Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4179 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4179 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è manifestamente infondato laddove deduce il vizio della motivazione con riferimento ad una questione di diritto, la violazione del diritto di difesa ed al contraddittorio dell’imputato, perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza, ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 01, per cui «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge».
Il ricorso nella parte in cui deduce il vizio di violazione di legge, eccependo la nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e degli atti successivi perché non tradotti, è manifestamente infondato.
La nullità derivante dall’omessa traduzione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è di ordine generale a regime intermedio e deve, pertanto, ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265026 – 01).
La nullità avrebbe dovuto essere eccepita alla prima udienza, celebrata alla presenza del difensore, ai sensi dell’art 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l’eccezione ai sensi dell’art. 182, comma 3, cod. proc. pen.
Analoghe considerazioni valgono per il decreto di citazione a giudizio in appello, non risultando essere stata proposta alcuna eccezione.
L’eccezione di nullità è stata proposta solo con il ricorso per cassazione, posto che con l’appello la questione della mancata conoscenza della lingua italiana era stata dedotta con riferimento alla sussistenza del reato, ed è pertanto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello.
Per altro, la Corte di appello ha indicato una serie di elementi di fatto da cui dedurre la conoscenza della lingua italiana, per effetto dei quali non ha proceduto alla traduzione della sentenza, rispetto ai quali il ricorso non si confronta, ed è pertanto sul punto inammissibile per il difetto del requisito della specificit estrinseca.
È di conseguenza inammissibile il terzo motivo, tenuto conto della esclusione, con un giudizio di fatto non rivalutabile, della mancata conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.