Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32849 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32849 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Lamezia Terme il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/03/2025 del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari d Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiar inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullam del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il AVV_NOTAIO per le indagini prelimi del Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME volta ad ottenere il “nulla osta” per la fruizione di un permesso concesso ex art. 30 O.P. dal Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Secondo il AVV_NOTAIO, l’istanza era immotivata.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del NOME, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizz conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 15 att. cod. proc. pen.
Il provvedimento è difficilmente leggibile (essendo scritto a mano) e ha un motivazione sintetica. Il che impedisce di comprendere le ragioni della decision quindi preclude l’esercizio del diritto di difesa.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 30 I. n. 354 del 1975 Cost.
Il provvedimento ha ritenuto priva di motivazione l’istanza, non considerand che la stessa si fondava sul già concesso provvedimento del Tribunale d Sorveglianza per ragioni umanitarie.
2.3. Vizio di motivazione.
La istanza non era immotivata in quanto essa richiamava il contenuto del provvedimento di concessione del permesso.
Il difensore, AVV_NOTAIO, ha presentato conclusioni scritte e replica, sostenendo la impugnabilità del provvedimento (in tal senso, richiamand la sentenza della Suprema Corte n. 23537 del 2024); che il nulla osta richiesto funzionale all’effettiva esecuzione di un permesso giurisdizionale e che motivazione resa dal AVV_NOTAIO indagini preliminari era assolutamente caren e in contrasto con i principi costituzionali di trasparenza e legalità, chi pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
Come ha rilevato il Procuratore AVV_NOTAIO nella sua requisitoria, nel caso un detenuto si trovi contemporaneamente in esecuzione di pena ed in stato d custodia preventiva, perché il detenuto possa usufruire di un permesso g concessogli dal giudice della sorveglianza, in assenza di indicazioni normative su modalità di coordinamento tra le due giurisdizioni, spetta al giudice della cau pronunciarsi sulla autorizzazione della persona in stato di custodia cautelar allontanarsi dal luogo di detenzione. Autorizzazione che, nella specie, è s definita di “nulla osta”.
I rispettivi provvedimenti sono soggetti al regime e ai presupposti pro gampla di ciascuno, senza pertanto alcun automatismo.
Quanto ai provvedimenti di autorizzazione in sede cautelare è principio pacifico che sono inoppugnabili i provvedimenti di diniego o concessione dell’autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare (Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019, Pergola, Rv. 275220 – 01).
Non solo vi è assenza di previsione di legge, ma essi non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimenti che non decidono sulla libertà personale, ma si limitano a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare con efficacia estemporanea.
Il precedente citato dal ricorrente nella memoria (Sez. 1, n. 23537 del 01/02/2024, COGNOME, non mass.) ha ad oggetto il diverso tema dell’impugnazione di un provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (cfr. Corte Cost., n. 186 del 2000).
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 14/07/2025.