Nullità decreto citazione appello: l’avviso mancante non vizia l’atto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3140 del 2024, offre un importante chiarimento sulla nullità del decreto di citazione in appello nel processo penale. La questione centrale riguarda le conseguenze della mancata indicazione, nel decreto, dell’avviso che il giudizio potrebbe essere celebrato con rito camerale non partecipato. Secondo i giudici supremi, tale omissione non è sufficiente a determinare la nullità dell’atto, riaffermando con forza il principio di tassatività delle nullità processuali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Pavia e la cui sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un’unica, specifica eccezione di natura procedurale. L’oggetto della doglianza era il decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il Motivo del Ricorso e la questione della nullità decreto citazione appello
Il ricorrente sosteneva la violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio di appello. In particolare, si evidenziava che il decreto di citazione, notificato dopo il 30 dicembre 2022, non conteneva l’avviso all’imputato previsto dall’articolo 601, comma 3, del codice di procedura penale. Tale avviso informa l’imputato della possibilità che il processo d’appello si svolga con un rito camerale non partecipato, ovvero senza la sua presenza fisica in aula.
Secondo la tesi difensiva, questa omissione avrebbe causato una lesione delle garanzie difensive dell’imputato, rendendo nullo l’intero atto di citazione e, di conseguenza, il successivo giudizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno basato la loro decisione sul principio cardine della tassatività delle nullità, sancito dall’articolo 177 del codice di procedura penale.
Il ragionamento della Corte è lineare e rigoroso:
1. Carattere Tassativo della Nullità: La nullità di un atto processuale si verifica solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Non è possibile interpretare estensivamente le norme per creare nuove ipotesi di nullità.
2. Analisi dell’Art. 601 c.p.p.: L’articolo 601, al comma 6, elenca i requisiti che, se mancanti, determinano la nullità del decreto di citazione in appello. Tra questi requisiti, non è menzionato l’avviso relativo al rito camerale non partecipato di cui al comma 3 dello stesso articolo.
3. Irrilevanza della Conoscenza della Norma: La Corte ha inoltre specificato che è ininfluente il fatto che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della norma di legge. Vige infatti il principio generale, applicabile anche in materia processuale, secondo cui l’ignoranza della legge non scusa (art. 5 c.p.).
In sostanza, l’omesso avvertimento non rientra nel catalogo delle cause di nullità previste dalla legge. Pertanto, pur essendo un’informazione rilevante, la sua assenza non inficia la validità del decreto di citazione.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di vizi processuali. La Corte di Cassazione ribadisce che le garanzie difensive sono tutelate attraverso il rispetto delle forme previste tassativamente dal legislatore. Un’omissione informativa, come quella contestata nel caso di specie, non è sufficiente a invalidare un atto se la legge non lo prevede espressamente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, data la colpa ravvisata nell’aver promosso un ricorso manifestamente infondato.
L’omissione dell’avviso del rito camerale non partecipato nel decreto di citazione in appello causa la nullità dell’atto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale omissione non comporta la nullità dell’atto, poiché non è una causa di nullità espressamente prevista dall’art. 601, comma 6, del codice di procedura penale, in base al principio di tassatività.
Qual è il principio che regola le nullità nel processo penale?
Il principio fondamentale è quello della tassatività, sancito dall’art. 177 del codice di procedura penale, secondo cui un atto è nullo solo ed esclusivamente nei casi in cui la legge lo preveda espressamente.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata dal giudice.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3140 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3140 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 06/03/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, GLYPH provvedimento impugNOME e il ricorso; adita la relazione svolta da! AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammiss;bilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. n
137/202C.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano con sentenza del 6/3/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 14/9/2021, che aveva condanNOME NOME COGNOME per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, na interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un un;co motivo con cui de.auce la n ‘folazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla nullità del decreto che dispone i giudizio di appello. Evidenzia che nel caso di specie, pur essendo stato notificato dopo li 30/12/2022, i; decreto di citazione non contiene l’avviso all’imputato previsto GLYPH 601’ comma 3, cod. ra -oc. pen., circostanza questa che ha determiNOME una ie – saone dele garanzle cleH; -noutato.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato è l’unico motivo cui è affidato. Ed invero, la mancata indicazione nel decreto di citazione per il giudizio di appello dell’avviso di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. (l’avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato) non comporta la nullità dell’atto, stante il carattere tassativo di tal patologia processuale ai sensi dell’art. 177 cod. proc. pen., dovendosi ritenere ininfluente che il ricorrente non fosse a conoscenza della norma di legge, secondo il principio generale di cui all’art. 5 del codice penale, che si applica anche in materia processuale (Sezione 2, n. 23587 del 1/3/2023, Vella, Rv. 284658 – 01). Dunque, deve escludersi che l’omesso avvertimento all’imputato della celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato costituisca causa di nullità, atteso che taie requisito non è richiamato dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. (Sezione 6, n. 14728 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283179 – 01; Sezione 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 6 dicembre 2023.