Nullità a Regime Intermedio: L’Onere della Tempestiva Eccezione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i confini e le modalità per far valere una nullità a regime intermedio derivante da un vizio di notifica. Il caso analizzato sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la parte che percepisce un vizio ha l’onere di eccepirlo tempestivamente, pena la decadenza dalla possibilità di farlo valere in un momento successivo. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Notifica Errata e Stato di Detenzione
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un soggetto contro un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva respinto la sua richiesta di applicazione di una misura alternativa. Il ricorrente lamentava un vizio del procedimento, sostenendo che la notifica dell’avviso di udienza fosse avvenuta in modo irregolare.
Nello specifico, l’avviso era stato notificato presso il domicilio indicato nell’istanza originaria. Tuttavia, nelle more del procedimento, l’interessato era stato arrestato e si trovava quindi in stato di reclusione. Sebbene il suo difensore lo avesse informato dell’udienza, secondo la difesa non gli sarebbe stato consentito di collegarsi a distanza dal luogo di detenzione. Questa situazione, secondo il ricorrente, avrebbe viziato l’intero procedimento per violazione del diritto al contraddittorio.
La Questione della Nullità a Regime Intermedio
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, ha inquadrato il problema giuridico all’interno della categoria della nullità a regime intermedio. La Corte ha riconosciuto che le erronee modalità di notifica dell’avviso di udienza hanno effettivamente dato luogo a una nullità.
Tuttavia, non tutte le nullità hanno lo stesso peso e le stesse conseguenze. La Suprema Corte, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, ha specificato che questo tipo di vizio non rientra tra le nullità assolute e insanabili, ma in quelle a regime intermedio, che sono soggette a specifici termini di decadenza per essere fatte valere.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 182, comma 2, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che le nullità a regime intermedio devono essere eccepite dalla parte che vi assiste prima del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Nel caso di specie, la nullità era caduta sotto la “diretta percezione della parte”. Il ricorrente, pur detenuto, era stato informato dal suo difensore dell’udienza e, di conseguenza, del vizio di notifica. Pertanto, la difesa avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di nullità nel corso dell’udienza stessa dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. Non risultando che tale eccezione sia stata sollevata in quella sede, il vizio si considera sanato. La Corte ha concluso che la doglianza non poteva trovare accoglimento, poiché la mancata eccezione tempestiva ha precluso la possibilità di far valere la nullità in sede di legittimità.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio cruciale di auto-responsabilità processuale. Le parti non possono rimanere inerti di fronte a un vizio procedurale di cui sono a conoscenza, per poi lamentarsene solo in caso di esito sfavorevole. La nullità a regime intermedio deve essere gestita attivamente dalla difesa, sollevando l’eccezione nei tempi e nei modi previsti dalla legge. In assenza di una tempestiva contestazione, il vizio, per quanto esistente, perde la sua rilevanza e non può più inficiare la validità del procedimento. La decisione della Corte è stata quindi il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Un’errata notifica dell’avviso di udienza causa sempre la nullità del procedimento?
Sì, un’errata modalità di notifica dell’avviso di udienza dà luogo a una nullità, ma questa viene classificata come “a regime intermedio” e non assoluta.
Cosa si intende per nullità a regime intermedio e quando deve essere contestata?
È un vizio procedurale che deve essere eccepito dalla parte che lo rileva. Secondo l’art. 182, comma 2, cod.proc.pen., deve essere sollevata in udienza non appena la parte ne viene a conoscenza, altrimenti si considera sanata.
Cosa succede se la nullità, pur percepita dalla parte, non viene eccepita in udienza?
Se la parte, pur essendo a conoscenza del vizio (come nel caso di specie, tramite il proprio difensore), non solleva l’eccezione durante l’udienza, il vizio si considera sanato e non può più essere fatto valere come motivo di ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15820 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15820 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. 40194/2024
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 23/09/1985 avverso l’ordinanza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Catania; Vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME Vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 2 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha respinto le istanze di applicazione di misura alternativa proposte nell’interesse di NOME COGNOME
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME COGNOME Tramite il ricorso si deduce vizio del procedimento.
La difesa rappresenta che : a) l’avviso di udienza Ł stato notificato al COGNOME, presso il domicilio (indicato nell’istanza) ma nelle more il COGNOME era stato tratto in arresto; b) al di là di tale vizio di notifica, non sarebbe stato consentito al COGNOME, notiziato dal difensore della udienza, di collegarsi a distanza da luogo di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Il vizio di instaurazione del contraddittorio, derivante dalle erronee modalità di notifica dell’avviso di udienza al COGNOME, ha dato luogo ad una nullità a regime intermedio (v. Sez. U n. 12778 del 27.02.2020 Rv 278869).
Trattandosi di nullità che Ł caduta sotto la diretta percezione della parte, la stessa andava eccepita in udienza ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen. e ciò non risulta avvenuto.
La doglianza non può pertanto trovare accoglimento, con rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME