Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10913 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10913 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto
l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di riabilitazione ex art. 178 cod. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME in relazione alla condanna di cui alla sentenza del 5 maggio 2014 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 3 gennaio 2017.
Il Tribunale ha rilevato, a ragione della decisione, che l’istante non ha effettuato il pagamento relativo alle spese processuali e non ha posto in essere alcuna condotta alternativa al risarcimento del danno.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, l’interessato NOME COGNOME, che ne ha chiesto l’annullamento affidando le proprie censure a tre motivi.
2.1 Con il primo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inosservanza degli artt. 678, comma 2-bis, 667 comma 4 e 666 cod. proc. pen., in quanto il provvedimento impugNOME è stato emesso a seguito di udienza non preceduta dalla notifica del relativo avviso e, di conseguenza, in mancanza della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
Il ricorrente ha rilevato come la non conformità alle previsioni del codice di rito in materia di svolgimento del procedimento conseguente all’opposizione dell’ordinanza, abbia determiNOME la nullità dell’ordinanza impugnata.
A tale proposito ha ripercorso lo svolgimento del procedimento evidenziando di avere depositato istanza di riabilitazione 1’8 gennaio 2021 e che la stessa è stata rigettata con provvedimento del 3 dicembre 2021 avverso il quale ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. in data 9 febbraio 2022.
Il procedimento di opposizione è stato definito dal Tribunale di sorveglianza con le descritte modalità, ossia senza la preventiva fissazione dell’udienza, con ordinanza del 5 aprile 2023.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla condizione ostativa del mancato pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, ai fini del diniego, avrebbe compiuto un errore di lettura della comunicazione trasmessa dall’RAGIONE_SOCIALE Recupero crediti del Tribunale di Civitavecchia al Tribunale di sorveglianza di Roma in data 25 febbraio 2022, contenente la prova dell’assenza di pendenze debitorie in capo al ricorrente.
Nella motivazione del provvedimento i giudici hanno menzioNOME, quale
elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, la nota dell’RAGIONE_SOCIALE Recupero crediti del 25 febbraio 2022, utilizzando, pertanto, una prova di fatto inesistente, per effetto di una errata percezione di quanto riportato nell’atto istruttorio.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett b) cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 179 cod. pen., con riferimento alla condizione ostativa del mancato compimento di condotte alternative al risarcimento del danno.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di considerare il dato secondo cui le obbligazioni civili derivanti da reato di cui all’art. 185 cod. pen non possono, in alcun modo, integrare un generico obbligo di porre in essere condotte alternative non definite, non essendo possibile prevedere un’obbligazione nella quale il creditore e la prestazione non siano identificabili.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare sufficiente la comprovata buona condotta tenuta dal ricorrente, riscontrabile dall’informativa della Questura di Torino del 15 luglio 2022 e da altra nota della Polizia, dalle quali erano evincibili la stabilità delle condizioni familiari, sociali ed economiche dell’interessato e la sua buona condotta.
3. Il difensore ha depositato istanza di discussione orale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va dato atto che l’istanza di discussione orale del ricorso presentata dal difensore, AVV_NOTAIO, in data 3 ottobre 2023, è stata rigettata vertendosi in materia di ricorso da trattarsi in camera di consiglio non partecipata ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. che non prevede la discussione orale del ricorso.
2. Il ricorso è fondato.
3. E’ fondato il primo motivo.
L’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 («misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria»), entrata in vigore il 21 febbraio 2014, stabilisce, tra l’altro, che il tribunale di sorveglianz nelle materie relative alle richieste di riabilitazione procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Tale norma dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza contro la quale il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.
Pertanto, ai sensi delle norme menzionate, avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza, reso nella materia attinente alla richiesta di riabilitazione, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art 667 c.p.p., comma 4, allo stesso tribunale, che deciderà con le garanzie del contraddittorio camerale di cui all’art. 666 cod. proc. pen., e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.
Tali criteri, in base a quanto richiamato da Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251, in motivazione (da intendersi qui ribadita) «sono coerenti con il condiviso orientamento di questa Corte, che ti ha enunciati in plurime decisioni rimarcandone l’applicazione anche quando il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3 e richiamando la ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale “riesame” nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, che, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente -sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità-non è stato in grado di sottoporre a un giudice di merito (tra le tante sentenze conformi, relative alle materie in ordine alle quali è espressamente richiamata la procedura di cui all’art. 667 c.p.p., comma 4, Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 238046; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, COGNOME, Rv. 239730; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248633; Sez. 1, n. 11770 del 28/02/2012, NOME, Rv. 252572; Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, COGNOME, Rv. 254812; Sez. 6, n. 16594 del 12/03/2013, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 256144; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259454)».
Più di recente, l’arresto citato è stato ribadito da Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306 che ha chiarito come «l’art. 678 comma 1 bis cod. proc.
pen. stabilisce che il magistrato di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, procede a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., il quale dispone che il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato, ordinanza avverso la quale possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore, in tal ca procedendosi con le forme dell’incidente di esecuzione a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza».
Nel caso in esame, la sequenza procedimentale risultante dagli atti è quella correttamente descritta nel ricorso per cassazione.
L’istanza di riabilitazione è stata depositata nell’interesse di COGNOME in data 8 gennaio 2021 e, con ordinanza del 3 dicembre 2021, la stessa è stata rigettata.
Avverso tale provvedimento è stata proposta impugnazione sotto forma di opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in data 9 febbraio 2022.
L’opposizione è stata decisa con ordinanza del 5 aprile 2023, all’esito di camera di consiglio non preceduta dalla fissazione della relativa udienza.
Ciò ha determiNOME la nullità assoluta del provvedimento alla luce dell’orientamento costante secondo cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, COGNOME, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657).
Deve, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso e conseguente assorbimento degli altri due, essere disposto l’annullamento con rinvio, alla luce del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14569 del 2021 cit secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugNOME sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l’annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combiNOME disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.»
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 11/12/2023