Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18352 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/10/1977
avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni formulate dal difensore dell’imputata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, avv. NOME COGNOME, ricorre per cassazione avverso l sentenza della Corte d’appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha conferma penale responsabilità dell’imputata in ordine a due episodi di tentato furto e, riconosc l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in relazione al capo 1) rubrica, ha confermato la pena inflitta in primo grado.
2. La difesa articola tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. per violazione della legge processuale in relazione agli art. 178, 179 e 610, comma 5, cod proc. pen., eccepisce la nullità della sentenza impugnata per lesione del diritto di dif evidenziando che il decreto di fissazione dell’udienza dinanzi alla corte d’appello era st notificato erroneamente all’avv. NOME COGNOME del Foro di Fermo, anziché al difensore d fiducia dell’imputata, avv. NOME COGNOME del Foro di Bologna.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pe in relazione all’art. 597, commi 1, 3 e 4 , cod. proc. pen., lamenta che la corte distrett dopo avere riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. in ord al delitto di cui al capo 1), non ha proceduto a ridurre la pena irrogata dal giudice di grado sul presupposto che la stessa era stata quantificata in misura inferiore. Nella specie giudice di primo grado, ritenuta l’equivalenza tra la recidiva contestata e le circost attenuanti generiche, aveva individuato il reato più grave in quello di cui al capo 1) d rubrica e determinato l’aumento per la continuazione in misura inferiore a un terzo della pen stabilita per il reato più grave, in violazione dell’art. 81, ultimo comma, cod. pen.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. pen., lamenta che la corte territoriale si è limitata a confermare la pena inflitta in primo senza argomentare in merito alla dosimetria della pena inflitta per il reato di cui al cap ritenuto, questa volta, il più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, com primo lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza.
3. Nel caso in esame, l’accesso agli atti, che è consentito essendo dedotto un error in
procedendo ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., consente a questa Corte d
risolvere la questione.
3.1 Dall’esame del fascicolo risulta che:
– in data 25 luglio 2018 l’imputata nominava quale difensore di fiducia, l’avv. NOME COGNOME del Foro di Bologna e che allo stesso, in data 25 ottobre 2018, veniva notificato il decret
citazione a giudizio.
– in data 14 giugno 2021, il difensore di fiducia proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna.
– in data 02 maggio 2024, il difensore riceveva via p.e.c. la notifica del dispositivo sentenza pronunciata dalla corte d’appello.
A seguito di accesso presso l’ufficio di cancelleria, il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME del Foro di Bologna, si avvedeva dell’avvenuta celebrazione del giudizio d’appello del quale non
aveva ricevuto alcuna notizia e dell’errore in cui era incorsa la corte territoriale allorché proceduto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado ad a difensore, avv. NOME COGNOME del Foro di Fermo, suo omonimo.
Tanto premesso, risulta che effettivamente il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME d Foro di Bologna, non ebbe a ricevere la notifica del decreto di citazione per il giudizio din alla corte d’appello, in quanto erroneamente inoltrata all’avv. NOME COGNOME del Foro Fermo.
4.1 Nel caso in esame, dunque, il difensore di fiducia non ha avuto notizia della fissazio dell’udienza dinanzi alla corte territoriale, con evidente lesione del diritto di difesa, ri quale deve ritenersi integrata una nullità assoluta non avendo egli potuto partecipare giudizio.
Dalle suesposte considerazioni, che assorbono gli ulteriori motivi, consegue la fondatezza del ricorso e l’annullamento con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Appello di Bologna.
Così deciso il 16/01/2025.