Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47881 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47881 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MACCHI MAURO
NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI
visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 settembre 2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con la quale il primo giudice, ad esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia NOME COGNOME per concorso nel reato di rapina impropria.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge processuale.
La sentenza impugnata sarebbe nulla, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., per omessa o irregolare notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il ricorrente era elettivamente domiciliato presso lo stud o del difensore, ma la notificazione a mezzo di lettera raccomandata fu eseguita presso l’abitazione dell’imputato, con consegna “alla madre convivente”, senza alcuna indicazione del suo nome e cognome.
Dallo stato di famiglia di COGNOME non risulta alcuna madre convivente.
La nullità non è stata sanata in quanto l’imputato, già assente in primo grado, non ha avuto conoscenza del processo.
In data 23 ottobre 2023 sono stati depositati motivi aggiunti.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (v. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), va in primo luogo osservato che non risulta presente la “procura speciale in atti” – né il difensore l’ha allegata in copia – nella quale l’imputato avrebbe nominato l’AVV_NOTAIO difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio.
Agli atti risulta invece la notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. pen. effettuata all’imputato che – come risulta dal verbale – nominò quale difensore il suddetto avvocato, ma dichiarò il domicilio presso la propria abitazione in BariINDIRIZZO INDIRIZZO, ove fu effettuata la notifica del decreto di citazione a giudizio per l’appello.
Sotto altro profilo, anche laddove vi fosse stata l’elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, il ricorrente non ha neppure dedotto quale interesse avrebbe avuto alla consegna di due copie del medesimo atto’ con destinatario lo stesso avvocato, in qualità di difensore dell’imputato e nel contempo – in ipotesi – di suo domiciliatario (in proposito v. Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 269916; Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015, COGNOME, Rv. 264571; Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, COGNOME NOME, Rv. 260853).
3. Il motivo di ricorso, infine, è in ogni caso privo di Fondamento perché parte da un errato presupposto di fatto: dalla relata di notifica della raccomandata presso l’abitazione dell’imputato, infatti, risull:a chiaramente che essa fu ritirata da un familiare convivente (con grafia illeggibile) e non già dalla madre convivente, il cui decesso è avvenuto il 1° aprile 1999, circostanza che la difesa ha dedotto e documentato per la prima volta in sede di legittimità, con i motivi aggiunti.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto è affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e come tale è sanabile, quando sia comunque idonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato (Sez. 2, n. 19290 del 15/01/2015, Hosu, Rv. 263829; Sez. 6, n. 19546 del 03/04/2012, NOME, Rv. 252784).
Inoltre, qualora la notificazione del decreto di citazione sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente neppure l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell’atto in questione (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282711; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, NOME, Rv. 262222).
Tale prova è mancata del tutto e anche sotto questo prpfilo una eventuale nullità sarebbe stata sanata, avendo l’atto raggiunto lo scopo.
4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2023.