Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11545 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11545 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/06/2023 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Rimini, in funzione di giu dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME, volta ad ottenere:
in via principale, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria esecutività, per invalida notificazione dell’estratto contumaciale, della se emessa a suo carico dal medesimo Tribunale in data 12 settembre 2017, formalmente irrevocabile;
in subordine, la restituzione nel termine per impugnare la medesim sentenza.
Il giudice dell’esecuzione riteneva che la notificazione dell’est contumaciale, indirizzata al domicilio dichiarato dall’imputato, si regolarmente perfezionata, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982 890, per compiuta giacenza, e comunque rilevava che un’ulteriore notificazion integrale era stata effettuata a beneficio del legale di ufficio, titolare pro della difesa; mentre la restituzione nel termine non spettava in quanto l’imp era a conoscenza del processo, come desumibile dalla nomina, effettuata dopo l citazione a giudizio, del difensore di fiducia, che nel corso del giudizio avev rinunciato al mandato.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO.
Nei due connessi motivi il ricorrente deduce nullità processuale e vizi motivazione.
La notificazione dell’estratto contumaciale non sarebbe affatto andata a bu fine, in ragione del mancato reperimento del destinatario al domicilio dichiar ove più non abitava al tempo della notificazione, e in ragione della manc effettuazione della notificazione sostitutiva al difensore di ufficio, ai sensi 161, comma 4, cod. proc. pen.
Quanto alla restituzione nel termine, era certo che l’interessato non f venuto a conoscenza della sentenza di condanna, non avendo neppure rinunciato ad impugnarla. Sussisteva, altresì, una causa di forza maggiore che avreb legittimato il rimedio, rappresentata dalla mancata comunicazione all’assistito parte del suo difensore di fiducia, dell’avvenuta rinuncia al mandato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili, sono infondati.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua pi autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 27177201; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, COGNOME, Rv. 250120-01), il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliata in caso di elezione di domicilio, ancorché dovuto ad assenza solo temporanea de destinatari della notificazione (e degli altri soggetti abilitati a ricevere l’at vece), si sostanzia in una situazione di inidoneità della dichiarazione o elez rendendo così legittima e doverosa la notificazione mediante consegna dell’atto difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che sia conse dare corso agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., o di all’art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito dell’atto presso comunale o l’ufficio postale.
L’ordinanza impugnata erra, pertanto, nel ritenere che, nella situazione d e a fronte di domicilio dichiarato, la notificazione dell’estratto contumaci potesse essere perfezionata per compiuta giacenza.
E, tuttavia, l’ordinanza impugnata, sul punto non espressamente specificamente contraddetta, dà altresì conto della notificazione integrale d sentenza di condanna, comunque effettuata in favore del difensore al tempo officiato della difesa, ossia appunto del soggetto che sarebbe stato abilit ricevere l’atto ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con riconduz del procedimento notificatorio nell’ambito del corretto modello legale riferimento.
Quanto alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza stessa, a sensi ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione precedente a modifica intervenuta con legge 28 aprile 2014, n. 67, è necessario che sussista simultaneamente, le due condizioni della mancata conoscenza del procedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e della mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia ad impugnare, con la conseguenza che è legittimo il rigetto della richiest restituzione nel termine qualora emerga il difetto anche soltanto di una di condizioni (giurisprudenza di legittimità costante: da ultimo, Sez. 1, n. 57650 29/09/2017, Bartoletti, Rv. 271913-01).
Nella specie, è incontestabile che COGNOME COGNOME avuto conoscenza sia del procedimento che del processo, giacché aveva nominato un difensore di fiducia dopo l’esercizio dell’azione penale. La mancata conoscenza effettiva del so provvedimento terminale del processo, conseguente a modalità di notificazione idonee a produrre una conoscenza solo legale, non giova ad attribuirgli il rime invocato.
Né l’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, è idoneo a realizzare un’ipot di caso fortuito o forza maggiore che possa legittimare la restituzione nel termine d’impugnazione (Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438-01), sicché deve escludersi ogni rilevanza alla dedotta omissione della comunicazione, prescritta dall’art. 107, comma 1, cod. proc. pen., di avvenuta rinuncia al mandato defensionale.
4. Il ricorso deve essere respinto, in base alle considerazioni che precedono. Le spese processuali debbono essere addebitate al ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/12/2023