Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5654  Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Gela (Ag) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 2798 della Corte di appello di Firenze del 5 luglio 2022;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze ha solo parzialmente riformato la sentenza con la quale, in data 20 luglio 2020, il Tribunale di Firenze aveva dichiarato l penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, omesso di versare VIVA risultante dalle dichiarazioni fiscali dal medesimo presentate quanto all’anno di imposta 2013; in particolare la Corte territoriale, a fronte una sentenza con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, senza che tale pena fosse condizionalmente sospesa, ha provveduto, in accoglimento del gravame da questo presentato, a riconoscere in favore del condannato la sospensione condizionale.
Nel fare questo la Corte, oltre a respingere le censure afferenti al merito della imputazione, ha anche respinto la eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di fronte ad essa del prevenuto.
Avverso la sentenza in questione ha interposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME, deducendo / quale unico motivo di impugnazione, l’erroneità della ordinanza resa dalla Corte di appello preliminarmente alla trattazione del procedimento e con la quale era stata, appunto, rigettata l eccezione di nullità della notificazione della citazione dell’imputato di fron alla Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Onde meglio ricostruire il percorso logico della presente sentenza è bene ricostruire taluni passaggi ìj del procedimento che ha condotto alla adozione della sentenza impugnata.
In data 23 marzo 2018 è stata notificata al COGNOME presso la sua abitazione l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il successivo 26 luglio l’indagato ha nominato il proprio difensore fiduciario, provvedendo, altresì, ad eleggere domicilio presso la propria abitazione; tale nomina e la elezione di domicilio risultavano, però, essere viziate in quanto la sottoscrizione del COGNOME non era stata autenticata da difensore dello stesso.
Successivamente fissata l’udienza in sede di gravame per il 3 maggio 2022, è stato notificato, tramite compiuta giacenza, all’imputato presso il suo domicilio il decreto di fissazione di fronte alla Corte di appello.
Alla udienza del 3 maggio, il Presidente del Collegio, rilevato che non vi era in atti la prova dell’invio al COGNOME della raccomandata con la quale questi era stato informato della giacenza della originaria citazione press l’Ufficio postale, ha disposto il differimento del processo ai 5 luglio 2022 prevedendo, altresì, il rinnovo della notificazione della citazione del COGNOME per tale udienza.
Tale citazione è stata eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod proc. pen. presso il difensore fiduciario dell’imputato.
Alla udienza in tal modo richiamata il difensore del COGNOME ha eccepito il vizio di notificazione di tale citazione in quanto la stessa, ai s dell’art. 161, comma 2, cod. proc. pen., andava eseguita presso l’abitazione del COGNOME, ove era stata fatta la notificazione dell’avviso di conclusion delle indagini preliminari.
Osserva, a questo punto, il Collegio che l’eccezione relativa alla notificazione della citazione del ricorrente in grado di appello è sta correttamente disattesa dalla Corte territoriale.
Va infatti, ulteriormente, premesso che la nomina, originariamente viziata, del difensore fiduciario del prevenuto risulta essere stata sanata, come risultante dalla intestazione, non contestata nel suo contenuto, della sentenza di appello, nella quale il COGNOME risulta essere stato difeso fiducia dall’AVV_NOTAIO del foro di Firenze, cioè lo stesso difensore che ha redatto il ricorso ora in esame.
Tanto rilevato, osserva il Collegio come la questione riguardante la correttezza o meno della notificazione dell’avviso di fissazione della udienza di fronte alla Corte di merito, notificazione eseguita, dopo che un primo tentativo presso la abitazione del COGNOME non era stato perfezionato a cagione della sua precaria assenza da quella, debba essere risolto alla stregua dei princi espressi da questa Corte di cassazione con la sentenza n. 58120 del 2017.
In tale occasione, infatti, la Corte affermò, in termini che ancora adesso vedono la piena adesione di questo Collegio, che l’impossibilità della notificazione presso il domicilio dell’imputato, che ne legittima l’esecuzion presso il difensore secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod.
proc. pen., si realizza anche in occasione della temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, non occorrendo alcuna successiva indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato che risulta essere doverosa qualora non sia possibile provvedere alla notificazione nei modi previsti dall’art. 157, cod. proc. pen., allorché debb procedersi alla prima notificazione di un atto a questo indirizzato (Corte d cassazione, Sezioni unite penali, 29 dicembre 2017, n. 58120).
Pertanto, nel caso di specie, in cui non si è indubbiamente di fronte alla prima notificazione, deve ritenersi correttamente eseguita la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di fronte alla Corte territoriale, essendo st legittimato il ricorso alla procedura seguita nell’occasione di cui all’art. 161 4, cod. proc. pen. dalla precaria assenza del COGNOME presso la sua abitazione, ove era stata precedentemente infruttuosamente tentata la notificazione del medesimo atto.
Essendo stato il ricorso del COGNOME articolato esclusivamente sotto il profilo del descritto vizio di notificazione ed essendo il relativo motivo risulta manifestamente infondato, l’impugnazione dal medesimo presentata deve essere dichiarata inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, visto l’art. 61 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presid/inte