Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/07/2023 della Corte di appello di Trieste; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica presentata, in data 16/02/2024, dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/07/2023, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui, il precedente 02/03/2022, il Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME in ordine alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, aggravata dall’aver causato un incidente stradale e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
Sostiene in particolare che la decisione della Corte territoriale risulterebbe viziata perché assunta omettendo la valutazione dell’eccezione di intempestività della notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appell dedotta con le conclusioni scritte del 30/06/2023, ritualmente trasmesse all’organo giudicante.
2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), di erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992.
Assume al riguardo che la decisione impugnata risulterebbe viziata nella parte assertiva della sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, posto che l’uscita di strada della bicicletta alla guida della quale s trovava l’imputato non può essere intesa come incidente stradale, in difetto del coinvolgimento di altri veicoli.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza in punto di denegata esclusione della citata circostanza aggravante.
Rileva in proposito che la decisione della Corte territoriale, a fronte della richiesta di esclusione dell’aggravante de qua, formulata con l’atto di appello, aveva irragionevolmente escluso la praticabilità di un diverso e più favorevole giudizio di bilanciamento delle circostanze, così distorcendo il senso dell’istanza di parte.
2.4. Con il quarto motivo si duole infine, ai sensi dell’ari:. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen.
Osserva, in specie, che la decisione oggetto d’impugnativa risulterebbe viziata sia nella parte in cui è negata la concessione della sospensione condizionale della pena, sussistendo, in tesi, le condizioni per un’ulteriore applicazione di detto beneficio, sia in quella in cui è disposta la revoca delle sospensioni condizionali concesse in occasione di precedenti condanne, non ricorrendo i presupposti per l’adozione di una statuizione del genere.
Il medesimo difensore ha depositato poi, in data 16/02/2024, una memoria di replica alle conclusioni scritte rassegnate dal pubblico ministero, insistendo per l’accoglimento del ricorso presentato.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, d& d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del d.l. n. 1 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall’art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è il primo motivo di ricorso – il cui accoglimento ha valenza assorbente rispetto al vaglio di quelli ulteriori – con cui si lamenta l’inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, in specie, del disposto di cui all’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale risulterebbe viziata perché assunta in assenza della valutazione dell’eccezione di intempestività della notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio di appello, dedotta con le conclusioni scritte del 30/06/2023, ritualmente trasmesse.
Rileva infatti il Collegio che la consultazione degli atti processuali, del tutt legittima in ragione della natura di “error in procedendo” del vizio dedotto con l’agitata doglianza, consente di affermare che, come sostenuto in ricorso, dopo una prima notifica al difensore, avvenuta d 20/04/2023, di un decreto di citazione per il giudizio di appello riguardante un diverso procedimento a carico dell’imputato (contraddistinto da NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO) e recante, nel messaggio di invio della PEC, l’indicazione di tale procedimento erroneamente indicato e una seconda notifica al predetto patrocinatore, avvenuta il 28/04/2023, di un decreto di citazione per il giudizio di appello riguardante sempre il medesimo diverso procedimento (contraddistinto da R.G. n. NUMERO_DOCUMENTO), ma recante, nel messaggio di invio della PEC, l’esatta indicazione del procedimento di cui trattasi (contraddistinto da R.G. n. NUMERO_DOCUMENTO), solo in data 21/06/2023, e quindi ben oltre il termine previsto dall’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., essendo fissata l’udienza al 10/07/2023, era correttamente notificato al difensore il decreto di citazione per il giudizio di appello in oggetto.
La nullità in tal modo ingeneratasi, che la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte qualifica relativa (così: Sez. 3, n. 13109 dell’01/02/2017, A., Rv. 269337-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 30075 del 18/06/2010, COGNOME, Rv. 247908-01, Sez. 5, n. 35883 del 17/07/2009, Rv. 245101-01 e Sez. 2, n. 47371 del 05/12/2007, COGNOME e altro, Rv. 239216-01), è stata, peraltro, tempestivamente dedotta dal citato difensore nel primo atto utile a tal fine, ovvero con la memoria del 30/06/2023, che, pur risultando ritualmente trasmessa alla Corte di appello di Trieste, non risulta essere stata dalla stessa scrutinata, con conseguente nullità della decisione assunta.
La rilevata nullità, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., impone l’annullamento senza rinvio della sentenza oggetto d’impugnativa, cui consegue la trasmissione degli atti per nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Trieste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste, diversa Sezione, per il giudizio. Così deciso il 29/02/2024