Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15378 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA DI TORRE
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato a AGEROLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza d patteggiamento emessa nei confronti dello stesso dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano, in data 6 luglio 2010, irrevocabile 16 ottobre 2010, di condanna dello stesso alla pena di mesi sei di reclusione.
Il Tribunale, ordinata la sospensione dell’esecuzione della predetta sentenza ha disposto la rinnovazione della notifica dell’avviso di deposito dei motivi n contestuali relativi alla sentenza suindicata nei confronti di NOME COGNOME e de suoi difensori.
Il Pubblico ministero ha impugnato l’ordinanza ai sensi dell’art. 666 e 667 comma 4, cod. proc. pen., osservando che, dall’esame del fascicolo relativo al procedimento conclusosi con la suindicata sentenza di patteggiamento, risultava che la notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato era – a avviso correttamente – avvenuta presso il domicilio dallo stesso indicato ovverosia presso l’AVV_NOTAIO. A nulla valeva l’avvenuta nomina da parte di COGNOME di altro difensore, poiché tale nuova nomina non era stata accompagnata dalla revoca del precedente difensore e della precedente elezione di domicilio.
Il Tribunale di Torre Annunziata, qualificata l’opposizione quale ricorso per cassazione, disponeva trasmettersi gli atti a questa Corte.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 5 ottobre 2023, ha prospettato il rigetto del ricors
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deduce censure infondate e dev’essere rigettato.
Secondo la prospettazione del Procuratore della Repubblica ricorrente l’indagato, COGNOME nell’ambito del procedimento penale in contestazione COGNOME e, segnatamente il 23 febbraio 2009, aveva eletto domicilio presso il suo unico difensore, AVV_NOTAIO. L’udienza per la celebrazione del cd patteggiannento era celebrata nell’assenza di detto difensore, ma alla presenza di altro difenso
sostituito del primo, che depositava atto di nomina in suo favore, senza alcun revoca dell’AVV_NOTAIO. L’avviso di deposito della sentenza era notificato COGNOME, il giorno 8 settembre 2010, presso il domicilio da lui indicato, ovverosi lo studio professionale dell’AVV_NOTAIO e il successivo 10 ottobre 2010 er dichiarata l’esecutività della sentenza.
Secondo la tesi del ricorrente – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – l’avviso di deposito della sentenza era stato notificato correttamen sicché il condannato avrebbe dovuto impugnare la sentenza della quale aveva avuto regolare conoscenza.
3. La tesi in parola non può essere condivisa.
La situazione fattuale – come rilevato dalla consultazione degli at consentita al Collegio in ragione della natura processuale del vizio dedotto (Se U, n. 42792 del 31/01/2001, Policastro, Rv. 220093) – è quella indicata dal Pubblico ministero ricorrente.
Per ciò che qui interessa, effettivamente l’avviso di deposito del motivazione non contestuale della sentenza di patteggiamento risultava notificato all’AVV_NOTAIO, quale domiciliatario dell’imputato.
Ebbene – in disparte ogni considerazione sulla mera irritualità dell notificazione avvenuta mediante consegna all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia domiciliatario, di un’unica copia dell’atto da notificare, ove ri esplicitato o sia comunque desumibile dall’atto, che la notificazione stessa stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario (ex multis, Sez. 2 n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916) – in ogni caso risulta dagli atti e dalla stessa prospettazione del ricorrente, che l’AVV_NOTAIO deposito non sia stato notificato al secondo difensore di fiducia, la cui nomi era stata comunicata in udienza.
Fermo è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la mancata notifica dell’avviso a uno dei difensori riguardo all’avvenuto deposito della sentenza di primo grado rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine, calcolato ai sensi dell’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., e semp possibile l’impugnazione, attraverso la presentazione di autonomi motivi di appello e che nel caso di applicazione della pena su richiesta «la motivazion deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso dinnancato depositocontestuale, anche per l’irrituale indicazione in dispositivo un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l’impugnazione del sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorr
esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall’osservanza del predetto termine – dall’ultima notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento» (Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934).
Non essendosi verificata la condizione della notifica quantomeno al secondo difensore, la sentenza non poteva considerarsi irrevocabile, sicché correttamente il Giudice dell’esecuzione ne ha disposta la rinnovazione, previa sospensione dell’esecutività della stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
l Presidente