Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7358 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Seriate il 03/04/1967
avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Avellino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Avellino, pronunciandosi quale Giudice dell’esecuzione, de plano, rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale di condanna emesso dallo stesso Giudice il 19 febbraio 2018.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 cod. proc. pen., rappresentandosi che il decreto penale di condanna controverso non risultava allegato agli atti notificati al condannato dai Carabinieri della Stazione di Urgnano il 3 marzo 2018, con la conseguenza che non poteva ritenersi acquisita la conoscenza legale degli atti comunicati al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Avellino.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, da tempo# consolidata, davanti al giudice dell’esecuzione si deve osservare quanto stabilito dall’art. 666 cod. proc. pen., che, inserito tra le disposizioni general sull’esecuzione penale, ha la funzione di regolare la forma dei procedimenti celebrati in quella sede, fatta eccezione per le ipotesi in cui la procedura de plano, attivata nel caso di specie, sia specificamente prevista quale fase preliminare dell’ordinario procedimento camerale (tra le altre, Sez. 1, n. 5495 del 17 novembre 1999, COGNOME, Rv. 216349 – 01; Sez. 1, n. 1461 del 5 marzo 1996, Verde, Rv. 204311 – 01).
Ne discende che deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevante ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo de plano, respinga un’incidente di esecuzione presentato al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 666 cod. proc. pen.
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Tanto premesso, deve osservarsi che, dall’esame degli atti processuali, risulta che, nel caso in esame, pur non vertendosi in un’ipotesi compresa nell’alveo applicativo di cui all’art. 666 cod. proc. pen., non vi era stata l fissazione dell’udienza camerale e che, quindi, nessun avviso era stato notificato alle parti del procedimento.
Questa omissione concretizza una nullità assoluta e insanabile, attinente alla partecipazione necessaria del difensore, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non veniva messo nelle condizioni di partecipare all’udienza nella quale veniva respinta l’istanza finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività del decreto penale n. 28/2018, che risultava fondata su articolate ragioni processuali, prospettate ai sensi degli artt. 171, comma 1, lett. a), 460 e 461 cod. proc. pen., con le quali il Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Avellino non si confrontava.
Ci si trova, pertanto, di fronte a una nullità assoluta, che, come detto, può rilevata anche dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, che determina un vizio insanabile del giudizio esecutivo e del provvedimento conclusivo.
Si tratta, allora, di ribadire che è affetta da nullità assoluta, rilevabile in og stato e grado del procedimento, il provvedimento con cui viene respinto un incidente di esecuzione «con procedura “de plano”, senza avviso alle parti e senza fissazione dell’udienza di comparizione, trattandosi di violazione che attiene alla partecipazione necessaria del difensore» (Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009, COGNOME, Rv. 245574 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento del provvedimento impugnato, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, affinché provveda a un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino – Ufficio G.I.P.
Così deciso il 6 febbraio 2025.