Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43248 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Agerola il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 11/04/2023 del tribunale di Torre AVV_NOTAIO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza, il tribunale di Torre AVV_NOTAIO, adito quale giudice dell’esecuzione nell’interesse di COGNOME NOME per ottenere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento con cui era stata ordinata la demolizione di un immobile abusivo ascritto al COGNOME, la restituzione in termini per proporre impugnazione, e l’annullamento o declaratoria di inefficacia dell’ordine di demolizione ovvero di sospensione del procedimento di demolizione, rigettava tutte le richieste della difesa.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.
In ordine a vizi di violazione di legge ex ar. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 585 comma 2 lett. a) . cod. proc. pen., rappresentando come la motivazione della sentenza di patteggiamento sopra indicata fosse stata depositata non contestualmente ma entro il termine di 15 gg, e fosse intervenuta solo la notifica nei confronti dell’imputato dell’estratto contumaciale della sentenza stessa. Notifica. quest’ultima che ancorchè la si ritenesse in grado di tener luogo dell’avviso di deposito della sentenza medesima in favore dell’imputato, non avrebbe escluso la mancata notifica dell’avviso di deposito della stessa sentenza ai difensori di fiducia del ricorrente. Da qui la necessaria e richiesta revoca della intervenuta dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento citata, in virtu’ della quale la ulteriore richiesta difensiva avanzata in sede esecutiva, di restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza medesima, sarebbe assorbita nella dichiarazione di non esecutività del titolo come invocata. Tali doglienze non sarebbero state colte dal giudice dell’esecuzione e quindi illegittimamente respinte, avendo il giudice stesso trascurato il rilievo del mancato avviso di deposito della sentenza ai difensori, concentrandosi solo sulla ritenuta avvenuta regolare comunicazione di tale avviso all’imputato,
Il ricorso è infondato. Preliminarmente si ricorda che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre – esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine dall’ultima GLYPH notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento. (Sez. U – n. 40986 del 19/07/2018 Cc. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273934 – 02).
Inoltre si deve premettere che nel caso in esame l’imputato risultava domiciliato ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. presso l’allora unico difensore di fiducia come emerge dalla ordinanza impugnata. Senza che sul punto emerga adeguata e dimostrata contestazione.
Il giudice ha, in tale contesto, rilevato l’intervenuta comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza di patteggiamento in favore dell’imputato, mediante notifica effettuata presso il difensore di fiducia presso cui era domiciliato ed ha altresì sostenuto l’infondatezza delle doglianze difensive a fronte della rilevazione, anche nel quadro del decorso di ben nove anni prima della presentazione della domanda qui in esame, di un “difetto di comunicazione al COGNOME” della sentenza, imputabile “unicamente al “difensore domiciliatario”. Orbene, nell’esaminare questa decisione, deve , premettersi innanzitutto che a norma dell’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. al procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni sull’impugnazione, ed in particolare quella di cui all’art. 597, comma primo, in tema di appello, ripetuta al comma primo dell’art. 609 per il ricorso per Cassazione, secondo cui la cognizione del giudice del gravame è limitata ai punti della decisione investiti dai motivi di impugnazione (Sez. 4, n. 1602 del 21/05/1998 Cc. (dep. 04/06/1998) Rv. 211626 – 01). Corollario di tale regola è anche quella per cui in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitunn”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. (Sez. 6 – , Sentenza n. 36206 del 30/09/2020 Ud. (dep. 16/12/2020 ) Rv. 280294 – 01 Con l’ulteriore conseguenza per cui, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cessazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere. Peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto ‘ prima non prospettati (Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000 Cc. (dep. 09/03/2000 ) Rv. 215976 – 01).
Tanto premesso, si osserva come la domanda di incidente di esecuzione fosse circoscritta alla sola mancata notifica della sentenza di patteggiamento all’imputato, così costituendo la ulteriore doglianza della mancata notifica anche “ai difensori” dell’imputato – peraltro alquanto generica anche a fronte del rilievo di cui alla ordinanza impugnata, per cui all’epoca vi era un solo difensore di fiducia a seguito di revoca “dei precedenti difensori” -, un evidente motivo diverso e ulteriore, non riconducibile alla nozione di motivo “nuovo” sopra riportata, posto il distinto potere di impugnazione riconducibile all’imputato e al
difensore e quindi l’autonoma rilevanza delle rispettive notifiche del provvedimento impugnabile.
Cosicchè, ove si ritenesse la risposta del giudice qui contestata, circoscritta, come sostiene la difesa, alla sola questione della omessa notifica all’imputato, essa dovrebbe reputarsi pienamente corretta siccome limitata alla sola questione legittimamente sollevata in quella sede.
Ma deve considerarsi anche un’ulteriore notazione.
La valutazione del giudice qui contestata, seppur in maniera sintetica, è idonea a lasciar emergere, alla luce del riferimento al difensore oltre che al domiciliatario, e a meri problemi di comunicazione con il COGNOME da parte del “difensore domiciliatario”, l’avvenuta considerazione, da parte del giudice stesso, della circostanza per cui, seppure attraverso la notifica di un unico atto e non di una doppia copia, quale la sentenza di patteggiamento, la stessa venne comunicata alla medesima persona, sia quale domiciliatario del. COGNOME e quindi a quest’ultimo, sia quale suo difensore. E si tratta, si noti, di giudizio che sul punto è rimasto inattaccato da parte del ricorrente, che si è limitato piuttosto a ritenere – in una prospettiva comunque erronea per quanto in prima batta sopra rilevato – che il giudice illegittimamente non avrebbe offerto risposta in ordine al profilo della notifica della sentenza di patteggiamento anche al difensore. se-
Anche in questa seconda prospettiva evidenziata, dunque, appare corretto il rigetto della richiesta, avanzata in sede esecutiva, di ritenere necessaria una nuova notifica; rigetto che del resto appare in linea con l’indirizzo di questa Corte per cui la notificazione ai sensi dell’art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un’unica copia dell’atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017 Rv. 269916 – 01).
Queste considerazioni possono invero formularsi nel quadro del principio per cui nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della . sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2 – , n. 31278 del 15/05/2019 Ud. (dep. 16/07/2019 ) Rv. 276982 – 01
Incontestata risulta infine la decisione, riportata nel provvedimento impugnato a pag. 2, in ordine al rigetto anche della domanda di restituzione in termini, com anche quella relativa alla richiesta di annullamento, declaratoria di ineffica ovvero sospensione del procedimento di demolizione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 11/10/2023