Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47370 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47370 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Senegal il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 28/02/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare avanzate da NOME con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Torino con sentenza pronunciata il 23 ottobre 2020.
In particolare il Tribunale di sorveglianza ha osservato che, a causa della accertata irreperibilità del condannato, risultava impossibile formulare un giudizio prognostico positivo sull’esito delle misure alternative richieste per la mancanza di concrete risorse abitative e lavorative ritenute indispensabili per sostenere un percorso di reinserimento sociale.
Avverso la predetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, insistendo per l’annullamento della stessa.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 127, 179, 181 e 678 del codice di rito ed osserva che l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio del 28 febbraio 2023 era stato notificato, al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., soltanto in data 24 febbraio 2023 e perciò tardivamente con riferimento alla udienza sopra indicata e che, di conseguenza, ciò aveva determinato una nullità assoluta ex art.179 cod. proc. pen. o, quanto meno, relativa ai sensi dell’art.181 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dall’esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) risulta che la notifica del decreto di fissazione per l’udienza del 28 febbraio 2023 al condannato era stata eseguita, presso il difensore ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen., in data 24 febbraio e perciò oltre il termine di dieci prima dell’udienza del 28 febbraio 2023, come fissato dagli artt.678 e 127 del codice di rito.
Inoltre, il difensore di NOME aveva provveduto al deposito, per via telematica, di una istanza il giorno 27 febbraio 2023 con la quale, stante la tardività della predetta notifica, aveva chiesto il rinvio del procedimento.
Il Tribunale di sorveglianza, invece, non aveva provveduto rispetto a tale richiesta del difensore, decidendo le istanze con la ordinanza sopra indicata, nonostante la tardività del decreto di fissazione dell’udienza.
2.1. Al riguardo deve osservarsi che se la ratio’ della notifica al domiciliatario nel termine è di dar modo a questi di avvisare, per quanto è nella sua possibilità, il destinatario ultimo dell’avviso (in questo caso il condannato), la funzione viene frustrata dalla tardività dell’avviso che, pertanto, non viene meno nella ipotesi di tempestività della notifica al difensore in quanto tale.
2.2. Infatti, in tema di procedimento di esecuzione, l’inosservanza del termine di 10 giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udie determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest’ultima presuppone l’omessa (e non l’intempestiva) citazione. (Sez. 3, Sentenza n. 41723 del 31/05/2018, Rv. 273942 – 01). Nel procedimento di sorveglianza l’inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza al difensore e la data d quest’ultima dà luogo a nullità a regime intermedio del provvedimento che lo definisce, che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Sez. 1, Sentenza n. 34077 del 01/07/2014, Rv. 263223 – 01).
1-1(1
‘PotAA ÉL GLYPH
2.3. Nel caso di specie, quindi, si è verificata una nullità di ord medio che era stata tempestivamente eccepita dal difensore con la richiesta di rinvio del procedimento sopra indicata, la quale risulta essere pervenuta al Tribunale di sorveglianza di Torino prima dell’udienza, come confermato dalla ricevuta di consegna della relativa p.e.c. inviata al seguente indirizzo ‘EMAIL ‘ – avvenuta il GLYPH giorno 27 febbraio 2023 alle ore 17:50:52.
Per tale ragione, quindi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2023.