Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34161 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34161 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 del la Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 novembre 2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 26 aprile 2022, per quanto d ‘ interesse in questa sede, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 46 d.lgs. n. 504 del 1995 e 472 cod. pen., lo ha assolto perché il fatto
non sussiste dall’accusa per il reato di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 , e ha rideterminato la pena, riducendola, in un anno e due mesi di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, concessionaria di un impianto di distribuzione di carburanti su strada, al fine di sottrarre i prodotti petroliferi all’accertamento, avrebbe rimosso, guastato e reso inservibili i misuratori, i sigilli e gli altri congegni e contrassegni apposti sulle colonnine e pompe erogatrici dell’impianto sulla base delle prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria (capo a), ed avrebbe fatto uso di tali congegni, impronte e misure alterati durante l’attività di erogazione dei carburanti (capo b), con condotte accertate il 12 settembre 2019.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME , con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla nullità del giudizio di appello.
Si deduce che non risulta mai effettuata la notifica della citazione per il giudizio di appello all’attuale ricorrente, con conseguente nullità assoluta dell’intero procedimento, a norma dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. Si rappresenta, per la precisione, che: a) una notifica, per l’udienza del 6 febbraio 2024, è stata effettuata, in data 5 febbraio 2024, alla coimputata NOME COGNOME, la quale, però, era «non convivente» e parte interessata nonché persona in conflitto di interessi, in quanto legale rappresenta nte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘; b) nessuna notifica è stata effettuata per la successiva udienza, nonostante l’espressa disposizione della Corte d’appello .
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione , a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza dei fatti integranti reato.
Si deduce che la C orte d’appello ha emesso una sentenza sostanzialmente priva di motivazione, perché si è limitata ad operare un rinvio alla decisione di primo grado, e nulla ha indicato con riferimento al contributo concorsuale fornito da ll’attuale ricorrente alla commissione dei reati, salvo dare conto della presenza del medesimo sul luogo del fatto al momento dell’accertamento .
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d) , cod. prec. pen., avendo riguardo alla mancata escussione dell’operante che aveva fotografato il contatore.
Si deduce che la richiesta era stata formulata in sede di appello, è stata disattesa senza alcun motivo dalla Corte distrettuale, ed era necessaria per avere certezza della riferibilità delle foto acquisite al fascicolo per il dibattimento al distributore presso il qua le era stato controllato l’attuale ricorrente .
2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., in ordine all’applicazione della disciplina della continuazione .
Si deduce che la Corte d’appello ha illegittimamente determinato la pena per i due reati in modo autonomo, senza unificarli ex art. 81 cpv. cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
Le censure esposte nel primo motivo denunciano la nullità assoluta del giudizio di appello, perché la citazione per lo stesso è stata effettuata la prima volta, senza il rispetto del termine minimo a comparire, alla coimputata NOME COGNOME, persona non convivente ed in conflitto di interessi siccome legale rappresentante della società di cui l’attuale ricorrente è indicato come amministratore di fatto, e la seconda volta, preso atto della tardività degli avvisi, al solo difensore, nonostante l’espressa, diversa, disposizione del Giudice.
Per l ‘esame delle doglianze appena sintetizzate, è utile muovere da una descrizione degli accadimenti processuali rilevanti in proposito.
La prima citazione per il giudizio di appello dell’attuale ricorrente , NOME COGNOME, e della sorella, NOME COGNOME, quali imputati condannati in primo grado per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 46 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo a), 110 e 472 cod. pen. (capo b), nonché 110 cod. pen. e 40 e 49 d.lgs. n. 504 del 1995 (capo c), è stata disposta per l’udienza del 6 febbraio 2024, con decreto datato 10 novembre 2023. Nel precisato decreto, gli imputati sono stati indicati entrambi come elettivamente domiciliati ex art. 161 cod. proc. pen. presso il medesimo indirizzo, e precisamente in Volla, alla INDIRIZZO; si può aggiungere che, secondo quanto indicato nella sentenza di primo grado, entrambi gli imputati hanno effettuato elezione di domicilio il 12 novembre 2020.
Il decreto di citazione sopra specificato, in particolare, è stato notificato dall’ufficiale giudiziario in Volla il 5 febbraio 2024 a NOME COGNOME personalmente e a NOME COGNOME mediante consegna alla già indicata NOME COGNOME, indicata quale «sorella incaricata al ritiro».
All’udienza del 6 febbraio 2024, svoltasi in assenza delle parti, la Corte d’appello ha dato atto della tardività dell’avviso, ed ha disposto «nuovo avviso agli imputati ed al difensore per l’udienza dell’08 novembre 2024».
L’avviso appena indicato risulta essere stato notificato esclusivamente all’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di entrambi gli imputati, mediante p.e.c. del 25 luglio 2024 , nella quale si rappresenta che l’udienza è stata fissata per l’8 novembre 2024, e si allega copia del verbale dell’udienza del 6 febbraio 2024.
Il verbale dell’udienza dell’8 novembre 2024 dà espressamente «atto che si procede alla trattazione secondo il rito cartolare» e reca in allegato il dispositivo della sentenza emessa in pari data, oggetto della presente impugnazione.
In considerazione degli elementi di fatto appena indicati, deve innanzitutto escludersi, nella specie, la configurabilità di una nullità assoluta ed insanabile, perché non ricorre l ‘ipotesi di « omessa citazione dell’imputato » , a norma dell’art. 179 cod. proc. pen., né risultano allegate o rilevabili dagli atti altre cause di nullità assoluta ed insanabile.
4.1. È utile premettere che la procedura di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello per la prima udienza nei confronti dell’attuale ricorrente risulta compiuta nel rispetto del modello previsto dalla legge e che l’unico vizio rilevabile concerne il mancato rispetto del termine per comparire.
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, infatti, con riguardo alla prima udienza, fissata per il 6 febbraio 2024, sebbene avvenuta in tempo non utile per assicurare il rispetto del termine di comparizione, all’epoca pari a venti giorni (cfr. Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287096 -01, e Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, COGNOME, Rv. 287095 -01), è stata effettuata secondo il modello previsto dalla legge, ossia a norma dell’art. 163 cod. proc. pen., siccome eseguita esattamente presso il domicilio eletto dal l’attuale ricorrente, con consegna dell’atto alla di lui sorella, NOME, qualificata nella relazione dell’ufficiale giudiziario persona «incaricata al ritiro» (cfr., per la legittimità della notifica effettuata presso il domicilio eletto con consegna dell’atto a persona dichiaratasi incaricata al ritiro, Sez. 5, n. 12717 del 05/11/2019, dep. 2020, Pedersoli, Rv. 279017 -01).
Né risultano contestate, nell’atto di appello o in precedenza, la validità dell’elezione di domicilio o la qualifica di «incaricata al ritiro» attribuita a NOME COGNOME nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario.
Inoltre, la situazione di conflitto di interessi tra l’attuale ricorrente e la coimputata, allora co-appellante, è meramente asserita, e non trova alcun elemento oggettivo di conferma; anzi, l’appello è stato proposto da entrambi gli
imputati (NOME COGNOME e NOME COGNOME) con un unico atto, e sulla base di motivi riferiti indistintamente all’uno e all’altra.
4.2. Ciò posto, non può nemmeno ritenersi che il decreto di citazione sia nullo quando, come nella specie, l’unic a violazione rilevabile attenga al termine per comparire.
Ed infatti, l ‘art. 601 cod. proc. pen., sin dall’entrata in vigore nel 1989 e a tutt’oggi, pur prevedendo espressamente sia le cause di nullità del decreto di citazione , sia l’obbligo di rispettare il termine per comparire, non ha mai incluso la violazione di detto termine tra le prime. Precisamente, l’art. 601 cod. proc. pen., nei commi 3 e 5, contempla l’obbligo di assicurare il termine per comparire all’imputato, alle altre parti private e ai difensori, ma nulla dispone con riguardo alle conseguenze derivanti dalla sua violazione. Immediatamente dopo, il medesimo art. 601 cod. proc. pen., al comma 6, cod. proc. pen., nel testo all’epoca vigente, statuiva : «Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art . 429 comma 1 lett. f) » (questa disposizione, relativa al contenuto del decreto che dispone il giudizio, all’epoca recitava: « f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento) . Né l’art. 601, comma 6, cit. ha successivamente subito modifiche rilevanti ai fini in esame: la riforma recata dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 30, ha solo aggiunto, come ulteriore ipotesi di nullità del decreto di citazione, l’omesso avvertimento che si procede nelle forme del giudizio in assenza in caso di mancata comparizione dell’imputato.
4.3. Escluso che la violazione del termine per comparire dia luogo ad una nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello o della sua notificazione quando il precisato provvedimento non sia affetto dai vizi indicati dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. e sia stato notificato nel rispetto del modello previsto dalla legge, deve anche negarsi che la mancata notifica del successivo avviso del rinvio, in presenza di queste condizioni, dia luogo ad una nullità assoluta per « omessa citazione dell’imputato », ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Questo non solo perché l’avviso del rinvio, nel l’ipotesi indicata, ha come suo presupposto un decreto di citazione non viziato da nullità, e notificato nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge ; quindi, l’imputato è messo a conoscenza della pendenza del processo di appello nei suoi confronti, dell’autorità procedente , e della data e del luogo in cui il giudizio dovrebbe essere trattato.
