Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 647 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PESCARA il 06/02/1973
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso, rimettendosi alla Corte per le decisioni sul termine di prescrizione, in ragione dei periodi di sospensione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 febbraio 2023, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 11 novembre 2020. Con la sentenza confermata in appello, NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 187, comma 1, e 186 bis, comma 1, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso in Giulianova il 25 dicembre 2017.
Contro la sentenza di appello, il difensore ha proposto tempestivo ricorso in forza del mandato conferitogli dall’imputato, che ha eletto domicilio presso la propria residenza ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Il ricorso si articola in un unico motivo col quale il difensore deduce violazione di legge rilevando che il decreto di citazione al giudizio di appello è stato notifica all’imputato ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen, senza aver prima tentato una notifica al domicilio dichiarato in Collecorvino (PE), INDIRIZZO Ove erano state eseguite, con esito positivo, le precedenti notifiche.
Secondo la difesa, la notifica così eseguita è affetta da nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. e ciò comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata atteso che il reato è ormai estinto per prescrizione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e rimettendo alla Corte «ogni decisione sul termine di prescrizione in ragione dei periodi di sospensione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – emerge che il decreto di citazione a giudizio in grado di appello, emesso il 13 gennaio 2023, è stato notificato all’imputato presso il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME del foro di Chieti, facendo applicazione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In atti, però, non compare alcuna elezione di domicilio non solo presso il difensore, ma neppure nel luogo di residenza. Vi compare, invece, la nomina a difensore di fiducia dell’avv. COGNOME cui l’imputato ha provveduto con atto depositato il 20 giugno 2018 presso la cancelleria del Tribunale di Teramo.
Il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso il 16 ottobre 2018, è stato notificato ad NOME COGNOME presso la residenza in Collecorvino (PE) INDIRIZZO e l’atto è stato ritirato personalmente dall’interessato. Ne consegue che le notifiche successive potevano essere eseguite presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, «l’art. 157, comma ottave bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l’intero processo e non già ogni grado di giudizio», sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una “prima” notificazione rispetto alla quale tale disciplina possa, poi, trovare attuazione (Sez. 3, n. 24575 del 17/03/2015, Traversi, Rv. 264112; Sez. 6, n. 19764 del 16/04/2013, G., Rv. 256233; Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013, L., Rv. 254982).
Alla luce di tali considerazioni, fa notifica è stata legittimamente eseguit presso il difensore di fiducia ancorché, per errore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. invece che ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. pen. In presenza di una notifica regolarmente eseguita, l’inesatto riferimento normativo non è causa di nullità.
A quanto sin qui osservato si deve aggiungere che, nell’udienza camerale conclusa con la pronuncia della sentenza impugnata, il difensore dell’imputato ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dell’appello, ma non ha formulato eccezione alcuna in ordine alla regolarità delle notificazioni, sicché anche se una nullità si fosse verificata, la parte sarebbe decaduta dalla possibilità d eccepirla.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, infat:ti, «ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo dive rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità d ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risu concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810; Sez. 5, n. 48916 dei 01/10/2018, 0., Rv. 274183 Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260434; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258131).
La linea interpretativa cui si ispirano le sentenze citate è conforme alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229541, con la quale è stato chiarito che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso
in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto ini determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
Nel caso in esame, la notificazione è avvenuta presso il difensore di fiduc cui persistente rapporto professionale con l’imputato è palese, atteso che e proposto il presente ricorso. Non v’è dunque ragione alcuna per ritenere c notifica, quand’anche irrituale, non fosse idonea a consentire l’effettiva cono dell’atto da parte del destinatario e si deve prendere atto che nessuna ecc è stata formulata entro i termini previsti dall’art. 182 cod. proc. pen.
Poiché il ricorso è manifestamente infondato, non deve essere dichiarata prescrizione del reato che sarebbe maturata dopo la sentenza d’appello.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte r che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infonda dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazion preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era matu successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/200 COGNOME, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Co costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono eleme per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’ar cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023
DEPOSI Z T IN CANCELLERIA