Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVOCOGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione RAGIONE_SOCIALE atti al Tribunale di Pistoia;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pist revocava a NOME COGNOME la sostituzione della pena principale con quella dei lavori sostitutivi pubblica utilità, ripristinando la pena dell’arresto dell’ammenda e la sospensione della patente guida, ai sensi dell’art. 186, comma 9 -bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), per il rilevato inadempimento del condanNOME a seguito del ricevimento di una relazione inviata da parte dell’UEPE con cui si era segnalata l’impossibilità di ottemperare alla sentenza n. 170 de 2021, irrevocabile il 27/5/2021, poiché il condanNOME non si era mai presentato presso l’associazione ove avrebbe dovuto svolgere i previsti lavori di pubblica utilità.
Tale decisione veniva sospesa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoi in data 31 agosto 2023, ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., in attesa dell’esito riscorso per cassazione proposto nell’interesse del condanNOME.
NOME COGNOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l’ordinanza sopra indicat con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha revocato la sostitu della pena principale con quella dei lavori sostitutivi di pubblica utilità, ripristinando dell’arresto dell’ammenda e la sospensione della patente di guida, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore del condanNOME lamenta la violazione della legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666 e 179 cod. pen. per la nullità assoluta della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza in camer consiglio effettuata via Pec in data 19 giugno 2023 al difensore di fiducia già nomiNOME, m cancellatosi dall’RAGIONE_SOCIALE con delibera consiliare del 22 novembre 2021 (allegata relativamente alla violazione del contraddittorio instauratosi con l’intervento, ai sensi de 97, comma 4, cod. proc. pen., di un difensore d’ufficio prontamente reperibile.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamen senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente ribadito che l’assistenza dell’imputato nel processo penale, per la sua natura tecnica, presuppone l’iscrizione del difensore nell’albo professionale, da escludersi n caso di avvocato cancellatosi dallo stesso, sicché, in tal caso, si verifica una nullità assol insanabile RAGIONE_SOCIALE atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma RAGIONE_SOCIALE artt. 178 c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 01), va affermata la fondatezza del ricorso.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti trasmessi a cui questo Collegio ha avuto accesso, essendo stato dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quale giudice anche del fatto e, per risolvere la questione sottop (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME e altri, Rv. 220092 – 01), si rileva c effettivamente la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale nella quale è st assunta la qui impugnata decisione è stata trasmessa INDIRIZZO, in data 19 giugno 2023, al difensore nomiNOME di fiducia AVV_NOTAIO il quale, però, era stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE con delibera consiliare del 22 novembre 2021.
2.1. La difesa di ufficio istituita in assenza del difensore di fiducia a norma dell’ar comma 4, cod. proc. pen., di cui si è presupposto lo ius postulandi, non era comunque in grado di sanare la nullità assoluta ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 178, comma primo lett. c) 179, comma 1 cod. ìL Cri9ui(o GLYPH rtut POI JW`dn’tz proc. pen., essendo obbligàfòrrarfra —– pres-enza all’udienza camerale fissata per valutare il comunicato inadempimento alle prescrizioni da parte del condanNOME ; in occasione della sostituzione della pena principale con quella dei lavori sostitutivi di pubblica utilità, rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore di fiducia cancellatosi dall’RAGIONE_SOCIALE pr tale notifica e che in udienza sia stato presente un sostituto nomiNOME ai sensi dell’art. 97, com 4, cod. proc. pen., venendo a essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di s scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo, lett. c), della Convenzione europea dei dir dell’uomo (in questo senso, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598 – 01).
Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinat disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l’adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ai sensi dell’art 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Selis, Rv. 280524 – 01).
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia.
Così deciso in data 23 gennaio 2024
Il Consigli re estensore ident