Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14853 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 del Tribunale di Cassino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cassino, in funzione di giudi dell’esecuzione, rigettava l’istanza di COGNOME, volta ad otte cu mulativa mente:
la declaratoria di non esecutività, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. p mancata notificazione dell’estratto contumaciale, della sentenza emessa a s carico dalla Corte di appello di Roma in data 10 giugno 2021 (confermativa dell sentenza di condanna del 19 giugno 2014 del Tribunale di Cassino), formalmente irrevocabile;
la declaratoria di nullità del relativo ordine di carcerazione, emess AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, per mancata su traduzione in lingua albanese.
In ordine alla prima questione, il giudice dell’esecuzione riferiva c giudizio di primo grado si era svolto nella contumacia dell’imputato, dichia anteriormente all’entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo c notificazione della citazione era stata eseguita mediante consegna al difensor norma dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., pro-tempore applicabil l’imputato infatti, detenuto per altra causa presso il carcere albanese di B ricevuta la raccomandata prevista dalla menzionata disposizione, aveva omesso di dichiarare o eleggere in Italia. Il giudizio di primo grado era stato poi d con sentenza pronunciata il 19 giugno 2014, allorché la legge n. 67 del 2014 già vigente.
Secondo il giudice dell’esecuzione, il totale disinteresse dimostrato da rispetto al processo pendente a suo carico equivaleva ad una sostanziale rinun a comparire, sufficiente a rendere applicabile, in realtà, il rito degli irreper
Sicché, con l’entrata in vigore della disciplina transitoria di cui alla l agosto 2014, n. 118 – che, inserendo l’art. 15 -bis nel corpo della legge n. 67 del 2014, era venuta a stabilire il subentro dell’istituto dell’assenza nell’ corso dei procedimenti nei quali il dispositivo di primo grado non fosse stato pronunciato alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, a condi che non ricorresse lo stato di contumacia, a meno che quest’ultimo non fos accompagnato dalla condizione di irreperibilità – il processo di secondo grado si era legittimamente svolto secondo la nuova normativa (in regime di assenza, non di contumacia) e all’imputato non spettava la notifica dell’est contumaciale della sentenza di appello.
In ordine alla seconda questione, il giudice dell’esecuzione reputava c NOME conoscesse sufficientemente la lingua italiana e che la traduzione dell’or di carcerazione non fosse pertanto necessaria.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la decisione nei suoi confront adottata, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al tema della esecutività della sentenza di condanna. Egli nega di avere mai espressament rinunciato a partecipare al processo che lo vedeva imputato in Italia, né l condizione sarebbe in alcun modo paragonabile a quella dell’irreperibile (essen egli, al tempo, dimorante all’estero in luogo certo, coincidente con il ca albanese di Burrel). La contumacia, ritualmente dichiarata in primo grad avrebbe dovuto, dunque, regolare lo svolgimento del processo anche nel grado ulteriore, alla stregua della citata normativa transitoria, con conseg necessità di notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in elazione al tema della traduzione dell’ordine di esecuzione. La conoscenza della lingua italiana, in a lui, in livello adeguato alle contingenze, sarebbe stata fatta derivare da malfermi, in violazione del principio che vorrebbe presunta la non adeguat conoscenza da parte dello straniero non residente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
E’ pacifico che NOME fosse stato dichiarato contumace nel corso de dibattimento di primo grado, all’esito di notificazione eseguita al difens norma dell’art. 169, comma 1, cod. proc. pen., pro-tempore vigente. E accaduto, in precedenza, che l’imputato, detenuto per altra causa presso un individuato istituto penitenziario estero, avesse ivi regolarmente ricevu raccomandata, che lo invitava a dichiarare o eleggere in Italia per il proc ma non avesse curato il relativo adempimento.
La contumacia non risulta purgata da alcuna espressa rinuncia a comparire, di cui non vi è alcuna evidenza. Né COGNOME rivestiva la posizione processuale di soggetto irreperibile, non potendo considerarsi tale l’imputato, reside dimorante all’estero in luogo certo, che rifiuti di ricevere la raccomandat avviso di ricevimento, contenente l’informazione sull’addebito e l’invit eleggere o dichiarare domicilio in Italia, ovvero ne ometta il ritiro all’
postale (da ultimo, Sez. 5, n. 47542 del 03/10/2016, F., Rv. 268538-01) anche ne prenda cognizione senza poi dare, però, utile corso al predetto invit
NOME era dunque un imputato dichiarato in primo grado contumace, al di fuori di una situazione d’irreperibilità, e ciò prima dell’entrata in vigo legge n. 67 del 2014.
Alla luce della normativa transitoria, recata dall’art. 15 -bis di tale legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, il processo avrebbe dov continuare a svolgersi, nelle fasi e gradi ulteriori, nelle forme contumaciali molte, Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411-01), modo che anche la sentenza di appello fosse notificata all’imputato ai s dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., pro-tempore vigente.
Non essendo l’adempimento stato curato, non sono mai decorsi, per lo stesso imputato, i termini per la proposizione dell’impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917-01) e la sentenza d’appello non è mai divenuta esecutiva.
Il contrario assunto dell’ordinanza impugnata è erroneo.
La notificazione dell’estratto di cui al citato art. 548, comma 3, privo tale di equipollenti (Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527-01 aveva lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa sua contumacia, affinché egli potesse conoscerla ed esercitare il pro autonomo diritto di impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020 COGNOME, Rv. 277968-02; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, COGNOME, Rv. 25295701).
Il disinteresse, eventualmente mostrato dall’imputato per le vice processuali culminate nella pronuncia della sentenza contumaciale, tradott nella mancata conoscenza dell’esistenza di quest’ultima, non incideva sull’obbl di notificare l’estratto – la cui funzione era proprio quella di sopperi eventuale difetto di conoscenza – e non elideva le conseguenze derivanti da mancata notificazione.
Seguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, nonché le statuizioni consequenzialmente previste dall’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che ques Corte può direttamente adottare, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. I), stesso codice, senza pronunciare rinvio, ossia la declaratoria di non esecut del titolo (cui consegue la sospensione della relativa esecuzione) e l’ord effettuazione della notificazione non eseguita.
L’ordine di carcerazione resta per l’effetto travolto e il secondo motivo di ricorso risulta assorbito.
La presente sentenza deve essere comunicata al pubblico ministero competente per l’esecuzione, perché siano adottati i provvedimenti conseguenti di sua spettanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara non esecutiva la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5223/21 R.G. sentenze, del 10.06.2021. Sospende l’esecuzione della predetta sentenza e dispone la liberazione dell’imputato se non detenuto per altro titolo o causa. Dispone che l’avviso di deposito contenente l’estratto della sentenza sia notificato all’imputato a cura della cancelleria della Corte di appello di Roma. Si comunichi al AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, competente per l’esecuzione.
Così deciso il 23/01/2024