Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44732 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Nigeria il 23/11/1993
avverso la sentenza del 02/10/2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce disponeva la consegna del ricorrente all’auto tedesca, in esecuzione del mandato di arresto europeo richiesto in relazio reati di rapina e lesioni personali.
La difesa del ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica sentenza impugnata che, invece, sarebbe stata erroneamente notifica
all’Avvocato COGNOME il quale, tuttavia, non era il difensore di fiducia domiciliatario del ricorrente, avendo svolto esclusivamente le funzioni di sost di udienza del difensore di fiducia.
Nel merito, non veniva articolata alcuna doglianza circa la legitti dell’accoglimento della richiesta di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che il ricorrente non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla legittimità della sentenza impugnata, essendosi limitato ad ecc unicamente la mancata notifica della stessa al difensore di fiducia, dal che sa derivato il superamento dei termini per la proposizione del ricorso in cassazio
2.1. A fronte della pacifica tardività del ricorso, il ricorrente avrebbe unicamente chiedere la rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., per poi proporre l’impugnazione nel merito della sentenza che dava esecuzione a mandato di arresto.
Nel ricorso proposto dall’interessato, tuttavia, non viene espressame formulata una richiesta di rinnessione in termini che, in ogni caso, non sar stata accoglibile.
2.2. In base all’art. 17, comma 6, I. 22 aprile 2005, n.69, la sentenza essere pronunciata al termine della camera di consiglio e ne va data immedia lettura: atto, questo, che equivale alla notificazione alle parti, anche presenti.
Nel caso di specie, la sentenza risulta “depositata in udienza”, sicchè ritenersi rispettato il disposto del citato comma 6 dell’art. 17, senza che il d di fiducia del consegnando – sostituito all’udienza da altro difensore lamentare l’omessa notifica della sentenza e la conseguente impossibilit rispettare il termine per proporre il ricorso per cassazione.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 4 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente