Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4359 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del GIP TRIBUNALE di SULMONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Sulmona ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna emesso il 03/05/2023 nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 2, lett.b) e comma 2sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285′ ordinandone contestualmente l’esecuzione.
Il giudice procedente ha premesso che il decreto risultava essere stato notificato il 15/05/2023 al difensore e il 12/06/202:3 all’imputato, conseguendone che l’opposizione – intervenuta alla data del 21/07/2023 risultava essere stata proposta fuori termine.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett,b), cod.proc.pen. – ha dedotto l’errata applicazione dell’art.170 cod.proc.pen. e della I. 890/1982.
Ha premesso che – contrariamente a quanto argomentato nella motivazione del provvedimento impugNOME – il difensore che aveva proposto l’opposizione era stato nomiNOME di fiducia solo contestualmente all’opposizione e che il decreto era quindi stato notificato a un difensore nomiNOME d’ufficio; che l’imputato aveva avuto effettiva conoscenza del decreto solo alla data del 26/07/2023, conseguendone che – essendo scaduto il termine per proporre opposizione nel corso del periodo feriale – la proposizione alla data del 23/08/2023 doveva considerarsi tempestiva; esponeva che, sulla base della documentazione richiamata, la comunicazione di avvenuta consegna era difatti avvenuta aula sola data predetta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, con le precisazioni di seguito indicate.
Sulla base degli atti, risulta che il decreto penale di condanna è stato notificato personalmente all’imputato ai sensi dell’art.459, comma 3, cod.proc.pen. oltre che al difensore e che, avverso lo stesso, è stata successivamente proposta opposizione alla data del 23/08/2023.
Nel caso in esame, quindi, il giudice procedente ha ritenuto perfezionata la notifica del decreto – eseguita tramite il servizio postale – per effetto della
immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito e della successiva attestazione di spedizione della stessa comunicazione e del mancato ritiro del piego apposta alla data del 12/06/2023.
La lettura implicitamente operata dal giudice di merito non appare peraltro conforme all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni da parte della giurisprudenza di questa Corte in punto di momento perfezionativo della notifica operata tramite il servizio postale in relazione al disposto dell’art.170 cod.proc.pen. e alla normativa speciale contenuta nella I. 20/11/1982, n.890.
Il Tribunale ha dunque ritenuto la regolarità della notifica in ragione della prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, richiamando sempre implicitamente – l’orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario si perfeziona, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l’ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto deposito dell’atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che lo stesso destinatario abbia ricevuto detta raccomandai:a (tra le altre, Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729), mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali ha notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall’agente postale, bensì con riferimento alla data dell’invio di detta lettera raccomandata (Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, COGNOME, Rv. 277583; Sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275341; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, COGNOME, Rv. 273886).
In proposito va anzitutto premesso che la maggior parte delle pronunzie che hanno consolidato l’orientamento richiamato dal giudice del merito fanno in realtà riferimento alla diversa fattispecie della consegna del plico a persona diversa dal destinatario, che trova la sua disciplina nell’art. 7 della citata legge n. 890/1982, il quale prevede in tal caso l’inoltro al destinatario di una raccomandata semplice e non già di una raccomandata con ricevuta di ritorno, come invece stabilisce il successivo art. 8 per le diverse ipotesi del rifiuto di ricezione dell’atto e dell’impossibilità di consegnarlo per la temporanea assenza del destinatario o per l’assenza di altre persone in grado di riceverlo.
Anche con riguardo a queste ultime ipotesi si registrano comunque alcune pronunzie che hanno ribadito la sufficienza ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione della mera spedizione dell’avviso di deposito, rimanendo irrilevante la prova della sua ricezione (Sez. 4, Sentenza n. 18949 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276263; Sez. 3, n. 11938/17 del 10/11/2016, COGNOME, Rv. 270306; Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257052; Sez. 5, Sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262619).
5. La giurisprudenza di legittimità, peraltro e nel corso degli ultimi anni, si è dimostrata progressivamente più rigorosa nel controllo del rispetto degli adempimenti formali espressamente previsti dall’art. 8 legge n. 890/1982 in relazione alla ricezione dell’avviso del deposito in ragione della mancata instaurazione di qualsivoglia contatto diretto o indiretto con il destinatario al momento dell’esperimento del tentativo di c:onsegna dell’atto.
Si è dunque venuto affermando anche un altro e divergente orientamento per cui la notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell’atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destiNOME non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo (Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718; Sez. 2, Sentenza n. 24807 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276968; Sez. 3, Sentenza n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947; Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Diaz, Rv. 283429).
Principio questo che ha ricevuto infine l’autorevole avvallo delle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l’atto notificando non venga consegNOME al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953).
Tale orientamento deve quindi, in questa sede, essere espressamente condiviso; difatti, la mera spedizione dell’avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l’imputato del deposito dell’atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l’ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso; in altri termini la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l’accertamento dell’effettiva ricezione dell’avviso di deposito da parte dell’interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa c:ome possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa, a maggior ragione qualora l’atto consista in un decreto penale di condanna, la quale viene pronunziata inaudita altera parte e, se non viene proposta opposizione nei ristretti termini previsti dall’art. 461 cod.proc.pen., diviene definitiva e deve essere eseguita.
Tali conclusioni appaiono poi in linea con il dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte cost. n. 346/1998), con il quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’originaria formulazione dell’art. 8, quarto comma, legge 890/1982 laddove non prevedeva che, in caso di mancata consegna dell’atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ed infatti l’indicazione della citata sentenza additiva della Corte costituzionale, poi recepita dal legislatore ordinario, non era diretta ad introdurre un adempimento pleonasticamente ridondante, bensì una pregnante direttiva, tesa a garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario quale condizione di compatibilità della procedura di notificazione di cui si tratta con i principi costituzionali.
Non a caso, del resto, la Corte nell’occasione aveva precisato come l’informazione del destinatario dell’atto dovesse avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la cui previsione sarebbe stata per l’appunto inutile se l’effettività ed il contenuto di quest’ultimo fosse irrilevante ai fini della verifica della regolarità della procedura di notificazione.
E’ dunque solo la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto notificando e: non solo la spedizione di quest’ultima a definire la validità della notifica dell’atto, contrariamente a quanto assunto dall’ordinanza impugnata.
Nel caso di specie, quindi, non sussiste prova dell’effettivo perfezionamento della procedura notificatoria nei confronti dell’imputato in
data antecedente rispetto all’opposizione proposta dal difensore, con la conseguenza che la stessa non poteva essere ritenuta tardiva.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sulmona, il quale, per ribadire l’inammissibilità dell’opposizione, dovrà acquisire prova certa della ricezione da parte dell’imputato dell’avviso di deposito del decreto penale ovvero dichiarare ammissibile l’opposizione e procedere al giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sulmona per l’ulteriore corso.
Così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente