Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18350 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigetta – in relazione alla pena residua di sei mesi e diciotto giorni di reclusione, a NOME per violazione della legge sugli stupefacenti, la cui esecuzi era stata sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – le ist affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare.
A ragione della decisione il Tribunale poneva l’attuale irreperibilit condannato e lo stato di fatiscenza e di abbandono dell’immobile indicato p l’esecuzione delle misure alternative.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità processuale. L’avviso fissazione dell’udienza camerale sarebbe stato notificato presso il difenso norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza la previa effettuazi delle ricerche che, in tesi, avrebbero dovuto precedere l’attivazione notificazione sostitutiva.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione, contestando l’adeguatezza dell’accertamento di polizia giudizia sulla cui base erano state ritenute la sua irreperibilità e l’in dell’abitazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, nella sua p autorevole composizione (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 27177201; Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, COGNOME, Rv. 250120-01), il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliata in caso di elezione di domicilio, ancorché dovuto ad assenza solo temporanea de destinatari della notificazione (e degli altri soggetti abilitati a ricever loro vece), si sostanzia in una situazione di inidoneità della dichiarazi elezione, rendendo così legittima e doverosa la notificazione direttamen mediante consegna dell’atto al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, proc. pen. (senza che sia necessaria alcuna ulteriore ricerca, e sia ne consentito dare corso agli adempimenti di cui all’art. 157, comma 8, cod. pr pen., o di cui all’art. 8 della legge n. 892 del 1982, ossia al deposito presso la casa comunale o l’ufficio postale).
NOME NOME risultato irreperibile ai domicilio dichiarato, coincidente co sua abitazione, al tempo della notificazione dell’avviso di fissazione di udi La circostanza era tale da abilitare, senza che si dovessero compiere a adempimenti, la modalità di notificazione prevista dall’art. 161, comma 4, c proc. pen.
Il secondo motivo è articolato in punto di fatto e generico.
Due furono gli accessi di polizia giudiziaria, che, nel loro comples adeguatamente comprovano l’irreperibilità del condannato e l’inidoneità d domicilio, privo finanche di energia elettrica. L’ordinanza impugnata, recepisce l’esito dell’accertamento, è insindacabile in questa sede confutazioni al riguardo, oltre che di puro merito, sono prive di specif censoria, non indicando il condannato alcun diverso e concreto elemento ch smentisca gli assunti.
Seguono la reiezione del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 29/02/2024