Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38128 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/09/2023 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 settembre 2023, la Corte di appello ci Brescia ha confermato – concedendo il beneficio della non menzione – la entenza del Tribunale di Brescia del 18 novembre 2022, con quale imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensor, , ricorso per cassazione, eccependo la nullità assoluta del procedimento ex art. 19 >cod. proc. pen., sul rilievo che l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio sono stati notificati presso la residenza dell’imputato e non presso il domicilio da questo dichiarato. Inoltre, la notificazione si è perfezionata per “compiuta giacenza”, con la conseguenza che non vi è prova della dell’effettiva conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell’imputato.
Con successiva memoria, la difesa, nel contestare le conclusioni del AVV_NOTAIO generale senso dell’inammissibilità dell’impugnazione, sotiene che la sentenza n. 27546 del 2023, da questo richiamata, non si attaglia al caso di specie, perché riferita all’irregolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello. Richiama in senso contrario la sentenza n. 51432 del 2023 e ribadisce, altresì, che la sanatoria della nullità non si è comunque verificata, perché essendosi la notificazione perfezionata per compiuta giacenza, questa non ha raggiunto lo scopo della conoscenza del processo da parte dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché possa configurarsi la nullità assoluta di cui all’art. 179 cod. proc. pen., è necessario che l’imputato non abbia ricevuto notifica della citazione, in primo grado o in appello, non essendo sufficiente a tal fine l’irregolarità della notifica, tale da non esCludere una conoscenza effettiva dell’atto da parte del suo destinatario. Dunque, in generale, la notificazione della citazione – dovendosi equiparare a tal fine quella di primo grado e quella per il giudizio di appello, in mancanza di ragioni a sostegno di una loro differenziazione – effettuata in un luogo diverso dal domicilio validamente eletto o dichiarato determina al più una nullità a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen , salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. per). E tale inidoneità va esclusa quando il difensore di fiducia dell’imputato nulla abbia eccepito davanti ai giudici di appello e il ricorso per cassazione non abbia fornito specifica indicazione sul punto (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810).
Sulla stessa linea si colloca Sez. 3, n. 51432 del 13/09/2023, bon mass. citata dalla difesa – la quale si riferisce ad un caso di omessa notifica del decreto
di citazione all’imputato in un caso di notificazione in un luogo diverso dal domicilio eletto o dichiarato, e ribadisce che la sanatoria della nullità è ammessa dove vi sia una notifica irregolare e si raggiunga comunque lo scopo della prova della conoscenza effettiva dell’atto.
1.2. Tali principi trovano applicazione anche nel caso di spec e, in cui la dedotta nullità non è stata tempestivamente eccepita entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen. e la difesa non ha, neanche con il ricorso per cassazione, prospettato l’esistenza di elementi tali da impedire la sanatoria della stessa, non essendovi indizi di una mancanza di effettività del rapporto tra difensore e imputato o di un disinteresse del primo per il processo.
Per questi motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima Consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024