Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14110 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME COGNOME nato in Albania il 16/06/1981, avverso la sentenza in data 04/04/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 4 aprile 2024 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza in data 15 gennaio 2010 del Tribunale di Bologna, ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME per violazioni del Testo Unico stupefacenti (capo 12, cessione di mezzo chilo di eroina; capo 13, detenzione in concorso e cessione di 500,24 grammi di eroina con principio attivo del 9,72%, corrispondente a 48,623 grammi, con l’aggravante del numero di persone; capo 14, detenzione in concorso di almeno un chilo e mezzo di eroina e cessione, con l’aggravante del numero di persone).
b
Il ricorrente deduce la violazione di legge e di norme processuali sia in relazione agli art. 296 e 178 cod. proc. pen., perché l’eccezione di nullità del decreto di latitanza era stata tempestivamente formulata, con conseguente nullità degli atti successivi (primo motivo), sia in relazione agli art. 175, connma 2, 438 e 442, comma 2, cod. proc. pen., perché non era stata applicata la riduzione del terzo in ragione della richiesta difensiva di definire il processo con il rito abbreviat (secondo motivo).
Il Procuratore generale nella sua requisitoria ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la nullità del decreto di latitanza è a regime intermedio e deve essere eccepita prima della pronuncia di primo grado, ma ha ritenuto fondato il secondo motivo perché la Corte di appello aveva omesso di valutare la richiesta di riduzione del terzo per ammissione al rito alternativo dell’abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso per cui il secondo deve ritenersi assorbito.
Risulta dalla sentenza impugnata che COGNOME è stato arrestato in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza contumaciale del 15 gennaio 2010 del Tribunale di Bologna, confermata dalla sentenza dell’8 luglio 2010 della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2010. Durante tutto il procedimento COGNOME è stato seguito da un difensore di ufficio. In seguito all’arresto ha nominato un difensore di fiducia che ha proposto istanza di restituzione nel termine per la proposizione dell’appello. Con ordinanza del 12 settembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha restituito nel termine l’imputato e lo ha rimesso in libertà. E’ certo che il decreto di latitanza non è stato rinvenuto agli atti d processo perché la Corte territoriale ha effettuato delle ricerche, compulsando sia il difensore di fiducia che la polizia giudiziaria, con esiti negativi. Il processo è st trattato e l’eccezione di nullità del decreto di latitanza è stata respinta per tardivit
Ritiene il Collegio che tale risposta in rito sia incoerente rispetto alla decisione di restituzione nel termine dell’imputato per impugnare. Se non si è avuta la conoscenza effettiva del processo per la nullità (o addirittura per l’inesistenza) del decreto di latitanza, ciò che ha giustificato la restituzion dell’imputato nel termine per impugnare, non si può liquidare la relativa eccezione in rito ritenendola tardiva.
La giurisprudenza, che ha qualificato a regime intermedio la nullità del decreto di latitanza nel regime ante riforma Cartabia, ha presupposto comunque la conoscenza effettiva del procedimento o del processo da parte del ricorrente. Per rimanere all’ambito delle sentenze citate dalla Corte di appello di Bologna, si
osserva che la sentenza Sez. 1, n. 41305 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245038-01
ha accertato la conoscenza effettiva del processo (par. 5.1.1.); la sentenza Sez.
6, n. 53599 del 10/12/2014, COGNOME, Rv. 261872-01 ha esplicitamente ammesso la conoscenza effettiva del processo (par. 1.1.), mentre il tema non è affrontato
dalla sentenza Sez. 6, n. 10957 del 24/02/2015, COGNOME Rv. 262634-01 che cita però la sentenza RAGIONE_SOCIALE; analogamente nella sentenza Sez. 6, n. 13458 del
12/01/2023, COGNOME Rv. 284573-01 è stata accertata la conoscenza effettiva del processo perché l’imputato era intervenuto nel giudizio di primo grado con il
difensore di fiducia e nulla aveva eccepito. Al contrario, nella sentenza citata dal ricorrente, Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, Ihnawi, Rv. 281864 – 01 è stata
ritenuta la nullità del decreto di latitanza ancorché l’eccezione fosse stata formulata in appello in adesione al ragionamento della sentenza Sez. 1, n. 17703
del 04/03/2010, COGNOME, Rv. 247061 – 01 secondo cui «non può essere considerato contumace, in qualsivoglia stadio processuale, colui che è stato
dichiarato latitante senza alcuna seria ricerca e del quale non può affermarsi che abbia mai avuto conoscenza del processo e ad esso si sia volontariamente inteso
sottra rre»
Alla luce delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio perché la Corte territoriale esamini nel merito l’eccezione di nullità del decreto di latitanza traendone le dovute conseguenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna Così deciso, il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente