Nullità a regime intermedio: La Cassazione chiarisce quando il vizio è sanato
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un errore procedurale può invalidare un intero processo, ma non tutti gli errori hanno lo stesso peso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla distinzione tra vizi procedurali e, in particolare, sulla nullità a regime intermedio, chiarendo un principio fondamentale: la tempestività dell’eccezione da parte della difesa è cruciale. Vediamo insieme cosa è successo e quali sono le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dal Giudice di Pace di Milano al pagamento di una multa di diecimila euro per non aver rispettato un ordine di allontanamento dal comune emesso dal Questore. L’imputata, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una serie di vizi procedurali che, a suo dire, avrebbero dovuto portare all’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la nullità a regime intermedio
La difesa basava il proprio ricorso su due motivi principali, entrambi legati a presunte irregolarità nelle notifiche e nei termini processuali:
1. Vizi di notifica: Si contestava la mancata notifica di un decreto di citazione per un’udienza e l’illeggibilità del verbale di un’udienza successiva.
2. Violazione del termine a comparire: Si sosteneva che per un’udienza cruciale non fosse stato rispettato il termine minimo di trenta giorni concesso all’imputato per comparire. Secondo la difesa, questa violazione avrebbe dovuto comportare un rinvio del processo e la sua omissione avrebbe generato una nullità assoluta e insanabile della sentenza.
La tesi difensiva puntava a qualificare questi vizi come talmente gravi da inficiare l’intero procedimento, rendendo la condanna invalida a prescindere dal merito della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. I giudici hanno smontato la tesi difensiva chiarendo la natura dei vizi lamentati. Entrambe le eccezioni, sia quelle relative alle notifiche sia quella sulla violazione del termine a comparire, non rientrano nella categoria delle nullità assolute, bensì in quella della nullità a regime intermedio.
Questa distinzione è fondamentale. A differenza delle nullità assolute, che sono insanabili e possono essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento, quelle intermedie devono essere eccepite dalla parte interessata entro precisi limiti temporali per non essere considerate ‘sanate’.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 182, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le nullità a regime intermedio si considerano sanate se la parte che ha diritto a eccepirle non lo fa immediatamente. Nel caso specifico, durante l’udienza del 26 novembre 2024, il difensore presente non aveva sollevato alcuna contestazione riguardo alla regolarità delle notifiche o al rispetto dei termini. Né aveva segnalato un impedimento a presenziare da parte del difensore di fiducia.
La Corte ha ribadito, citando un proprio precedente (sentenza n. 25777 del 2019), che l’omesso rispetto del termine a comparire non integra un’omessa citazione (che sarebbe una nullità assoluta), ma una nullità a regime intermedio. Di conseguenza, il silenzio della difesa in udienza ha avuto l’effetto di ‘sanare’ il vizio. Sollevare la questione per la prima volta in sede di ricorso per cassazione è, pertanto, tardivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha implicazioni pratiche molto importanti. In primo luogo, conferma che la passività della difesa in udienza può avere conseguenze definitive sulla validità degli atti processuali. Un difensore deve essere estremamente vigile e sollevare immediatamente ogni possibile vizio procedurale. In secondo luogo, la decisione riafferma che il ricorso per cassazione non è la sede per sollevare eccezioni che dovevano essere formulate nei gradi di merito. Infine, a causa dell’inammissibilità del ricorso e della colpa ravvisata nel proporlo, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a dimostrazione che i ricorsi temerari o palesemente infondati hanno un costo.
La violazione del termine a comparire costituisce una nullità assoluta?
No, secondo la Corte di Cassazione, la violazione del termine a comparire dà luogo a una nullità a regime intermedio e non a una nullità assoluta.
Quando si sana una nullità a regime intermedio?
Si sana, ai sensi dell’art. 182 del codice di procedura penale, se non viene eccepita dal difensore presente alla prima occasione utile, come l’udienza stessa in cui si sarebbe dovuto far valere il vizio.
È possibile sollevare per la prima volta un’eccezione di nullità intermedia con il ricorso per cassazione?
No, se la nullità non è stata eccepita nei tempi e modi previsti durante il processo di merito, essa risulta sanata e non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31015 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CASSANDRA (CUI 05PP6ABZ) nato il 25/04/1997
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE COGNOME di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Milano ha condannato l’imputata alla pena di euro diecimila di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal comune di Milano emesso dal Questore di Milano in data 19 aprile 2018.
Ritenuto che i motivi dedotti dalla difesa, Avv. NOME COGNOME (violazione degli artt. 369 – 369-bis cod. proc. pen. posto che il decreto di citazione non è stato notificato per l’udienza del 24 maggio 2023 e il verbale dell’udienza successiva del .11 giugno 2023 è illeggibile – primo motivo; violazione dell’art. 20, comma 4, d.lgs. 274 del 2000 posto che per l’udienza tenuta il 26 novembre 2024 è stato violato il termine a comparire di trenta giorni per l’imputata che, in assenza del difensore di fiducia e dell’imputata, avrebbe dovuto condurre al rinvio del processo, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. della sentenza) sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Rilevato, infatti, che entrambe le nullità eccepite sono a regime intermedio e, conseguentemente, sanate ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto che all’udienza del 26 novembre 2024 non risulta alcuna eccezione circa la ritualità delle notifiche da parte del difensore presente, né viene dedotto un impedimento a presenziare del difensore di fiducia (tra le altre, Sez. 5, n. 25777 del 06/03/2019, Rv. 276515 – 01 nel senso che l’omesso rispetto del termine a comparire, non integrando omessa citazione, dà luogo a una nullità a regime intermedio che risulta sanata nel caso in cui non sia eccepita entro i termini previsti dall’art. 180, richiamato dall’art. 182 cod. proc. pen.) e che dunque dette nullità non possono essere dedotte, per la prima volta, con il ricorso per cassazione).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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