Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12498 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Palermo il 24/10/1986
avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17/05/2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 07/06/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 83), perchØ già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 08/01/2020, in relazione al reato di cui al capo 1) per improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela e in relazione agli altri capi di imputazione per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; confermava le statuizioni civili.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonchØ vizio di motivazione. Afferma il difensore di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, nØ la citazione in giudizio, precisando che ha ricevuto in qualità di difensore e di domiciliatario due pec, in data
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 3228/2025
Motivazione Semplificata
14/10/2016 e in data 21/08/2018, che non avevano allegati, ma un link per la consultazione, che non era funzionante; che, dunque, dette pec non costituiscono valida notifica nØ dell’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen., nØ della chiamata in giudizio; che la mancata notifica anche di uno solo dei due atti ne comporta la nullità, con al necessità di una nuova notifica, che non Ł mai intervenuta.
Il ricorso Ł inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui Ł affidato.
Invero, reitera la stessa doglianza già posta ad entrambi i giudici di merito e da questi ritenuta infondata con motivazione congrua e scevra da qualsivoglia vizio logico. Il motivo, dunque, per un verso Ł aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come entrambe le pec inviate al difensore contenessero un allegato di grandi dimensioni, con espresso invito alla consultazione tramite il Portale dei Servizi Telematici di cui era riportato l’apposito link.
Per altro verso Ł del tutto generico, atteso che non indica le ragioni che avrebbero determinato il mancato funzionamento del link di collegamento ricevuto con le due pec, sol che si consideri che molteplici possono essere le cause e soprattutto non dà la prova che detto cattivo funzionamento sia dipeso da cause a lui non imputabili; nØ evidenzia di essersi attivato in tal senso, una volta resosi conto che il link ricevuto non gli consentiva di accedere al documento notificatogli.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME