Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6224 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6224 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME GENOVESE
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a XXXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina, in data 25 giugno 2025, ha respinto la richiesta della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di NOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen., per non essergli stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camerale nella quale Ł stata esaminata l’istanza, nonostante la sua partecipazione attiva al procedimento di sorveglianza.
Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’elezione di domicilio effettuata dal ricorrente, nØ della sua effettiva residenza all’estero, rigettando l’istanza sulla base del ritenuto stato di latitanza dal 2021, sebbene nella medesima il difensore avesse indicato che l’interessato si trovava in Italia.
La difesa osserva inoltre che il domicilio eletto e il luogo di residenza erano noti al Tribunale, come risultante dalla documentazione depositata il 17 luglio 2024.
Si evidenzia anche che il ricorrente era stato contattato dall’assistente sociale dell’RAGIONE_SOCIALE di Catania, che aveva fissato un colloquio telematico per settembre 2025; nonostante ciò, il Tribunale ha deciso senza attendere la relativa relazione.
In ogni caso, la difesa sottolinea che il rilascio della procura speciale dimostra che il condannato era a conoscenza del procedimento e intendeva parteciparvi, rendendo ancor piø ingiustificata la mancata notifica dell’avviso di udienza.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile e, comunque, l’ha rigettata ritenendola generica e proposta
in carenza di interesse, rilevando, altresì, la mancata prova della residenza.
A tale riguardo, la difesa osserva che la documentazione depositata il 17 luglio 2024 certificazione di residenza in Germania, contratto di affitto e contratto di lavoro, unitamente all’ulteriore documentazione presentata successivamente – rinnovo del contratto di lavoro e quattro buste paga del 2025 – dimostrerebbe la piena affidabilità del condannato, non configurandosi alcun impedimento normativo all’esecuzione all’estero della misura richiesta.
Si deduce, poi, che il Tribunale abbia erroneamente e immotivatamente ritenuto irrilevante la dichiarazione delle persone offese, con la quale esse hanno affermato di non avere piø nulla a pretendere dal ricorrente, non richiedendosi per legge alcuna autenticazione formale; in ogni caso, il Tribunale avrebbe potuto rinviare l’udienza ed effettuare le verifiche ritenute opportune.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
In data 16 dicembre 2025 e, quindi fuori termine, il difensore ha depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Va preliminarmente ricordato che in tema di impugnazioni, allorchØ sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione Ł giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01).
Tanto premesso, deve rilevarsi che dagli atti emerge l’elezione di domicilio del ricorrente in Italia ai sensi e agli effetti dell’art. 677, comma 2 bis cod. proc. pen., in Catalabiano, con indicazione di un indirizzo in relazione al quale il Tribunale ha correttamente e conseguentemente inviato l’avviso di udienza, con notifica però rimasta ‘inevasa’, come attestato nell’annotazione dei Carabinieri di Catalabiano.
Ciò posto, verificata l’irreperibilità del condannato nel domicilio dichiarato con l’istanza, la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza presso il difensore, andava effettuata a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., atteso che l’art. 677, comma 2bis , cod. proc. pen. prevede che al procedimento avente ad oggetto l’applicazione della misura alternativa alla detenzione si applicano le disposizioni previste dall’art. 161 cod. proc. pen. e, dunque, nel caso di inidoneità, insufficienza o mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore.
Nel caso di specie, non risulta che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale sia stato notificato al difensore.
Alla luce di quanto esposto, assorbito l’ulteriore motivo di ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 19/12/2025
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.