Notifica sentenza e imputato assente: le nuove regole
La corretta notifica sentenza è un pilastro del diritto di difesa, ma l’evoluzione normativa ha profondamente mutato gli obblighi di comunicazione a carico della cancelleria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente quando la notifica sia necessaria e quali siano le conseguenze di un ricorso basato su presupposti normativi ormai superati.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso lamentando la violazione delle norme procedurali riguardanti la comunicazione del deposito della sentenza di primo grado. Secondo la tesi difensiva, la mancata notifica sentenza all’imputato e ai suoi difensori avrebbe leso il diritto di impugnazione, specialmente in virtù di un presunto deposito tardivo del provvedimento da parte del giudice di merito.
La verifica dei termini di deposito
Il primo punto analizzato dalla Suprema Corte riguarda la tempestività del deposito. La sentenza era stata deliberata il 16 settembre e depositata il 12 ottobre. Il calcolo dei giorni ha confermato che l’atto è stato reso pubblico entro il termine ordinario di trenta giorni. Di conseguenza, la doglianza relativa al ritardo è stata giudicata manifestamente infondata, facendo cadere il primo presupposto del ricorso.
L’abrogazione della contumacia e la notifica sentenza
L’aspetto più rilevante della decisione riguarda l’assetto normativo derivante dalla Legge n. 67 del 2014. Prima di questa riforma, l’imputato contumace godeva di specifiche garanzie di notifica. Tuttavia, con l’introduzione della disciplina dell’assenza, il legislatore ha semplificato le procedure. La Corte ha ribadito che, una volta garantita la conoscenza del processo, l’imputato che sceglie di non partecipare non ha più diritto alla notifica dell’estratto della sentenza.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano su due pilastri giuridici invalicabili. In primo luogo, l’accertamento fattuale del rispetto dei termini di cui all’art. 548 c.p.p. esclude in radice ogni obbligo di notifica supplementare legato al ritardo del giudice. In secondo luogo, i giudici hanno evidenziato come il ricorso ignorasse l’intervenuta abrogazione dell’istituto della contumacia. Poiché l’imputato era stato correttamente dichiarato assente secondo le norme vigenti, non sussisteva alcun obbligo di notifica della sentenza. La presentazione di un ricorso basato su norme non più esistenti e su fatti smentiti dai registri di cancelleria ha configurato una colpa nella determinazione dell’inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione comporta non solo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, misura giustificata dalla manifesta infondatezza delle tesi sostenute. Questo provvedimento ricorda l’importanza di un aggiornamento costante sulle riforme procedurali, poiché l’invocazione di istituti abrogati come la contumacia non può trovare accoglimento nel moderno sistema processuale penale.
La sentenza deve essere sempre notificata all’imputato che non partecipa al processo?
No, dopo la riforma del 2014 che ha abolito la contumacia, la sentenza non deve essere notificata all’imputato dichiarato assente, a meno che il deposito non avvenga oltre i termini stabiliti dal giudice.
Cosa accade se il giudice deposita la sentenza entro 30 giorni dalla deliberazione?
Se il deposito avviene entro il termine di legge di trenta giorni, non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito alle parti, poiché queste sono tenute a informarsi presso la cancelleria.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, che può variare solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39805 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39805 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROCCA DI PAPA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME – che censura l’inosservanza degli artt. 548, commi 2 e 3, e 178 cod. proc. pen. in quanto il giudice merito avrebbe omesso di notificare all’imputata contumace e ai difensori di fiducia, presso cui aveva eletto domicilio, l’avviso di deposito della sentenza, avvenuto fuor termine – è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado, deliberata il 16 settembre 2020, è stata depositata il 12 ottobre 2020 e, quindi, nel rispett dell’indicato termine di trenta giorni; in ogni caso, si osserva che, a seguito della l 28 aprile 2014, n. 67, è stato abrogato l’istituto della contumacia e, pertanto, la sente non deve essere notificata all’imputato assente;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.