M a anche perché l’opposta soluzione darebbe luogo ad un risultato manifestamente incongruo. Invero, la definizione del giudizio nell’udienza preceduta dalla notifica di un decreto di citazione non affetto dai vizi indicati dall’art. 601, comma 6, cod. proc. pen. , effettuata in conformità del modello legale
pertinente, ma in violazione del termine per comparire, per quanto si è precisato in precedenza, non può dirsi avvenuta a seguito di omessa citazione; quindi, non sarebbe configurabile una nullità assoluta e insanabile. Ciò posto, non sembra ragionevole ipotizzare una conseguenza diversa e più grave se, rilevata la violazione del termine per comparire, il giudizio, invece di essere immediatamente definito nell’udienza originariamente fissata, sia rinviato ad altra data.
4.4. Anche la giurisprudenza risulta generalmente orientata nel ritenere che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione della nuova udienza, nel caso in cui al medesimo sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, senza però assicurare il rispetto del termine di comparizione, non integra una ipotesi di omessa citazione ex art. 179 cod. proc. pen.
Relativamente alla trattazione ‘in presenza’, in effetti, è ampiamente maggioritario l’indirizzo secondo cui, nel caso in cui all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non sia stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso orale della successiva udienza rivolto al difensore vale anche come comunicazione all’interessato, spettando al primo la rappresentanza del proprio assistito (cfr., tra le tantissime, Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043 -01, nonché Sez. 2, n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, De Fabbio, Rv. 277816 -01 ). E anche l’opposto orientamento, pur ravvisando una nullità, non si spinge a qualificare la stessa come assoluta ed insanabile (vds., ad esempio, Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 -01).
Ma anche con specifico riguardo al giudizio di appello definito in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, nella forma c.d. ‘cartolare’, in caso di rinvio dell’udienza ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, la giurisprudenza non risulta aver mai ravvisato una nullità assoluta ed insanabile: le decisioni esplicite in argomento affermano o che l’omessa notifica all’imputato dell’avviso del rinvio integra una nullità a regime intermedio, e non certo una nullità assoluta ed insanabile (cfr., espressamente, Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, W., Rv. 284456 -01), o che nessuna nullità è configurabile, se detto avviso è stato tempestivamente comunicato al solo difensore (Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284100 -01).
Precisato che non integra una nullità assoluta ed insanabile l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello, se
il rinvio è disposto solo per rimediare al l’inosservanza del termine per comparire, resta però da definire quale sia la conseguenza della descritta omissione, qualora si proceda nelle forme c.d. ‘cartolare’ .
In argomento, risultano tre indirizzi divergenti, tutti elaborati con riferimento alla disciplina emergenziale pandemica da COVID-19.
6.1. Secondo un primo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, nel caso in cui all’imputato sia stato notificato il decreto di citazione senza osservare il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporre la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso della successiva udienza, inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore vale anche come comunicazione all’imputato, spettando al difensore medesimo la rappresentanza del proprio assistito (così Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284100 -01).
A fondamento di questa opzione ermeneutica, si evidenzia, in linea con altre decisioni relative però a giudizi celebrati ‘in presenza’, che: 1) a norma dell’art. 99 cod. proc. pen., al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo; 2) in forza di tale disposizione il difensore, nell’eccepire la nullità causata dalla mancata osservanza del termine di comparizione stabilito nell’interesse dell’imputato, esercita legittimamente un diritto di quest’ultimo, agendo in sua vece, in ragione di un rapporto di immedesimazione stabilito ex lege ; 3) è di conseguenza illogico negare la preesistenza del rapporto di rappresentanza tra difensore e assistito rispetto alla verifica processuale della regolare costituzione delle parti, in quanto il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell’assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva; 4) in forza della relazione che si instaura per effetto di tale nomina, la parte tecnica, come è legittimata ad eccepire le violazioni dei diritti dell’assistito, è allo stesso modo tenuta a comunicare al medesimo assistito il differimento accordato in via di rinnovazione dell’atto nullo.
6.2. Ad avviso di un secondo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, in caso rinvio dell’udienza per mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di rinvio integra una nullità a regime intermedio, che deve essere dedotta o rilevata entro i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di appello (Sez. 3, n. 5736 del 24/01/2023, W., Rv. 284456 -01).
