Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44672 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44672 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
– COGNOME NOME, n. Pozzuoli il DATA_NASCITA
– COGNOME NOME, n. Pozzuoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza dell’8 marzo 2023, la Corte dì appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata dai fratelli NOME NOME COGNOME – terzi interessati in qualità di eredi – volta ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna per reato urbanistico pronunciata nei confronti del deceduto genitore NOME COGNOME con sent. Pret. Napoli del 2 dicembre 1998, riformata dalla Corte di appello di Napoli il 5 aprile 2000 e divenuta irrevocabile.
Avverso detta ordinanza, gli istanti hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore fiduciario, deducendo, con il primo motivo, la mancata assunzione di una prova decisiva e la violazione della legge penale, avendo il giudice dell’esecuzione rigettato l’istanza sull’erroneo presupposto che non fossero stati emanati – e che non ne fosse prossima l’adozione – provvedimenti amministrativi incompatibili con l’esecuzione dell’ordine di demolizione.
In realtà – si allega – la Corte partenopea non si era avveduta che, con p.e.c. del 25 maggio 2022, la difesa aveva prodotto il permesso di costruire in sanatoria rilasciato a seguito della domanda di condono edilizio, la cui valutazione avrebbe pertanto determinato l’accoglimento dell’istanza.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione della legge processuale per violazione del contraddittorio in relazione – oltre che alla mancata acquisizione del parere del Procuratore generale – alla omessa notifica alle parti ed al loro difensore della fissazione delle udienze di rinvio ne procedimento di esecuzione del 19 settembre 2022 e dell’8 marzo 2023, udienze alle quali il difensore di fiducia non aveva pertanto potuto partecipare.
Il ricorso è fondato in relazione al secondo, assorbente, motivo.
Dall’esame del fascicolo processuale trasmesso risulta che l’incidente di esecuzione, inizialmente fissato all’udienza del 14 aprile 2021 con rituale instaurazione del contraddittorio, poi rinviato all’udienza del 10 novembre 2021, alla quale pure era presente il difensore di fiducia degli istanti, fu ulteriorment rinviato all’udienza dell’Il aprile 2022. Quell’udienza, tuttavia, non fu tenuta. Su fascicolo si rinviene l’annotazione “si rifissa al 19/9/22” ma nessuna notificazione dell’avviso di fissazione udienza risulta essere stato notificato agli istanti e al l difensore. All’udienza del 19 settembre 2022, presente un difensore nominato d’ufficio, il procedimento fu rinviato all’8 marzo 2023 e a quest’udienza, presente
altro difensore – dal verbale sembra leggersi “imm. reperibile” il processo fu assunto a decisione e quindi deciso con l’ordinanza successivamente comunicata alle parti e qui impugnata. Il difensore di fiducia, dunque, non è stato informato delle udienze tenutesi successivamente a quella dell’Il aprile 2022 e non ha partecipato alle stesse, non essendo stato peraltro messo nelle condizioni di richiamare l’attenzione della Corte sui provvedimenti in sanatoria trasmessi a mezzo p.e.c.
Si è pertanto verificata una nullità riconducibile all’art. 178, lett. c), c proc. pen., che ha invalidato l’ordinanza impugnata ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen. e che è stata tempestivamente dedotta, nella prima occasione utile, con il ricorso per cassazione.
L’ordinanza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulterio corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 25 ottobre 2023.