Notifica sentenza assente: i termini per l’appello non cambiano
L’ordinanza n. 19001 del 2024 della Corte di Cassazione ribadisce un punto cruciale della procedura penale: la notifica sentenza assente nel contesto di un giudizio celebrato con rito abbreviato non è un atto dovuto e la sua omissione non incide sulla decorrenza dei termini per presentare appello. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso, sottolineando la responsabilità dell’imputato che sceglie di non presenziare al proprio processo.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in primo grado a seguito di un processo con rito abbreviato, durante il quale era risultato assente. La Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione perché presentata fuori tempo massimo, ovvero per intempestività.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la violazione della legge processuale. A suo dire, la mancata notifica della sentenza di condanna di primo grado avrebbe impedito al termine per appellare di iniziare a decorrere. Sostanzialmente, egli riteneva che, non avendo ricevuto comunicazione formale della condanna, il suo diritto a impugnare fosse ancora valido.
L’analisi della Cassazione e le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito in modo netto che, secondo la normativa vigente e la giurisprudenza consolidata, all’imputato assente in un giudizio abbreviato non spetta alcuna notifica della sentenza.
La Corte ha specificato che qualsiasi notifica, anche se effettuata per prassi o per errore, non ha alcun effetto giuridico sulla decorrenza dei termini per l’impugnazione. Questi termini, infatti, iniziano a decorrere secondo le regole generali previste dal codice di procedura penale, a prescindere dalla conoscenza effettiva che l’imputato assente abbia del provvedimento.
Le motivazioni della Corte si fondano sull’evoluzione legislativa che ha portato al superamento dell’istituto della contumacia, sostituito dalla disciplina del processo ‘in absentia’ (introdotta con la legge n. 67 del 2014). Con questa riforma, sono state abrogate le norme che in precedenza estendevano anche al rito abbreviato l’obbligo di notifica della sentenza al condannato. La scelta dell’imputato di essere assente, quindi, lo pone nella condizione di doversi informare attivamente sull’esito del processo, senza poter attendere una comunicazione ufficiale per esercitare i propri diritti di difesa.
La Cassazione ha richiamato importanti precedenti, tra cui una sentenza delle Sezioni Unite (n. 698/2019), che hanno definitivamente sancito l’inapplicabilità delle vecchie disposizioni sulla contumacia ai processi celebrati dopo la riforma.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio di auto-responsabilità dell’imputato. Chi sceglie di non partecipare al processo abbreviato non può successivamente invocare la mancata notifica della sentenza per ‘riaprire’ i termini di un’impugnazione tardiva. La decisione è perentoria: il ricorso è dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a sanzione della palese infondatezza del suo ricorso. Questo pronunciamento serve da monito, rafforzando la certezza e la perentorietà dei termini processuali nel sistema penale italiano.
È necessario notificare la sentenza di condanna all’imputato assente in un processo con rito abbreviato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che all’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato.
Se la sentenza viene comunque notificata all’imputato assente, cosa succede ai termini per l’impugnazione?
Tale adempimento, anche se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare. I termini decorrono secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla notifica.
Perché le vecchie norme sulla contumacia non si applicano più in questo caso?
Perché la disciplina sulla contumacia è stata espressamente abrogata e sostituita dal nuovo istituto del processo ‘in absentia’ (introdotto con la legge n. 67 del 2014), che ha eliminato l’obbligo di notifica della sentenza all’imputato assente in queste specifiche circostanze.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19001 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 442, comma 3, cod. proc. pen. in rel. all’art. 591 cod. proc. pen. per intempestività dell’appello conseguente ad omessa notifica all’imputato assente della sentenza di condanna emessa dal Tribunale a seguito di rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme processuali, palesemente smentita dagli atti e non relativa a nullità assolute e/o ad inutilizzabilità patologica;
che tale motivo si pone in contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui all’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato e tale adempimento, se effettuato, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine per impugnare (cfr. Sez. 5, n. 4455 del 14/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278552);
che, quindi, non sussistono i vizi addotti atteso che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo “in absentia”, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67 (cfr. Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigliere Estensore