Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29254 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29254 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 06 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME, concedendogli però la detenzione domiciliare, per l’espiazione della pena di anni uno e mesi uno di reclusione per i reati di furto aggravato e porto di coltello.
Il Tribunale ha valutato non concedibile l’affidamento in prova per la mancanza di prospettive serie di reinserimento sociale, visti i pregiudizi penali del condannato, i procedimenti pendenti, la mancanza di un lavoro e di altri elementi di risocializzazione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la nullità dell’ordinanza per l’inosservanza di norme processuali.
L’ordinanza impugnata risulta adottata all’udienza del 06 marzo 2024, che non è stata mai comunicata né al ricorrente t né al suo difensore. Il procedimento era stato fissato all’udienza del 13 ottobre 2023, ma in data 10 ottobre il difensore aveva inviato un’istanza di rinvio per un legittimo impedimento del condannato. Non ricevendo risposta, aveva chiesto copia del verbale di quell’udienza, senza mai riceverlo, e senza ricevere neppure alcuna comunicazione circa l’avvenuto differimento dell’udienza stessa. L’omissione nella notifica del verbale, contenente la nuova data dell’udienza, ha comportato la mancata partecipazione del ricorrente e del suo difensore all’udienza di trattazione della sua istanza, e costituisce pertanto una violazione del contraddittorio, con conseguente nullità del provvedimento adottato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
Dall’esame degli atti, consentito al giudice di legittimità quando vengono dedotti motivi di ricorso di ordine procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che, effettivamente, alcuni giorni prima dell’udienza del 13 ottobre 2023 il difensore del condannato ha inviato al Tribunale di sorveglianza
un’istanza di rinvio per un legittimo impedimento di quest’ultimo, ed il Tribunale ha accolto l’istanza, disponendo il rinvio dell’udienza al 06 marzo 2024 per tale motivo. All’udienza del 13 ottobre 2023 non erano presenti né il condannato, né il suo difensore di fiducia, e risulta effettivamente che, come denunciato dal ricorrente, l’ordinanza che ha disposto il rinvio e la data della nuova udienza di trattazione non sono state comunicate né al condannato né al suo difensore.
Occorre precisare che, mentre la giurisprudenza di legittimità ritiene che la norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, cod.proc.pen. sia applicabile al procedimento di sorveglianza, con conseguente obbligo di disporre il rinvio dell’udienza nel caso di un legittimo impedimento del difensore di fiducia, il legittimo impedimento del condannato è rilevante, e impone il rinvio dell’udienza, solo se questi abbia chiesto di partecipare all’udienza. L’art. 678 cod.proc.pen., infatti, richiama l’art. 666 cod.proc.pen., che al comma 4 prevede come necessaria la presenza del difensore e del pubblico ministero, mentre, in mancanza di una sua specifica richiesta di partecipazione, l’udienza può svolgersi senza la presenza dell’interessato (Sez. 1, n. 1913 del 23/10/2020, dep. 2021, Rv. 280299, tra le molte).
Nel presente caso non è menzionata, nel ricorso, una esplicita richiesta di partecipazione al procedimento da parte del condannato, però l’istanza di rinvio per il suo legittimo impedimento è stata accolta dal Tribunale di sorveglianza, che ha rinviato l’udienza del 13 ottobre 2023 per tale motivo. Questa decisione dimostra che il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del condannato a partecipare all’udienza; tale valutazione imponeva, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 1, cod.proc.pen., la notificazione al medesimo dell’ordinanza di rinvio. Non era dovuta, invece, la notifica al difensore di fiducia dell’ordinanza stessa, ovvero di copia del verbale contenente la data del rinvio, perché l’assenza di questi all’udienza del 13 ottobre 2023 non era giustificata da alcun suo impedimento, e l’art. 420-ter, comma 4, cod.proc.pen. precisa che «la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti». Pertanto la ulteriore censura mossa nell’unico motivo di ricorso, circa l’omessa notifica dell’ordinanza di rinvio a difensore, oltre che al condannato, è infondata, non sussistendo, in tale omissione, alcuna violazione di legge.
L’omessa notifica al condannato della fissazione di una diversa udienza per la trattazione della sua istanza, a seguito del rinvio dell’udienza per un suo legittimo impedimento, costituisce, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 ‘ cod.proc.pen., correttamente eccepita con l’atto di impugnazione, ai sensi degli
artt. 182, comma 2, e 181, comma 4, cod.proc.pen. (Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, Rv. 284456 e Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032, tra le molte).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere ritenuta nulla, in quanto emessa in un’udienza a cui il condannato non è stato messo in grado di partecipare, a causa della omissione dedotta. Essa, pertanto, deve essere annullata, senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma, per procedere nuovamente alla trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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