Questa decisione, dopo aver escluso la configurabilità di una nullità assoluta ed insanabile, in quanto la notificazione del decreto di citazione, seppur tardiva,
«ha raggiunto l’effetto di mettere a conoscenza l’imputato della fissazione del processo», osserva: «L’omessa notificazione dell’avviso del rinvio dell’udienza all’imputato concretizza una nullità a regime intermedio perché concerne l’intervento dell’imputato nel processo; tale nullità deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d’appello». Aggiunge che, nella vicenda da essa esaminata, il difensore, nel presentare le conclusioni scritte non aveva eccepito la nullità conseguente all’omessa notifica all’imputato del differimento dell’udienza, e che, perciò, «la parte è decaduta, ex art. 182, comma 3, cod. proc. pen., dal potere di proporre l’eccezione, che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione».
6.3. Secondo un terzo indirizzo, nel giudizio cartolare di appello, in caso di rinvio dell’udienza per inosservanza del termine dilatorio a comparire di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore, non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione per intero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, che l’ordinanza di rinvio venga notificata all’imputato non comparso, non potendosi lo stesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 286062 -01).
Questa soluzione ritiene necessaria la notifica dell’ordinanza di rinvio all’imputato non comparso, in quanto esclude che quest’ultim o possa considerarsi rappresentato dal suo difensore. Si precisa: «La rappresentanza dell’imputato da parte del difensore si configura, infatti, soltanto nel caso di assenza (art. 420bis , comma 3, cod. proc. pen.), come in precedenza esisteva per il solo caso della contumacia (art. 420quater , comma 2, cod. proc. pen., nella versione vigente prima della legge 28 aprile 2014, n. 67), ma la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del termine a comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sulla regolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità di procedere in assenza dell’imputato».
Costituisce opinione del Collegio che l’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO non assoluta, la quale, nel caso di trattazione del gravame nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, è deducibile anche con ricorso per cassazione.
7 .1. In primo luogo, l’omessa notifica all’imputato dell’avviso della nuova udienza del giudizio di appello fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione determina una nullità di ordine AVV_NOTAIO, che non può essere esclusa
o ritenuta ininfluente solo perché l’avviso per tale nuova udienza sia stato inviato a mezzo posta elettronica certificata al difensore.
La notificazione dell’avviso per la nuova udienza del giudizio di appello, in linea AVV_NOTAIO e quindi anche per quello trattato nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, spetta nominativamente all’imputato, in quanto soggetto distinto dal suo difensore, e titolare del diritto di decidere personalmente se chiedere la trattazione in presenza, nonché del diritto di partecipare ‘fisicamente’ al processo (per la possibilità di chiedere la trattazione orale in relazione alla nuova udienza anche in caso di rinvio d’u fficio a data fissa per ragioni organizzative, cfr. Sez. 4, n. 10459 del 21/01/2025, Bicchierai, Rv. 287574 -01).
Di conseguenza, l’omessa notifica del predetto avviso all’imputato costituisce inosservanza di disposizione concernente l’intervento dell’imputato nel giudizio, rilevante quale nullità di ordine AVV_NOTAIO, a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. , anche quando l’avviso sia stato comunicato al difensore (ovviamente, esclusa l’ipotesi in cui la disciplina relativa alla procedura di notificazione preveda che l’atto indirizzato all’imputato sia consegnato al difensore, e ciò sia indicato esplicitamente a quest’ultimo ).
Né la conclusione appena indicata può ritenersi ostacolata dalla disciplina di cui all’art. 157 -bis cod. proc. pen. ( inserito dall’art. 10, comma 1, lett. l) , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e in vigore dal 30 dicembre 2022, a norma dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), il quale, in particolare, al comma 1, prevede: «In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio».
Invero, la disposizione appena citata -quand’anche la si ritenesse applicabile alla notificazione dell’avviso per la nuova udienza fissata per il mancato rispetto del termine di comparizione, nonché nei casi di dichiarazione o elezione di domicilio -non esclude la necessità della notifica all’imputato, ma, diversamente, richiede che la notifica allo stesso sia eseguita mediante consegna al difensore; quindi, con esplicita indicazione al difensore che la notifica è stata al medesimo effettuata anche per co nto dell’imputato .
7.2. In secondo luogo, la deducibilità mediante ricorso per cassazione della nullità di ordine AVV_NOTAIO determinata dall’omessa notificazione all’imputato dell’avviso della nuova udienza, con specifico riguardo al giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, non può ritenersi preclusa solo perché detta nullità non è stata eccepita dal difensore prima della pronuncia della sentenza che definisce tale grado di giudizio.
