Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41900 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41900 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CRISPANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha deposita conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cort d’appello di Napoli del 13 febbraio 2024, che ne ha confermato l’affermazione di responsabi sancita in primo grado, in relazione a diverse imputazioni di bancarotta fraudo patrimoniale, documentale e preferenziale.
2.E’ stato articolato un unico motivo, che ha dedotto la invalidità della sentenza inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione alla manca esecuzione della notifica, a beneficio del difensore AVV_NOTAIO, del decreto d citazione per il giudizio di appello, avvenuta ad un indirizzo PEC relativo a persona diversa, omonimo avvocato del medesimo foro. Il giudizio di secondo grado si è così svolto con trattazione orale, e alla difesa non è stato consentito di parteciparvi.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.La verifica degli atti processuali – possibile in virtù della natura in rito della d formulata – ha consentito al Collegio di accertare quanto segue.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato telematicamente notificato l’avviso di celebrazione dell’udienza con le forme della discussione orale – a mezzo post elettronica certificata dall’ufficio sez.RAGIONE_SOCIALEEMAIL al destinatario difensore, alla pec EMAIL. L’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, ha documentato che il proprio indirizzo di posta elettronica certif ai fini delle comunicazioni e notificazioni di rito EMAIL , indicato nell’atto di appello, già utilizzato i primo grado dal Tribunale di Napoli per analoghi adempimenti e che il proprio studio legale è i Grumo Nevano (INDIRIZZO), INDIRIZZO, diverso da quello di altro legale, con le medesime generalità.
2.Ciò rilevato, ne viene che il decreto di citazione per il giudizio di appello e gli avvisi c non siano stati notificati all’indirizzo, risultante dal c.d. REGINDE, del difensore di f dell’imputato ma, ragionevolmente, ad un suo omonimo – esistente ed avente studio professionale in Grumo Nevano (NA), ma in INDIRIZZO – e che, di conseguenza, il professionista investito del mandato fiduciario non sia stato posto in condizione di svolgere propria funzione difensiva nel giudizio di secondo grado, come testimoniato dalla mancata comparizione all’udienza dinanzi alla Corte d’appello e dall’avvenuta sostituzione con un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen.. L’anomalia determinatasi è foriera una nullità assoluta. A questo riguardo, va ricordato – ancorché la questione allora sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza – come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia stabilito il principio generale secondo cui l’omesso avviso dell’udienza a difensore di fiducia tempestivamente nomiNOME dall’imputato o dal condanNOME integra una
nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. pro pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza.
3.Da quanto sopra illustrato, consegue l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appel di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, 25/09/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente