Nullità 415 bis: Quando la Mancata Traduzione Ferma il Processo
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, disciplinato dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale, è un atto fondamentale che garantisce il diritto di difesa. Ma cosa succede se questo atto non viene tradotto per un imputato straniero? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiarimento cruciale sulla nullità 415 bis e sulla natura del provvedimento del giudice che la dichiara, stabilendo che non si tratta di un atto abnorme. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Fatto: Un Avviso Non Tradotto e il Ricorso del PM
Il caso trae origine da una decisione del Tribunale di Perugia. Durante un’udienza, il giudice aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio, nullità derivata da un vizio originario: la mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. a un’imputata alloglotta (ovvero, che non parla la lingua italiana). Di conseguenza, il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per sanare il vizio.
Il Pubblico Ministero, ritenendo tale provvedimento del giudice ‘abnorme’, ovvero anomalo e al di fuori del sistema processuale, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il giudice avesse ecceduto i propri poteri.
La Decisione della Cassazione sulla nullità 415 bis
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero, dichiarandolo inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che l’ordinanza con cui un giudice, rilevata la mancata traduzione dell’avviso ex art. 415 bis, ne dichiara la nullità e restituisce gli atti al PM, non costituisce un provvedimento abnorme.
Questo orientamento si basa sulla giurisprudenza più recente e consolidata, secondo cui un atto è abnorme solo quando provoca una stasi processuale insuperabile. Nel caso di specie, invece, la decisione del giudice causa una semplice regressione del procedimento, che può essere facilmente superata dal Pubblico Ministero attraverso la rinnovazione dell’atto nullo, ovvero notificando all’imputato l’avviso correttamente tradotto.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la decisione del Tribunale, pur potendo essere basata su un giudizio che il PM riteneva errato, rientra pienamente nell’ambito dei poteri riconosciuti al giudice dell’udienza. Il diritto dell’imputato straniero a comprendere gli atti che lo riguardano è una garanzia fondamentale del giusto processo. La mancata traduzione di un atto cruciale come l’avviso di conclusione delle indagini lede questo diritto, generando una nullità 415 bis che il giudice ha il dovere di rilevare.
Il provvedimento impugnato, quindi, non ha creato un’impasse procedurale. Al contrario, ha indicato la via per correggere un errore e garantire che il processo prosegua nel rispetto dei diritti della difesa. La restituzione degli atti al PM è la conseguenza logica e procedurale della dichiarazione di nullità, finalizzata a consentire la corretta ripartenza del procedimento dalla fase viziata.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione riafferma un principio di garanzia fondamentale: la tutela del diritto di difesa dell’imputato straniero prevale sulle mere esigenze di celerità processuale. Un’ordinanza che annulla un atto per mancata traduzione e dispone la regressione del procedimento non è un atto abnorme, ma un corretto esercizio della funzione giurisdizionale volto a ripristinare la legalità procedurale. Questa decisione consolida l’orientamento secondo cui la regressione, a differenza della stasi, non legittima il ricorso per abnormità, poiché il procedimento può e deve proseguire una volta sanato il vizio riscontrato.
La mancata traduzione dell’avviso di conclusione indagini (art. 415 bis c.p.p.) a un imputato straniero costituisce una nullità?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, la mancata traduzione dell’avviso nella lingua nota all’imputato alloglotta costituisce una nullità originaria dell’atto stesso e, di conseguenza, una nullità derivata degli atti successivi come il decreto di citazione.
L’ordinanza del giudice che dichiara tale nullità e restituisce gli atti al PM è un provvedimento ‘abnorme’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale ordinanza non è abnorme perché, pur provocando una regressione del procedimento, non genera una stasi processuale insuperabile e rientra nei poteri riconosciuti al giudice per garantire il corretto svolgimento del processo.
Cosa succede al processo quando viene dichiarata la nullità dell’avviso 415 bis per mancata traduzione?
Il procedimento regredisce alla fase precedente la notifica dell’atto nullo. Gli atti vengono restituiti al Pubblico Ministero, il quale dovrà provvedere a notificare nuovamente l’avviso all’indagato, questa volta correttamente tradotto nella lingua a lui nota, per poi poter proseguire con l’azione penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11663 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA nei confronti di:
030 NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia ricorre avverso provvedimento del Tribunale di Perugia, inserito nel verbale dell’udienza del 12.5.23 de processo a carico di NOME COGNOME, con cui è stata dichiarata la nullità derivata del decret citazione e la nullità originaria dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. (per ma traduzione nella lingua nota all’imputata) ed è stata disposta la trasmissione degli att Pubblico Ministero;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il Pubblico Ministero presso il Tribun di Perugia denunzia l’abnormità del provvedimento – è manifestamente infondato perché la giurisprudenza più recente e preferibile di questa Corte ritiene che non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice per l’udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell’avviso art. 415-bis cod. proc. pen. all’imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difen ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, anche se basato su un giudizio errato, rientra nell’ambito dei pote riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale (Sez. 5, Sentenza n. 1855 del 08/10/2021,Rv. 282429; Sez. 5, Sentenza n. 11429 del 15/12/2015, Rv. 266339);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.