Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5072  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA nell’ambito del procedimento a carico di:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIBUNALE di ENNA
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con l’ordinanza dibattimentale indicata in epigrafe, il Tribunale di E in composizione monocratica ha rilevato la «assoluta genericit indeterminatezza del capo di imputazione», elevato per violazione dell’art. cod. pen. nei confronti di NOME COGNOME e, per l’effetto, ha dichia nullità del relativo decreto che dispone il giudizio, «restituendo gli atti al ministero per le determinazioni di competenza».
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribun di Enna, deducendo l’abnormità di tale decisione. Con il primo motivo, vi sottolineato come il provvedimento impugnato sia foriero di una indebi regressione del procedimento, a fase diversa da quella nella quale l’atto er compiuto, nonché idoneo a cagionare la stasi irreversibile del procedimento ste derivante dalla violazione del principio dì irretrattabilità dell’azione penal secondo motivo, viene denunciata la stasi processuale, stante la genericità censura mossa al capo di imputazione e, consequenzialmente, la impossibilità procedere a qualsivoglia tipologia di correzione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Questo Collegio, infatti, non vede ragion discostarsi dal consolidato orientamento di legittimità, espresso – tra ta Sez. 1, n. 19289 del 09/04/2021, Gip Tribunale Monza, Rv. 281411, a mente della quale: «Non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento c disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari dich la nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza dell’imputa trattandosi di una decisione non avulsa dal sistema processuale che non determ una stasi del procedimento»; nello stesso se Sez. 4, n. 24939 del 17/04/2019, P. Rv. 276337 Sez. 4, n. 21706 del 14/04/2005, P.M. in proc. Villa Ruscelloni, Rv. 2318 secondo la quale «Non è abnorme, e non è dunque suscettibile di ricorso cassazione, il provvedimento del giudice dibattimentale monocratico che dichi la nullità del decreto di citazione a giudizio per la ritenuta indeterm dell’imputazione, e disponga la restituzione degli atti al P.M.». Il provved impugnato – per quanto in ipotesi illegittimo – rappresenta dunque esplicazio
un potere riconosciuto dall’ordinamento al giudice e non determina una stasi procedimento, restando comunque ferma – in capo al Pubblico ministero possibilità di procedere all’indicazione degli elementi fattuali e dei p descrittivi dell’incolpazione, dei quali sia stata rilevata la carenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve es dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.