7.2.1. Anzitutto, non sembra plausibile affermare che il difensore abbia dato, o concorso a dare, causa alla nullità determinata dall’omesso avviso della nuova udienza, o che non abbia interesse all’osservanza della disposizione violata.
In effetti, la indicata nullità è causata o dalle prescrizioni stabilite nel decreto che dispone il giudizio o dall’inadempimento dell’ufficiale giudiziario non seguito da sollecitazione dell’Ufficio giudiziario; ossia da atti ed attività ai quali è del tutto estraneo il difensore , salva l’ipotesi in cui il medesimo abbia fornito dati erronei e comunque tali da fuorviare le autorità procedenti.
Né può dirsi che non vi sia interesse all’osservanza della disposizione violata, perché il difensore ha ricevuto l’avviso per l’udienza , in quanto anche l’imputato è titolare, e in proprio, del diritto a chiedere la trattazione del giudizio di appello in presenza.
7.2.2. Non può poi ritenersi configurabile la fattispecie dell’atto nullo compiuto in presenza della parte, quale delineata d all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. («Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo»).
Invero, nel caso di giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, tanto secondo la disciplina di cui all’art. 23 -bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, quanto secondo il regime di cui al l’art. 598 -bis , comma 1, cod. proc. pen., non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti: di conseguenza, nel contesto di tale modello procedimentale, nessuna parte «assiste», o può ‘assistere’, al l’adozione del provvedimento di rinvio con prescrizioni sui destinatari dell’avviso , o alla sua omessa esecuzione.
Per chiarezza, diversa è la vicenda determinata da ll’omesso avviso nel caso di giudizio di appello ‘in presenza’, se il rinvio è disposto in una udienza alla quale partecipa il difensore : in questa ipotesi, il difensore «assiste» all’adozione del provvedimento che rinvia la trattazione senza disporre l’avviso all’imputato e tale presenza è sufficiente perché operi la fattispecie preclusiva della deducibilità prevista d all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 26222 del 04/05/2023, COGNOME, Rv. 284916 -01, anche per precisi richiami a Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263024 -01 e a Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, COGNOME, Rv. 244187 -01).
7.2.3. Ancora, non appaiono applicabil i i limiti di deducibilità previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. in relazione alla pronuncia del grado nel quale assume rilievo la nullità di ordine AVV_NOTAIO, ma non assoluta.
In effetti, la citata previsione normativa stabilisce la rilevabilità e la deducibilità delle nullità di ordine AVV_NOTAIO, ma non assolute, fino alla «deliberazione della sentenza del grado successivo» solo «se si sono verificate nel
giudizio». E, sulla base di questa disposizione, si ritiene che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME‘Ario, Rv. 278002 – 01).
Tuttavia, nel caso di trattazione del gravame nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, non sembra plausibile distinguere tra fase degli atti preliminari al giudizio e fase degli atti concernenti il giudizio. Si è appena detto, infatti, nel § 7.2.2, che, nel giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, non vi sono fasi che si svolgono in presenza delle parti, perché la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, giudicando «sui motivi, sulle richieste e sulle memorie» (così, esplicitamente, l’art. 598 -bis , comma 1, cod. proc. pen.).
Del resto, proprio muovendo dalla specificità di tale rito, siccome caratterizzato da lla mancanza di udienze ‘in presenza’ delle parti , si è affermato che, nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell’imputato delle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO determina una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato, in tal giudizio, conclusioni scritte senza nulla eccepire (così Sez. 5, n. 11582 del 29/01/2025, NOME COGNOME, Rv. 287745 -01).
In applicazione dei principi sopra indicati, la sentenza impugnata deve ritenersi viziata perché affetta da nullità di ordine AVV_NOTAIO, ma non assoluta, tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione.
Invero, nella specie, dagli elementi a disposizione del Collegio, risulta che la sentenza impugnata è stata emessa all’esito di giudizio di appello trattato nelle forme del c.d. ‘rito cartolare’, e che, nell’ambito di tale giudizio, è stata omessa la notificazione all’imputato dell’avviso dell’ udienza di rinvio, fissata in ragione del mancato rispetto del termine per comparire (l’avviso è stato notificato esclusivamente al difensore, senza alcuna indicazione dello stesso come destinatario dell’atto anche per conto dell’imputato).
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli, perché proceda alla trattazione del giudizio di appello nei confronti dell’attuale ricorrente.
L’annullamento senza rinvio , siccome disposto per la necessità di una trattazione ex novo del giudizio di appello, determina l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso in esame, attinenti al merito della regiudicanda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso il 10/09/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME