio di appello, nel periodo qui considerato (gennaio 2023), avrebbe avuto luogo ordinariamente nelle forme dell’udienza camerale non partecipata, salva tempestiva richiesta da formulare entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; dal 30 dicembre 2022, invece, hanno avuto cognizione del fatto che il giudizio sarebbe stato comunque celebrato di regola per iscritto, salva richiesta di trattazione orale da depositare quindici giorni prima dell’udienza (secondo la più favorevole disciplina cartolare “emergenziale”, che mai aveva perso efficacia).
La richiesta di trattazione orale non è stata presentata.
Certo, in data anteriore alla pubblicazione del d. Igs. n. 150/2022, la Corte di appello ha emesso un decreto di citazione a giudizio che (ovviamente) non conteneva l’avviso della possibilità di chiedere la trattazione orale (come è previsto oggi dall’art. 601 cod. proc. pen., introdotto dalla riforma ed entrato in vigore solo dal 30 giugno 2023), ed anzi ha citato a comparire l’imputato, sul presupposto che alla data dell’udienza il regime applicabile sarebbe stato esclusivamente quello dell’udienza pubblica.
Tuttavia, il riferimento che il ricorrente fa al principio tempus regit actum per fare derivare dalla corretta applicazione del principio la conclusione della nullità del decreto di citazione a giudizio e del successivo giudizio di appello non è corretto.
Se per “actus” deve intendersi il decreto di citazione a giudizio, esso è stato emesso in un momento nel quale era in vigore la disciplina “cartolare emergenziale”, cioè la disciplina secondo la quale l’udienza è stata poi effettivamente celebrata. Si tratterebbe di un decreto di citazione che non conteneva (per le ragioni che sono state già spiegate) le indicazioni circa la celebrazione dell’appello secondo la disciplina emergenziale, ma ciò non è causa di nullità: «La mancata indicazione, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da COVID-19 di cui all’art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, prorogata dall’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, non comporta la nullità dell’atto, stante il carattere tassativo di tale patologia processuale» (Sez. 2, n. 23587 del 01/03/2023, Vella, Rv. 284658).
Se invece l’ “actus” in questione va inteso come «strumentale e preparatorio rispetto ad una successiva attività del procedimento» (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, in motivazione) e, più precisamente, se esso va considerato nel caso concreto quale atto complesso, destinato ad essere completato negli
effetti dall’avviso circa le concrete modalità di celebrazione dell’udienza, ancora una volta la disciplina applicabile al momento dell’emissione dell’avviso era quella del rito “cartolare emergenziale”.
Anche da questo punto di vista il principio tempus regit actum non soccorre, rispetto all’individuazione di una causa di nullità.
Dunque, si può tutt’al più ragionare sulle conseguenze, in tema di diritto dell’imputato al proprio “intervento” in giudizio, che derivano dall’affidamento che, al momento della notificazione della citazione per il giudizio di appello, la Corte territoriale ha creato nell’imputato.
Si dovrebbe allora ipotizzare una nullità del giudizio che discenda da tale affidamento, e che dunque colpisca l’atto “complesso” rappresentato dal decreto di citazione a giudizio, che ha assicurato la vocatio in ius per la data dell’udienza, e dal successivo avviso inerente le concrete modalità di celebrazione dell’udienza. Laddove anche ciò fosse ipotizzabile, l’imputato si è comunque avvalso delle facoltà cui l’atto era preordinato e ne ha accettato gli effetti, esercitando il proprio diritto al contraddittorio e concludendo nel merito, senza sollevare eccezioni processuali.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, ma il ricorrente non deve essere condannato alla sanzione processuale prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi profili di colpa (cfr. Corte cost., n. 186 del 7 giugno 2000) in ragione della particolare situazione determinata dai differimenti dell’entrata in vigore della nuova normativa e dal mutamento di indirizzo operato dalla stessa Corte di appello nell’indicazione delle modalità di celebrazione del giudizio, proprio a causa di tali differimenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/10/2023