Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32848 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 32848  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Matera il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 19/12/2024 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari dichiarava manifestamente infondata la istanza avanzata da NOME COGNOME per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Bari del 4 maggio 2022 che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
A motivo della richiesta, l’istante sosteneva di non aver avuto notizia nel corso del dibattimento celebrato a suo carico del rinvio dell’udienza del 24 giugno 2020, non celebrata per emergenza Covid, in quanto notificato al difensore di fiducia con
pec del 1 marzo 2021, mentre lo stesso era in regime custodiale ed era stato sospeso dall’esercizio della professione (aveva comunicato al COGNOME la rinunzia a tutti gli incarichi); e che il Tribunale, ignorando tali circostanz i t i aveva nominato diversi difensori di ufficio al COGNOME.
La Corte di appello dava atto che alla istanza del COGNOME era applicabile il nuovo disposto dell’art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui “L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che v; abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa”.
Secondo la Corte territoriale, egli era a conoscenza della pendenza del processo: come ammesso dall’istante, il difensore lo aveva avvisato di rinunciare alla difesa chiedendo di nominare altro difensore, nomina che peraltro non aveva poi effettuato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione; violazione degli artt. 175 e 178, 179 cod. proc. pen.; motivazione omessa e comunque apparente in ordine al devoluto (appello tardivo e non rimessione in termini); nullità del procedimento di primo grado, della sentenza di primo grado e dell’ordinanza impugnata per omesso avviso al difensore – o, meglio, all’imputato privo di difensore – del rinvio dell’udienza.
Il ricorrente aveva proposto l’appello tardivo, facendo valere la nullità assoluta insanabile della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa.
La Corte di appello, anziché pronunciare la nullità, ha trattato la questione come rimessione in termini.
Vanno richiamate le pronunce di legittimità (sez. 6 n. 27679 del 2021) che ritengono che vi sia una nullità assoluta ed insanabile se il difensore dell’imputato risulti sospeso o cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE; (Sez. 4 n. 54036 del 2018) che la restituzione del termine non è ammessa quana (come nella specie) venga dedotta una nullità procedimentale; (Sez. 6 n. 23957 del 2013) che in tal caso l’unico rimedio sia l’impugnazione tardiva.
Nel caso in esame si era in presenza di una nullità assoluta: l’udienza del 24 giugno 2020, per l’emergenza COVID, non si è celebrata; solo il 22 febbraio 2021 il Tribunale ha emesso un decreto per la fissazione delle udienze sospese alla data del 24 novembre 2021, che non veniva notificato al ricorrente ma solo al difensor
di fiducia all’epoca sospeso dall’RAGIONE_SOCIALE; il Tribunale ha celebrato l’udienza di rinvio e quelle successive nominando un difensore di ufficio.
Stante il regime di notifica stabilito durante il periodo emergenziale, la comunicazione del rinvio dell’udienza andava comunicata all’imputato privo di difensore di fiducia secondo le regole ordinarie.
Si contesta che il ricorrente fosse a conoscenza del procedimento: la notificazione al difensore sospeso era nulla; il ricorrente non è stato messo al corrente della data del rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
Quanto alla notifica all’imputato, è principio pacifico in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, che richiama lo stesso ricorrente, che / in caso di rinvio d’ufficio dell’udienza ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.l. 8 marzo 2020, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. peri. (Sez. 5, n. 27903 del 09/04/2021, R., Rv. 281601).
Nella specie la nullità risulta sanata in quanto non dedotta dal difensore.
Viepiù risulta – dato non contestato dalla difesa – che il difensore si era premunito di avvisare il suo assistito perché nominasse un nuovo difensore.
In ordine alla validità della notifica al difensore di fiducia, va rilevato ch allorquando era stato emesso (22 febbraio 2021) e notificato (1 marzo 2021) il /-decreto di ri-fissazione della udienza ( era in regime cautelare. Stato, questo, che determinava un legittimo impedimento del difensore, che doveva essere comunicato al Tribunale (circostanza che il ricorrente non allega). (thq
Infondato è invece l’altro profilo sollevato dal ricorrente in ordine alla sospensione cautelare del difensore dall’RAGIONE_SOCIALE, che è stata adottata e notificata al difensore il 26 marzo 2021, quindi successivamente alla notifica dell’avviso di udienza.
Solo la notifica a soggetto non abilitato equivale ad omessa notifica, che dà luogo ad una nullità assoluta e insanabile degli atti, rilevabile in ogni stato e grado del processo, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 33374 del 20/06/2023, Navarra, Rv. 285102 – 01).
Pertanto, la prospettazione della nullità assoluta è infondata.
Tale rilievo viene quindi a superare le questioni sollevate dal ricorrente in ordine al tema devoluto con l’istanza.
Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/0 GLYPH 025.