Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44361 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44361 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
V.Z. GLYPH
nato al GLYPH omissis
rappresentato da Avv.
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RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 07/02/2024 della Corte di appello di Trieste letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente al capo D) perché l’azione penale non può essere proseguita e inammissibilità nel resto;
lette la memoria di replica e le conclusioni del difensore Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOMECOGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste ha parzialme riformato la sentenza emessa il 24 maggio 2024 dal GUP del locale Tribunale,
(
dichiarando non doversi procedere in ordine al delitto di cui al capo C) perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di querela e rideterminando per l’effetto la pena in cinque mesi e dieci giorni di reclusione per i residui reati di resistenza, lesioni e danneggiamento, rispettivamente contestati ai capi A), B) e D).
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza ex art. 178 cod. proc. pen. per mancata trattazione orale dell’udienza di appello del 7 febbraio 2024 e violazione dell’art. 598-bis cod. proc. pen.
Deduce che con decreto del 26 ottobre 2023, notificato il giorno successivo, la Corte di appello aveva fissato l’udienza per il giorno 7 febbraio 2024; con atto depositato il 13 novembre 2023 la difesa dell’imputato aveva chiesto la trattazione orale del giudizio di appello e con dichiarazione del 6 febbraio 2024, trasmessa via p.e.c. / aveva comunicato l’adesione all’astensione di categoria, ma il processo veniva ugualmente trattato all’udienza del 7 febbraio 2024 con rito cartolare, non risultando né la richiesta di trattazione orale né quella di astensione, come da verbale in atti. Accertato che la cancelleria non aveva consegnato al collegio l’istanza di trattazione orale, eccepisce la violazione dell’art. 589-bis codice di rito per violazione del diritto di difesa e de contraddittorio.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la sopravvenuta improcedibilità del reato di cui al capo D) per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 31 del 2024. La contestazione aveva ad oggetto il reato di danneggiamento di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, ma, essendo il reato attualmente procedibile a querela e retroattiva la modifica del regime di procedibilità per effetto della natura mista della querela e della disciplina transitoria di cui all’art. 9 d.lgs. cit., chiede l’annullamento della sentenza per tale capo.
Con memoria di replica alle conclusioni del PG il difensore del ricorrente deduce che l’appello fu proposto in data 8 luglio 2022, dunque, prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, introdotta con d.lgs. 150/22, che con la disciplina transitoria aveva previsto la proroga della disciplina emergenziale a tutte le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, sicché la richiesta di trattazione orale depositata il 3 novembre 2023 era tempestiva, essendo stata depositata entro il termine di 15 giorni liberi prima dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
È fondato il primo motivo, che ha rilievo preliminare e assorbente sul secondo motivo, parimenti fondato, trattandosi di impugnazione proposta in data
8 luglio 2022, sottoposta al regime previsto dalla disciplina emergenziale, prorogata dall’art. 94 d.lgs. 150/22.
In base all’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020, convertito, cori modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, poi prorogata dall’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 e successive modificazioni, il giudizio di appello si svolge con trattazione scritta, a meno che una parte formuli, nei modi e nei termini previsti, richiesta di trattazione orale, implicante lo svolgimento di udienza nelle forme stabilite in relazione al rito applicabile.
Pur essendo stato affermato che nel caso in cui erroneamente l’udienza s,1 svolga con trattazione scritta nonostante la rituale richiesta di svolgimento dell’udienza con trattazione orale, è ravvisabile una nullità di carattere generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., essendo tardiva la deduzione con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774), secondo un diverso e più recente orientamento si tratta, invece, di nullità assoluta e insanabile, in quanto lo svolgimento dell’udienza in assenza della parte che aveva chiesto di partecipare al giudizio realizza una radicale violazione del diritto al contraddittorio, che non attiene solo alla rappresentanza e assistenza dell’imputato, ma alla presenza del difensore e nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, agli effetti dell’art. 179 cod. proc. pen..
Va, pertanto, ribadito che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell’imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, COGNOME, Rv. 286619; Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Rv. 286336).
Nel caso di specie, sussiste la nullità eccepita, atteso che il difensore aveva depositato tempestiva richiesta di trattazione orale e comunicato l’adesione all’astensione di categoria proclamata, non sottoposte al collegio che erroneamente ha dato atto dell’assenza di una richiesta in tal senso e trattato il procedimento con rito cartolare.
;Y,, Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio.
Così deciso, 24 ottobre 2024
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Il Presidente