Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11202 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 425/2025
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Canosa di Puglia il 10/07/1977 avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore:
E’ presente l’avvocato COGNOME COGNOME del foro di Udine in difesa di NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l’annullamento con rinvio per un nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, previa rideterminazione della pena, ha confermato la declaratoria di responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai contestati reati in materia di stupefacenti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità dell’intero giudizio per omessa notificazione del decreto di citazione nel luogo di detenzione del prevenuto, nonchØ il difetto di motivazione sulla richiesta difensiva di differimento dell’udienza di discussione in appello per legittimo impedimento dell’imputato.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchØ deduce doglianze manifestamente infondate.
3.1. In atti non si riscontra alcuna erronea dichiarazione di assenza da parte del Giudice di primo grado, visto che la notificazione del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale risulta regolarmente eseguita all’imputato nel domicilio eletto e non risulta, nØ Ł stato allegato da parte
ricorrente, che il giudicante fosse a conoscenza dello stato detentivo, per altra causa, dell’imputato. Invero, la notificazione del decreto di citazione mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione presuppone che lo stato detentivo, ove patito per altra causa (come nella specie), risulti dagli atti (cfr. Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, in motivazione).
3.2. La censura che attiene alla richiesta di differimento dell’udienza di discussione in appello Ł stata prospettata in maniera generica ed Ł, comunque, manifestamente infondata, risultando pacificamente dagli atti che il giudizio d’appello e stato celebrato con modalità ‘cartolare’ ex art. 598-bis cod. proc. pen., in difetto di tempestiva richiesta di trattazione orale, sicchØ nessun differimento era concedibile a norma di legge.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME