Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48275 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48275 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Casagiove il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa l’ 1 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 23 Aprile 2021, che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di tentata estorsione e di estorsione consumata commessi sino al 2 ottobre 2010, ha assolto l’imputato dal reato di tentata estorsione poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha ridotto la pena inflitta per i residuo reato di estorsione consumata e continuata.
Si addebita all’imputato di avere con minacce di morte e con violenza in danno del padre costretto i genitori a consegnargli in più occasioni somme di denaro di modesto importo. Con l’unico motivo di ricorso il difensore deduce nullità della sentenza poiché nella veste di difensore di fiducia dell’imputato aveva ricevuto notifica ex art. 161 e 157 comma 8 bis cod. proc.pen. della fissazione di udienza dinanzi alla Corte d’appello per NOME COGNOME, già considerato assente. Assume il ricorrente che è inverosimile che la notifica sia stata negativa, poiché l’imputato abita in INDIRIZZO a Napoli, come indicato
in sentenza; la notifica eseguita nelle mani del difensore il 15 novembre 2022 ha violato l’articolo 23 bis della L. 176/2020 poiché non vi erano più i termini per poter richiedere la trattazione orale e la cancelleria era consapevole di questa tardiva notifica, sicché l’udienza veniva celebrata nell’assenza del difensore e dell’imputato. Chiede pertanto che la sentenza venga annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché dall’esame degli atti emerge che il difensore ha ricevuto notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in data 3 novembre 2002 e l’Ufficiale giudiziario nella medesima data aveva verificato che l’imputato si era di fatto trasferito dal domicilio dichiarato, come emerge dalla annotazione sull’atto.
In assenza di elezione di domicilio da parte dell’imputato o di una dichiarazione di rifiuto da parte del difensore delle notifiche nell’interesse dell’imputato, la notifica a mani de difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al giudice di appello ai sensi dell’articolo 157 comma 8 bis cod. proc.pen. è assolutamente regolare.
Il difensore sembra dedurre anche una questione di tardività della notifica per l’imputato fatta nelle sue mani, che gli avrebbe impedito, essendo stata eseguita il 15 novembre 2022, di avanzare formale richiesta di trattazione orale del procedimento sicché l’udienza veniva celebrata 11 dicembre 2022.
Va detto che in effetti dal 15 novembre all’i dicembre non ricorrono i 15 giorni liberi necessari per chiedere la trattazione in presenza del processo, ma il difensore avrebbe dovuto inviare una comunicazione alla Corte chiedendo un rinvio dell’udienza o la trattazione orale e, soltanto qualora tale istanza fosse stata ritenuta tardiva o non fosse stata presa in considerazione, avrebbe potuto dolersi.
Ed infatti è stato precisato che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen.,, e cioè prima dell deliberazione della sentenza di secondo grado.( Sez. 6 – , Sentenza n. 28408 del 23/06/2022 Ud. (dep. 19/07/2022 ) Rv. 283349 – 01)
Ed infatti è onere del difensore, in caso di notifica tardiva all’imputato dell’avviso fissazione dell’udienza, eccepire tempestivamente la nullità indicando le ripercussioni che il mancato rispetto del termine ha ingenerato sull’effettività e adeguatezza della difesa. (Sez. 5 – , Sentenza n. 32910 del 20/06/2023 Ud. (dep. 27/07/2023 ) Rv. 285009 – 01)
Trasferendo questi principi nel processo a trattazione scritta, deve ritenersi che la notifica tardiva della vocatio in iudicium deve essere dedotta con il primo atto utile che
non è certamente il ricorso per Cassazione, ma una memoria o le stesse conclusioni ex art. 23 bis della L. 176/2020 da inviare in tempo utile alla Corte.
Nel silenzio della difesa, la eventuale nullità per tardività della citazione è stata sanata
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
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