Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38393 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38393 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: parte civile COGNOME NOME nato a ROMBIOLO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico, tra gli altri, di: COGNOME NOME nata a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di COGNOME NOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, senza avanzare richiesta di condanna per le spese.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 13.11.2024, il Tribunale di Vibo Valentia, decidendo in funzione di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile l’ appello proposto nell’interesse della costituita parte civile, COGNOME NOME, avverso la pronuncia emessa dal Giudice di Pace in data 7.6.2024, che aveva assolto l’ imputata COGNOME
NOME dal reato di minaccia ai danni del COGNOME (oltre che questi dal reato di minaccia, ascrittogli in concorso con altri, ai danni della COGNOME).
Il Tribunale ha ritenuto l’appello tardivo in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni, che, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 544 e 585 del codice di rito, trova applicazione nel caso di specie in quanto la sentenza appellata era stata depositata oltre il quindicesimo giorno dalla data della lettura del dispositivo e notificata al COGNOME in data 19.7.2024, mentre il deposito dell’appello , mediante p.e.c., risaliva al 30.9.2024, quindi ben oltre il trentesimo giorno per proporlo.
Avverso la suindicata ordinanza, ricorre per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, procuratore speciale, deducendo con l’unico motivo articolato la violazione dell’art. 548 cod.proc.pen ., l’erronea applicazione della legge penale sostanziale, l’ingiustizia manifesta della decisione .
Osserva la difesa che corrisponde al vero che la notifica, unica e sola, è stata effettuata in data 19 luglio 2024 al difensore, ma è pur vero che la stessa risulta effettuata per COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità espressa di imputati, senza alcuna specificazione che fosse fatta anche per la qualità di parte civile rivestita dal COGNOME.
Secondo la difesa, tale qualità rivestita dal COGNOME avrebbe richiesto una seconda p.e.c. di notifica o, quanto meno, si sarebbe dovuta precisare nell’atto notificato la duplice qualità.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va premesso che, come risulta dagli atti -ai quali questa Corte può accedere, trattandosi di questione processuale rispetto alla quale il giudice di legittimità è anche giudice del fatto -la sentenza del Giudice di Pace è stata depositata oltre il termine inderogabile di quindici giorni previsto dall’art. 544 cod. proc. pen.
Tale circostanza comporta che il termine per proporre impugnazione decorra dalla notifica dell’avviso di deposito della sentenza, in applicazione del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen.
1.2. È pacifico che l’avviso di deposito sia stato notificato all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del COGNOME, senza che fosse espressamente indicata la duplice veste da lui rivestita nel procedimento, ossia anche quale domiciliatario del COGNOME nella qualità di parte civile.
Tuttavia, la sentenza del Giudice di Pace del 7 giugno 2024 reca nell’intestazione chiara menzione di tale duplice qualità, precisando che la presenza dell’AVV_NOTAIO quale difensore di fiducia riguarda anche COGNOME nella veste di parte civile. Ne deriva che l’atto notificato non poteva generare incertezza sul destinatario, essendo evidente la coincidenza tra le due posizioni processuali.
1.3. Non può ritenersi assimilabile la fattispecie in esame a quella disciplinata dall’art. 161 cod. proc. pen., relativa alla notificazione della citazione all’imputato non reperito nel domicilio dichiarato e sostituita con consegna al difensore.
In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. non sostituisce quella autonomamente dovuta al difensore per l’espletamento del mandato, concernente l’avviso della data di udienza, e ha concluso che, per la validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, sarebbe stato necessario recapitare due copie dell’atto introduttivo del giudizio o, almeno, che risultasse dall’attestazione dell’ufficiale notificatore che la notifica era stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell’imputato, così da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste (Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 15/04/2004, Rv. 228824 -01).
La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che la nuova veste del difensore gli era attribuita dalla legge per circostanze sopravvenute, aggiungendosi a quella originaria di difensore di fiducia, con conseguente esigenza di una specificazione distinta.
1.4. Diversamente, nel caso di specie, l’AVV_NOTAIO rivestiva sin dall’inizio la duplice qualità di difensore di fiducia del COGNOME quale imputato e quale parte civile, nell’ambito di un procedimento caratterizzato da imputazioni reciproche a parti invertite.
Come si è già evidenziato, di tale duplice veste si dà espressamente atto nella sentenza, rispetto alla quale è stato notificato via PEC l’avviso di deposito all’AVV_NOTAIO. Pertanto, non poteva sorgere alcuna incertezza sul destinatario, essendo evidente la coincidenza tra le due posizioni processuali e la piena consapevolezza del difensore.
Ne consegue che, contrariamente alla prospettazione difensiva, nel caso -come quello in esame -di imputato che abbia eletto domicilio presso il difensore di fiducia e che sia anche costituito parte civile nello stesso procedimento, con elezione di domicilio presso il medesimo difensore, non è necessario che la notifica dell’avviso
di deposito della sentenza ex art. 548 cod. proc. pen. sia effettuata due volte. Il difensore è unico per entrambe le posizioni processuali e una sola notifica è sufficiente, poiché il destinatario è lo stesso soggetto, domiciliatario della medesima persona, e, in quanto tale, perfettamente consapevole della duplice qualità rivestita.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/9/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME