Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2486 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 AVV_NOTAIO CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio AVV_NOTAIO sentenza impugnata;
letta la memoria depositata il 15/10/2024 dal difensore, AVV_NOTAIO, che concluso chiedendo l’annullamento AVV_NOTAIO sentenza impugnata.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza AVV_NOTAIO Cor Appello di Milano che il 3/6/2024 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espre suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine al reato di danneggiamento aggravato, conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la nullità del gi cartolare di secondo grado non essendo stato notificato al difensore il decreto di ci giudizio e non essendo stato posto a conoscenza AVV_NOTAIO data di udienza attrave comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. Le notifiche sarebber effettuate, invece, ad altro difensore, l’AVV_NOTAIO, NOME a Bergamo e d Bergamo, all’indirizzo pec “EMAIL ” mentre il ricorso era stato proposto dall’AVV_NOTAIO, NOME a Milano, titolare di a “EMAIL
Il ricorso è fondato, in quanto dall’esame degli atti a cui il giudice dì legittimità quando, come nel presente caso, sono sollevate questioni di natura processuale (Sez 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che, effettivamente, nel giudiz appello il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’in “EMAIL ” , proprio dell’AVV_NOTAIO, del foro di Bergamo, persona diversa dall’AVV_NOTAIO, NOME a Milano e titolare di a “EMAIL “, indirizzo soltanto simile a quello presso il quale l’at è stato notificato, difettando il punto tra le parole “NOME” e “RAGIONE_SOCIALE”
La sentenza impugnata va, pertanto annullata GLYPH per nuovo giudizio ad altra sezione AVV_NOTAIO Corte territoriale, in quanto l’omesso avviso dell’udienza al difensore tempestivamente nomiNOME dall’imputato o dal condanNOME integra una nullità assoluta ai degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di obbligatoria la presenza, per essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difen scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), AVV_NOTAIO Convenzione europea dell’uomo (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).
TARGA_VEICOLO
P.Q.M.
Annullalla sentenza impugnata e dispone trasmettersi di appello di Milano per il giudizio. gli atti ad altra sezione AVV_NOTAIO Corte
Così deciso il 16 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente