Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 6 novembre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che all’esito di rito abbreviato – aveva condannato NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, formulando un’unica censura, con la quale si duole della nullità della notificazione del decreto di citazione per i giudizio di appello al difensore, in quanto la PEC destinata a quest’ultimo era stata notificata non già al professionista sopra indicato, del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con
studio in INDIRIZZO alla INDIRIZZO CF CODICE_FISCALE, con indirizzo PEC EMAIL , ma all’omonimo AVV_NOTAIO, anch’egli del RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO. CF CODICE_FISCALE, indirizzo PEC EMAIL . Tale vizio – si legge nel ricorso – aveva impedito la presenza del difensore all’udienza e l’esercizio del diritto di difesa, con conseguente nullità della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La verifica degli atti processuali – possibile in virtù della natura in rit della doglianza formulata NOME ha consentito al Collegio di accertare quanto segue.
Nel verbale di arresto, il prevenuto nominò, quale difensore di fiducia, l’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
La nomina fiduciaria redatta su carta intestata reca l’indicazione che il difensore nominato dall’imputato è l’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO.
La sentenza di primo grado riporta l’indicazione del difensore dell’imputato come «AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (con studio in INDIRIZZO».
Lo stesso indirizzo si legge sul retro della busta con la quale fu spedito l’atto di appello, atto di appello che reca anch’esso, nell’intestazione della carta utilizzata e nel corpo dello scritto, quale indirizzo dello studio del difensore quello di INDIRIZZO.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato, il 27 lug 2023, NOME a NOME mezzo NOME SNT, NOME all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME COGNOME, NOME alla NOME pec EMAIL , CF CODICE_FISCALE.
A fronte di tali dati, la consultazione del sito del RAGIONE_SOCIALE (https://www.consiglionazionaleforense.it/ricerca-avvocati) ha consentito di verificare che, nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sono iscritti due avvocati a nome NOME COGNOME. L’uno ha CF CODICE_FISCALE, studio in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, e PEC EMAIL . L’altro ha CF CODICE_FISCALE, studio in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE e PEC EMAIL .
Alla luce delle verifiche effettuate può dirsi quindi accertato che il difensore che ha ricevuto la notifica per il giudizio di appello è l’AVV_NOTAIO che ha CF CODICE_FISCALE, con PEC EMAIL . dati che corrispondono al professionista che ha studio in INDIRIZZO – e
non già all’AVV_NOTAIO, con CF CODICE_FISCALE, studio in INDIRIZZO, e PEC EMAIL .
Ciò posto, se ne trae che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia dell’imputato ma al suo omonimo e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non è stato posto in condizione di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato altresì dal fatto che non sono state depositate conclusioni scritte.
L’anomalia determinatasi è foriera di una nullità assoluta.
A questo riguardo, va ricordato – ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza – come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia sancito il principio generale secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza; nella specie le Sezioni Unite hanno altresì precisato che non impedisce il dispiegarsi delle conseguenze del vizio la circostanza che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e ch in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (sulla natura della nullità, si veda anche Sez. 3, n. 28716 del 23/9/2020, non massimata).
Da quanto sopra illustrato, consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 12/03/2024.