Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brindisi, in funzione di giu dell’esecuzione, rigettava l’istanza di COGNOME, volta ad ottener declaratoria di non esecutività per mancata notificazione dell’estr contumaciale, ovvero in subordine la restituzione in termini per l’impugnazion dei seguenti titoli:
sentenza del Tribunale di Milano 10 luglio 2001, formalmente irrevocabile dal 2 gennaio 2002;
sentenza del Tribunale di Brindisi 13 luglio 2004, formalmente irrevocabile dal 12 dicembre 2004.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che la notificazione dell’est contumaciale fosse regolarmente avvenuta, per entrambi í titoli, presso difensore di fiducia domiciliatario, AVV_NOTAIO, mentre restituzione nel termine non spettava in quanto l’imputato era a conoscenza d processo (inizialmente cumulativo, poi definito nelle due distinte s giudiziarie), come desumibile dal ruolo attivo svoltovi, dall’udienza preliminar sino all’avvenuta rinuncia al mandato, dal predetto difensore di fiducia.
Il giudice dell’esecuzione rilevava, incidentalmente, che la pena oggetto titolo sub b) era comunque estinta per indulto.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. All’interessa alloglotta, sarebbe stato negato, nei due giudizi, il diritto di difesa, non stato disposta in suo favore la traduzione degli atti processuali e neppure qu delle sentenze contumaciali. La nomina dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non sarebb riferibile al secondo giudizio. L’elezione di domicilio, effettuata alla scarceraz non sarebbe riferibile né all’uno né all’altro. Il rapporto professionale sarebbe comunque stabilizzato e il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza de processo.
Con il secondo motivo il ricorrente muove contestazioni sui criteri imputazione dell’indulto ai due titoli cumulati e denuncia la violazione dei prin di cui all’art. 669 cod. proc. pen. in tema di ne bis in idem in executivis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
b
Il primo motivo è inammissibile, nella parte inerente l’eventuale violazione delle norme in tema di traduzione degli atti, perché la questione non formav oggetto del proposto incidente di esecuzione.
Lo stesso motivo è manifestamente infondato nel resto.
Risulta dagli atti l’intervenuta nomina fiduciaria in favore dell’AVV_NOTAIO e l’elezione di domicilio presso il suo studio. Quanto alla nomina, e salvo che risulti un’espressa manifestazione di volontà dell’interessato in s contrario, è efficace non solo per il procedimento principale nel qual intervenuta, ma anche per quelli incidentali direttamente derivati, anche se competenza di un ufficio giudiziario diverso (Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017 Bernini, Rv. 269366-01). Lo stesso principio è applicabile all’elezione di domicil che l’imputato effettuò all’atto della scarcerazione, con evidente e prima riferimento al procedimento penale per cui aveva subito custodia cautelare.
Infine, la partecipazione all’udienza preliminare del difensore di fidu domiciliatario (ancorché nominato in fase di indagini), senza che siano solleva rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instau sicché deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo (Sez. 2, n. 6057 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282813-01), che preclude la restituzione nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716-01).
Il secondo motivo è inammissibile, perché le considerazioni dell’ordinanza impugnata in tema di indulto sono all’evidenza prive di rilevanza decisoria s tema oggetto del proposto incidente di esecuzione, nel quale neppure era stat posta alcuna questione involgente l’applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’a 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impug (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in tremila euro.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 06/12/2023