Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31877 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 31877 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: NOME
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa in data 8 giugno 2021 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di NOME COGNOME Data Udienza: 20/06/2025
per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato che solleva un unico motivo con cui deduce violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) , 598bis , commi 1 e 1bis, 599bis e 601, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla tardiva notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio. La Corte territoriale fissava udienza in camera di consiglio per la data del 4 marzo 2025 e il relativo decreto di citazione veniva notificato all’imputato solo il 1° marzo 2025, ossia tre giorni prima dell’udienza . L’imputato è stato quindi privato dei suoi diritti di difesa. Trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, la stessa non poteva essere dedotta a pena di decadenza entro la pronuncia la sentenza di appello e questo perché la tardività della notifica non poteva neppure essere dedotta con memorie, a causa del quasi nullo lasso temporale a disposizione de ll’ imputato. Si evidenzia poi che il decreto di citazione era privo dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (così Sez. U, n. 42125 del 27/6/2024, COGNOME, Rv 287096, che ha, tra l’altro, affermato come debba ritenersi ormai superato il contrario orientamento a parere del quale la predetta nullità aveva natura meramente relativa, non rilevabile di ufficio e sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ovvero subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti). Nel caso in esame, pertanto, l’imputato ben avrebbe potuto depositare memoria prima della deliberazione della sentenza di secondo grado, incombente cui non ha provveduto.
3. Con riferimento al l’omesso avviso all’imputato, nel decreto di citazione in appello, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, genericamente dedotto e comunque eccepito dal ricorrente unicamente con il presente ricorso per cassazione, vige il principio per il quale, in tema di giudizio di appello, il decreto di citazione che non contenga l’avviso non è affetto da nullità, venendo in rilievo l’inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della vocatio in ius (Sez. 1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco Rv. 288025; Sez. 2, n. 9940, del 19/02/2025, n.m.). L’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, ai fini che qui interessano, che il «decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente…» prevedendo, poi, le conseguenze sanzionatorie dell’inosservanza al comma 6, il quale dispone che «il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lett. f)». Stante il rinvio alla sola lettera f) del comma 1 dell’art. 429 cod. proc. pen. è evidente che la nullità colpisce il decreto di citazione a giudizio in appello solo se, tra i requisiti di cui all’art. 429 cod. pen., sia omesso quello concernente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento. Soltanto in questa ipotesi l’omissione integra una nullità speciale dell’atto. In sostanza, per il decreto di citazione a giudizio in appello l’omessa indicazione dell’avviso in questione non è tra i casi di nullità espressamente previsti, simmetricamente a quanto stabilito per la vocatio in ius in primo grado, atteso che l’art. 429, comma 2, cod. proc. pen., non ricomprende tra le cause di nullità speciali l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Parimenti, ai sensi dell’art. 552, comma 2, cod. proc. pen., non è nullo il decreto di citazione diretta a giudizio privo dell’avviso che l’imputato (e la persona offesa) hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa, essendo tale vizio specificamente previsto solo per la mancata indicazione dei requisiti di cui alle lettere c) d) e) e f) dell’art. 552, comma 1, cod. proc. pen.
In conclusione, va ribadito che non integra alcuna ipotesi di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, di cui all’art. 601 cod. proc. pen., l’omissione dell’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell’art. 429, comma 1, lett. dbis ) cod. proc. pen. Il principio qui affermato si pone altresì in continuità con quanto statuito da questa Corte (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639), laddove ha escluso la nullità della sentenza di patteggiamento per l’omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma 3bis , cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME
Il Presidente NOME COGNOME