Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIOCOGNOME che chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l’istanza di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da NOME.
Avverso l’ordinanza ricorre la RAGIONE_SOCIALE, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo
con cui denunzia violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia celebrato l’udienza di trattazione senza la previa notifica del decreto di fissazione al difensore di fiducia e alla condannata. Aggiunge che non può considerarsi equipollente la partecipazione all’udienza del difensore di ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unica doglianza dedotta, relativa all’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza sia al difensore sia al condannato, non è fondata.
1. Nell’esaminare i casi di omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dal condannato, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che esso integra una nullità, e ciò perché sia nel procedimento di esecuzione che in quello di sorveglianza, entrambi regolati dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., la partecipazione del difensore di fiducia già nominato è necessaria ed obbligatoria con la conseguenza che l’eventuale udienza tenuta in presenza del difensore d’ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, determina la nullità della predetta udienza nonché degli atti successivi compresa l’ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 24630 del 26/3/2015, COGNOME, Rv. 263598; Sez. 1, n. 20449 del 28/3/2014, COGNOME, Rv. 259614; Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, COGNOME, Rv. 250997).
Per la stessa ragione nel procedimento di sorveglianza, il rinvio a nuovo ruolo dell’udienza camerale, non contenendo l’indicazione della data della nuova udienza, comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima non solo all’interessato ma anche al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, e ciò sia quando il differimento sia stato disposto per · legittimo impedimento a comparire del condannato sia quando sia stato ordinato per qualunque altra causa (Sez. 1, n. 43854 del 18/9/2019, COGNOME, Rv. 277327; Sez. 1, n. 36734/05 del 19/12/2014, Rv. 264689).
D’altra parte, che nell’udienza camerale del procedimento di sorveglianza, qualificata dalla partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, debba trovare piena attuazione il principio di effettività del diritto di difesa, ch non ammette la possibilità di equiparare la posizione del difensore di fiducia nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ha trovato definitiva conferma nell’orientamento, prevalso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nonostante la carenza di una specifica disciplina del diritto di difesa nei riti camerali, anche
partecipazione necessaria, debba comunque trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguenza che il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell’udienza, purché documentato e tempestivamente comunicato all’autorità giudiziaria (Sez. 1, n. 20020 del 22/6/2020, COGNOME, Rv. 279637; Sez. 1, n. 28203 del 23/9/2020, COGNOME, Rv. 279725; Sez. 1, n. 34100 del 4/7/2019, Longo, Rv. 277310).
Quanto all’omessa notifica dell’avviso dell’udienza al condannato è principio consolidato quello per cui «l’omessa notificazione all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento» (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023, COGNOME, Rv. 284540; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657-01).
E’ altrettanto pacifico che, a differenza del rinvio a nuovo ruolo, non è dovuta alcuna comunicazione al condannato e al suo difensore di fiducia nel caso di rinvio a udienza fissa sempreché il giudice abbia provveduto a nominare ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. un difensore di ufficio in sostituzione. In quest’ultima ipotesi la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per il condannato, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, sia per il difensore non comparso, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza, esercitando tutti i diritti e le facoltà della difesa (cfr. ex multis Sez. 3, n. 30466 del 13/05/2015, COGNOME, Rv. 264159 – 01; Sez. 2, n. 34474 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 276973; Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277327 – 01).
Nel caso in esame dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, consultabili in ragione della natura processuale della ques”One sollevata, risulta che il k difensore ed il condannato sono stati regolàhientk avvisasti dell’udienza tenutasi L ) il 27 aprile 2023 e che in tale udienza il Tribunale, dopo avere nominato un 3 difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente, ha rinviato i l, procedimento all’udienza del 31 maggio 2023 in esito alla quale è stata emessa l’ordinanza impugnata. In siffatta situazione non era, dunque, processualmente necessario dare avviso della nuova udienza né al difensore di fiducia né al condannato. Né in senso contrario depone la “comunicazione di cortesia” inviata per e-mail al difensore di fiducia in data 20 arile 2023. Dal chiaro contenuto di tale atto, infatti, si evince che il Giudice procedente non ha informato il difensore del
rinvio a nuovo ruolo del procedimento, ma del programmato differimento ad una successiva udienza senza tuttavia esonerarlo dalla partecipazione a quella già fissata che si sarebbe comunque tenuta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 8 febbraio 2024.