Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45983 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45983 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 25/04/1981
avverso l’ordinanza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza dell’8 luglio 2024 la Corte d’appello di L’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Teramo il 9 luglio 2016.
L’istanza Ł stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione di ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole (accertato dalla sentenza della Corte di appello di L’Aquila emessa il 10 ottobre 2023, per reato commesso il 24 gennaio 2020), per cui Ł stata inflitta una pena detentiva.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perchØ il condannato Ł stato avvisato dell’udienza camerale il giorno successivo alla sua celebrazione, come emerge dalla relata di notifica della polizia penitenziaria.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge perchØ nell’avviso di udienza non era indicata la sentenza di cui si chiedeva la revoca della pena sospesa, nel provvedimento impugnato si legge, invece, la data di tale sentenza, che riguarda fatti per cui, in realtà, il ricorrente fu assolto con sentenza n. 1201 del 2023.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso Ł fondato.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso, in cui si deduce il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 177 cod. proc. pen.
L’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., dispone, infatti, che il giudice dell’esecuzione fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti ed ai difensori almeno 10 giorni prima.
Nell’interpretare questa disposizione, non presidiata espressamente da sanzione processuale di nullità speciale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto, però, che l’omesso avviso della data di udienza al condannato o al suo difensore integri una nullità generale ex art. 178 cod. proc. pen. riguardando l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, e che il regime di rilevabilità di tale nullità Ł quello proprio delle nullità assolute ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen. per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (v. Sez. 3, Sentenza n. 404 del 11 novembre 2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280189: Nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza Ł causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza; conforme Sez. 1, Sentenza n. 45575 del 29 settembre 2015, Hoxha, Rv. 265235; nel senso che la sanzione di nullità assoluta riguardi anche la notifica al difensore v. Sez. 1, Sentenza n. 43095 del 11 novembre 2011, COGNOME, Rv. 250997: ¨ causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l’omessa notifica, al difensore di fiducia, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale nel procedimento di esecuzione).
Nel caso in esame, dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge, infatti, che il condannato non ha ricevuto avviso dell’udienza camerale nel termine previsto dalla legge di 10 gg. prima della stessa; negli atti trasmessi dal Tribunale vi Ł soltanto l’invio dell’avviso di udienza ai Carabinieri per la notifica all’interessato, ma manca del tutto l’esito della notifica. In allegato al ricorso Ł stata depositata la notifica dell’avviso di udienza all’interessato, che, però, Ł successiva alla data dell’udienza camerale.
Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di L’Aquila.
Così Ł deciso, 19/11/2024
Il Consigliere estensore
CARMINE RUSSO
Il Presidente NOME COGNOME