Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, quale giudice dell’esecuzione, revocava – ai sensi dell’art. 1612, comma 1 n. 1), cod. proc. pen. – la sospensione condizionale della pena, concessa a NOME COGNOME con le sentenze del Tribunale di Pisa in data 19 gennaio 2012, irrevocabile il 22 febbraio 2014, e del Tribunale di Firenze in data 20 luglio 2013, irrevocabile il 2 ottobre 2013, per avere commesso nel quinquennio (segnatamente, il 25 giugno 2018) un ulteriore reato con condanna a pena detentiva.
Avverso l’indicata ordinanza COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce due motivi.
2.1. Con il primo, lamenta la violazione degli artt. 666 e 127, comma 1, cod. proc. pen. .
Assume il ricorrente il difetto, nei riguardi del proprio assistito, della notif dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, che era avvenuta solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l’udienza.
Ad avviso del ricorrente si sarebbe verificata una nullità, peraltro eccepita in una istanza in data 10 gennaio 2023 depositata a mezzo pec, che travolgerebbe il provvedimento impugnato.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 168 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell’esecuzione revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, limitatamente alla sentenza del Tribunale di Pisa, irrevocabile il 22 febbraio 2014, sull’erroneo presupposto che tale ultima data fosse quella del passaggio in giudicato della sentenza, lacIdove invece detta sentenza era divenuta irrevocabile il 4 aprile 2012 e la diversa indicazione era stata determinata da un mero ritardo ascrivibile alla cancelleria, non addebitabile al condannato e che, pertanto, non poteva pregiudicarlo.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 7 dicembre 2023, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, va rigettato.
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Quanto al primo motivo, risulta dagli atti – la cui consultazione è consentita al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) – che l’avviso per l’udienza camerale, fissata per il giorno 11 gennaio 2023, è stato notificato a NOME COGNOME solo in data 3 gennaio 2023 e, dunque, fuori dai rispetto del termine di dieci giorni fissato dall’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
:). A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e cui intend dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione – mentre l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (tra molte Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015 – dep. 16/11/2015, Hoxha, Rv. 265235) – a tale situazione non è equiparata la tardività dell’avviso dovuto all’interessato, il quale poi non compaia all’udienza; situazione per la quale vale il diverso principio secondo cui «l’inosservanza del termine di dieci giorni liberi per l’avviso alle parti e ai difensori del giorno dell’udie determina una nullità a regime intermedio e non una nullità assoluta, in quanto quest’ultima presuppone l’omessa (e non l’intempestiva) citazione» (ex multis, in tema di procedimento di esecuzione, Sez. 3 n. 41723 del 31/05/2018, I., Rv. 273942).
Siffatta nullità a regime intermedio, se non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente ovvero da quello nominato di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è, pertanto, soggetta alla sanatoria di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., di tal che essa non è suscettibile, una volta verificatasi la sanatoria, di essere dedotta come vizio che abbia colpito il procedimento in tal modo svoltosi.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, l’esame del verbale della udienza camerale celebrata in data 11 gennaio 2023, evidenzia che in tale occasione il Giudice dell’esecuzione diede atto che era pervenuta una «istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di nomina di sostituto processuale da parte del difensore di fiducia» e che il difensore di COGNOME, nominato appunto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non sollevò alcuna doglianza in ordine alla tempestività della notificazione dell’avviso di udienza, in tal modo accettandone gli effetti e determinando, pertanto, l’avvenuta sanatoria del vizio poi, inammissibilmente, dedotto di fronte a questa Corte.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e privo di autosufficienza.
Riposa, invero, sulle sole asserzioni del ricorrente – prive di qualsivoglia doverosa allegazione – l’asserzione secondo l’a quale la data della irrevocabilità
della sentenza del Tribunale di Pisa in data 19 gennaio 2012 sarebbe stata determinata da un ritardo della cancelleria nell’annotazione di quel provvedimento, non avendo né assolto all’onere della puntuale indicazione degli atti dei quali riteneva necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, né provveduto direttamente alla relativa allegazione o integrale riproduzione nel ricorso per cassazione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente