Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2486 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2486 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 19/04/1982
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 15/10/2024 dal difensore, avv. NOME COGNOME che concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cor Appello di Milano che il 3/6/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espre suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al reato di danneggiamento aggravato, conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del gi cartolare di secondo grado non essendo stato notificato al difensore il decreto di ci giudizio e non essendo stato posto a conoscenza della data di udienza attrave comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Le notifiche sarebber effettuate, invece, ad altro difensore, l’avv. NOME COGNOME nato a Bergamo e d Bergamo, all’indirizzo pec “EMAILpecavvocati.it ” mentre il ricorso era stato proposto dall’avv. NOME COGNOME nato a Milano, titolare di a “EMAILmilano.pecavvocati.ir
Il ricorso è fondato, in quanto dall’esame degli atti a cui il giudice dì legittimità quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale (Sez 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che, effettivamente, nel giudiz appello il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’in “pietro.dellacasamilano.pecavvocati.it ” , proprio dell’avv. NOME COGNOME, del foro di Bergamo, persona diversa dall’avv. NOME COGNOME, nato a Milano e titolare di a “EMAIL “, indirizzo soltanto simile a quello presso il quale l’at è stato notificato, difettando il punto tra le parole “pietro” e “dellacasa”
La sentenza impugnata va, pertanto annullata GLYPH per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, in quanto l’omesso avviso dell’udienza al difensore tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di obbligatoria la presenza, per essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difen scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dell’uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598).
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P.Q.M.
Annullalla sentenza impugnata e dispone trasmettersi di appello di Milano per il giudizio. gli atti ad altra sezione della Corte
Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente