Nullità a regime intermedio: quando si sana il vizio procedurale?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35616/2024, offre un importante chiarimento sul concetto di nullità a regime intermedio nel processo penale, delineando con precisione i confini entro cui un vizio procedurale può essere fatto valere. La pronuncia riguarda il caso specifico della mancata notifica del decreto di citazione in appello a uno dei due difensori dell’imputato, un’ipotesi che, se non gestita correttamente, può compromettere il diritto di difesa. Tuttavia, la Corte sottolinea come la passività della parte interessata possa sanare l’irregolarità.
I Fatti del Processo
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello, lamentando un vizio procedurale specifico: la mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di secondo grado a uno dei suoi due avvocati di fiducia. Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe leso il suo diritto di difesa, inficiando la validità della sentenza impugnata.
All’esame dei fatti, emergeva che il decreto di citazione relativo all’udienza d’appello era stato regolarmente notificato a uno dei difensori. Per il secondo legale, la notifica era avvenuta secondo le modalità previste dall’art. 161 del codice di procedura penale. Fatto ancora più decisivo, quest’ultimo avvocato era presente all’udienza d’appello, agendo anche come sostituto del collega assente. In tale occasione, però, non aveva sollevato alcuna obiezione (eccezione) riguardo alla presunta irregolarità della notifica.
La Questione della Nullità a Regime Intermedio
Il cuore della decisione della Cassazione ruota attorno alla qualificazione del vizio lamentato. L’omessa notifica a uno dei due difensori, secondo la giurisprudenza consolidata, non costituisce una nullità assoluta e insanabile, bensì una nullità a regime intermedio. Questa distinzione è fondamentale perché le nullità intermedie, a differenza di quelle assolute, devono essere eccepite entro termini perentori per poter essere dichiarate.
La Corte ribadisce un principio cardine della procedura penale: la parte che ha interesse a far valere una nullità di questo tipo ha l’onere di farlo tempestivamente. In questo caso, il momento corretto per sollevare l’eccezione era l’udienza stessa, per mano del difensore presente. La mancata proposizione dell’eccezione da parte del legale in aula ha, di fatto, “sanato” il vizio, rendendolo irrilevante ai fini della validità del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Sulla base di queste premesse, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno evidenziato due profili principali. In primo luogo, la mancata eccezione in udienza da parte del difensore presente sana la nullità, a prescindere dal fatto che l’imputato, seppur regolarmente citato, fosse o meno presente. La presenza del difensore è considerata sufficiente a garantire il contraddittorio e impone a quest’ultimo l’onere di attivarsi per contestare eventuali vizi.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le nullità a regime intermedio verificatesi nella fase preliminare del giudizio d’appello devono essere dedotte, a pena di decadenza, nel corso di quello stesso giudizio. Non è possibile, quindi, attendere il ricorso in Cassazione per lamentare un vizio che si sarebbe dovuto e potuto far valere nel grado precedente. Questo principio mira a garantire la stabilità delle decisioni e a prevenire strategie processuali dilatorie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale volto a responsabilizzare le parti processuali. La decisione implica che i difensori devono esercitare una vigilanza costante sugli atti del procedimento e agire con prontezza per contestare eventuali irregolarità. Attendere un grado di giudizio successivo per sollevare un’eccezione tardiva si rivela una strategia inefficace, che porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia, dunque, serve da monito: i vizi procedurali si contestano subito, altrimenti si perdono.
Cosa si intende per nullità a regime intermedio nel caso di omessa notifica al difensore?
Si tratta di un vizio procedurale che si verifica quando la notifica del decreto di citazione viene omessa per uno dei due difensori di fiducia dell’imputato. A differenza delle nullità assolute, questa irregolarità può essere sanata se non viene contestata tempestivamente.
In che modo viene sanata una nullità a regime intermedio per omessa notifica?
La nullità viene sanata se il difensore presente all’udienza (anche quello che lamenta la mancata notifica) non solleva immediatamente un’eccezione formale. La sua presenza e il suo silenzio sul punto sono interpretati come un’accettazione che sana il vizio procedurale.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione una nullità non eccepita in appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che le nullità a regime intermedio, come quella in esame, devono essere eccepite nel corso dello stesso grado di giudizio in cui si verificano (in questo caso, l’appello). Non è ammissibile sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35616 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35616 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRUNICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto dal ricorrente e relativo all’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei due difensori dell’imputato è inammissibile perché manifestamente infondato. Invero, risulta che il predetto decreto relativo all’udienza dell’Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all’AVV_NOTAIO, in proprio, e al secondo difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, “ex art. 161 cod. proc. pen.” e quindi per l’imputato. Peraltro, l’omissione oggetto del motivo di ricorso non venne rilevata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, presente all’udienza di appello e che nella stessa che si è dichiarato sostituto dell’AVV_NOTAIO (cfr. il verbale dell’udienza dell’Il gennaio 2024). Questa Corte ha già evidenziato che, in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell’imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente sicché la mancata proposizione dell’eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l’imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (ex multis, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 – 01). Sotto altro profilo, va rilevato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quale quella relativa alla dedotta violazione dell’art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell’imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all’art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall’art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D’Ano, Rv. 278002 01).
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta congrua – di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2024