Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18174 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/06/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostil:uto AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; l’annullamento con senza rinvio della ordinanza sentenza impugnata udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato, all’esito di giudizio abbreviato, l’imputato NOME COGNOME per più reati di evasione (art. 385 cod. pen.) alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi di annullamento, così sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione dell’art. 419 cod. proc. peri.
La Corte di appello ha erroneamente rigettato l’eccezione difensiva relativa all’omessa notifica all’imputato dell’udienza fissata per la celebrazione del rito abbreviato per il giorno 22 settembre 2021.
A seguito di richiesta di rito abbreviato del 14 aprile 2021, era stato indicato per le notifiche il domicilio del ricorrente, sebbene all’epoca detenuto in carcere.
L’imputato non ha ricevuto l’avviso dell’udienza del giudizio abbreviato, né presso il domicilio eletto né presso il carcere.
La richiesta di rito abbreviato determinava la fissazione di una nuova udienza, rispetto a quella indicata nel decreto di citazione a giudizio del 30 marzo 2021, che non veniva celebrata per astensione del difensore e rinviata al giorno 16 giugno 2021. Quest’ultima udienza veniva sostanzialmente revocata e il giudizio assegnato ad altro giudice con udienza posticipata al 22 settembre 2021 a seguito dell’istanza di rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente la Corte di appello ha escluso che si versasse in ipotesi di omessa notifica all’imputato della citazione a giudizio e che andasse notificata all’imputato l’ordinanza di trasformazione del rito.
Stante l’eccezione processuale, questa Corte può accedere agli atti del procedimento dai quali risultano le seguenti circostanze:
originariamente l’azione penale era stata promossa dal Pubblico Ministero in due distinti procedimenti (Rg. n. 10220/18 e Rg. n. 10327/18);
entrambi i decreti di citazione a giudizio, recanti la data del 7 dicembre 2020, per l’udienza del 30 marzo 2021 sono stati notificati “a mani” del ricorrente;
alle udienze tenute per entrambi i procedimenti il 30 marzo 2021 l’imputato era dichiarato assente e veniva disposto il rinvio delle udienze al 16 giugno 2021 per astensione del difensore;
il 16 giugno 2021 i processi erano riuniti e il difensore per entrambi presentava richiesta di rito abbreviato con procura del 10 aprile 2021 e l’udienza era rinviata al 22 settembre 2021 per la discussione.
a tale ultima udienza veniva emessa la sentenza di primo grado.
3. Così ricostruiti i fatti, è doveroso richiamare, in primo luogo, la pacifica giurisprudenza di legittimità, in base alla quale l’imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell’avviso di rinvio dell’udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore (Sez. 4, n. 31657 del 20/05/2010, Rv. 248098; Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010, Rv. 247689; tra tante conformi, da ultimo, Sez. 1, n. 10113 del 26/01/2024).
In secondo luogo, non è stata disposta alcuna revoca o posticipazione dell’udienza (come si legge nel ricorso), che richiedesse un’ulteriore notifica all’imputato, una volta dichiarata la sua assenza.
E’ infatti principio consolidato che persino il decreto con il quale, ai sensi dell’art. 465 cod. proc. pen., è disposta l’anticipazione o il rinvic del dibattimento fuori udienza non deve essere notificato personalmente all’imputato, già dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta (in motivazione, la Suprema Colte ha precisato che il legislatore, laddove ha voluto che l’imputato, benché dichiarato contumac:e o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente). (Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 278426).
Né poteva rilevare il disposto rinvio per impedimento del difensore alle udienze del 30 marzo 2021.
La giurisprudenza di legittimità ritiene pacificamente la legittimità sia della prioritaria dichiarazione di contumacia dell’imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, sia, in accoglimento di tale richiesta, del successivo rinvio del processo ad altra udienza (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905; in caso di declaratoria di assenza, tra tante, Sez. 6, n. 14396 del 10/01/207.9, Rv. 275431).
Inoltre, è altrettanto principio consolidato che l’imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., come novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non ha diritto all’avviso del rinvio dell’udienza a data fissa disposto per impedimento del difensore, in quanto rappresentato dal sostituto di quest’ultimo, anche se nominato d’ufficio (Sez. 1, n. 1524 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 272048; tra le tante conformi, da ultimo, Sez. 5, n. 35282 del 2022).
Deve comunque rilevarsi che, anche a voler ritenere che un simile avviso dovesse essere effettuato, non sarebbe stata ravvisabile una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 cod. proc. pen., derivante da omessa citazione, ma al più una nullità di ordine AVV_NOTAIO a regime intermedio, che si sarebbe dovuta eccepire immediatamente secondo il disposto dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr.,
Sez. 5, n. 26585 del 19/04/2017, Rv. 270873; Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Rv. 267046) e comunque all’udienza in cui si è disposta la trattazione del rito abbreviato. Si deve pertanto constatare che la pretesa nullità, ove ravvisabile, si sarebbe comunque sanata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 4/2024.