Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7243 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Depositata in Cancelleria
Oggi, 1 9 FEB, 2624
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 24 marzo 2023, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna alle pene di legge di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 19, comma 6, I. 241/1990.
Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza per omessa notificazione nei propri confronti del decreto di citazione a giudizio in appello per l’udienza del 24 marzo 2023. La notificazione era infatti illegittimamente avvenuta, in data 3 marzo 2023, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a seguito del mancato rinvenimento dell’imputato presso la propria residenza, benché questi si trovasse ristretto in carcere per altra causa, come comunicato dal difensore alla Corte di appello in data 7 marzo 2023 con espressa richiesta di nuova notificazione del decreto di citazione in carcere a mani dell’appellante.
Si allega, in ogni caso, che l’imputato aveva dal carcere richiesto di essere tradotto per poter partecipare all’udienza senza che a tale richiesta sia stato dato seguito.
Come anche ritenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, il ricorso è fondato.
3.1. In diritto va premesso che, componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, precisando che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche ne confronti del detenuto “per altra causa” (Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01). Si è inoltre ritenuto le notificazioni effettuate, nei confron dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen (Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02.).
3.2. Nel caso di specie, l’accesso agli atti del fascicolo, imposto dalla natura processuale della doglianza, ha consentito al Collegio di verificare che:
nella dichiarazione di nomina fiduciaria dell’AVV_NOTAIO, depositata all’udienza dibattimentale di primo grado del 20 giugno 2017, l’imputato, che si dichiarava residente in Benevento alla via
NOME, n. 29, aveva eletto domicilio in Benevento alla INDIRIZZO, vale a dire presso lo studio dell’allora difensore di fiducia;
agli atti non risultano modifiche di tale dichiarazione di domicilio;
la notificazione del decreto di citazione a giudizio per l’udienza fissata in grado di appello il 24 marzo 2023 fu disposta presso la residenza quale sopra indicata e, come da attestazione dell’Ufficiale giudiziario in data 7 febbraio 2023, l’imputato non fu ivi trovato, né il suo nome risultava sui citofoni;
la notificazione fu quindi effettuata il 4 marzo 2023 a mezzo p.e.c., ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il nuovo difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che aveva proposto l’appello;
con p.e.c. trasmessa all’indirizzo EMAIL in data 7 marzo 2023 (allegata al ricorso e che non risulta tuttavia inserita nel fascicolo del giudizio di appello), l’AVV_NOTAIO comunicava che l’imputato era detenuto per altra causa c/o la Casa Circondariale di Ariano Irpino e richiedeva che la notificazione della citazione fosse colà effettuata;
in data 16 marzo 2023, l’imputato NOME COGNOME, per il tramite dell’Ufficio matricola del carcere suddetto, chiedeva alla Corte di appello di Napoli, Sesta sezione, di essere tradotto per partecipare all’udienza del 24 marzo 2023 nel presente procedimento;
in assenza di richiesta di trattazione orale, il procedimento veniva tuttavia deciso con rito cartolare ai sensi dell’art. 23-bis d.l. 137/2020 e, presentando le conclusioni per l’imputato, in data 20 marzo 2023, l’AVV_NOTAIO, ribadendo che l’imputato risultava detenuto come sopra e che non gli era stata notificata la citazione, essendo illegittima la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. fatta al difensore, invocando la citata sent. Cass. Sez. U. n. 12778/2020, concludeva chiedendo la rinnovazione della notifica del decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato presso il luogo di detenzione;
nel verbale di decisione in camera di consiglio di 24 marzo 2023, pur dando atto di aver ricevuto le suddette conclusioni rassegnate nell’interesse dell’imputato, la Corte d’appello emetteva sentenza;
in sentenza – ove si dà atto dello stato di detenzione dell’imputato per altra causa – nulla si dice rispetto all’eccezione formulata dal difensore nella memoria conclusiva;
dal certificato del D.A.P. contenuto nel fascicolo si ricava che l’imputato, arrestato il 3 febbraio 2023, ha fatto ingresso nella Casa circondariale di Irpino il successivo 10 febbraio.
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3.2. Alla luce di tali circostanze, osserva il Collegio che, all’epoca in cui fu tentata la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso la residenza dell’imputato, questi era già stato arrestato ed è rimasto detenuto sino alla data della pronuncia della sentenza qui impugnata. Ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen., dunque, le notificazioni si sarebbero dovute eseguire nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
Certamente illegittima, in primo luogo per tale causa, dunque, è stata la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Detta notificazione, peraltro, è illegittima anche perché, come si è detto, non era stata preceduta dal tentativo di notificazione presso il diverso luogo – l’unico – in cu l’imputato aveva dichiarato domicilio, vale a dire in Benevento, INDIRIZZO.
3.3. Pur avendo l’imputato comunque avuto notizia della data fissata per il dibattimento in grado di appello – come si ricava dalla richiesta di traduzione avanzata in data 16 marzo per il tramite dell’Ufficio matricola del carcere per poter partecipare all’udienza, richiesta di per sé irrilevante ai fini di cui all 23-bis, comma 1, d.l. 137/2020 perché tardiva e avanzata personalmente dall’imputato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 49654 del 13/07/2023, Osasere, Rv. 285489)- non può tuttavia ritenersi che vi sia stata sanatoria della nullità afferente l’omessa notificazione della citazione a giudizio ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., posto che la nullità è stata formalmente eccepita nella prima occasione processuale utile, vale a dire il deposito della memoria conclusionale nel procedimento trattato con rito cartolare.
Non essendo il reato prescritto – essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale – la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 gennaio 2023.